Cassazione Penale, Sentenza n. 06002/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gennaro Ciotola impugnava la conferma della condanna (reati connessi a interventi edilizi eseguiti senza permesso in zona vincolata: mutamento di destinazione d'uso, aumento superficie utile, apertura finestra, opere esterne) sostenendo: (i) la non punibilità per la novella del d.P.R. 380/2001 (art. 23-ter) operata dal d.l. 29/05/2024 n. 69 conv. L. 24/07/2024 n. 105 che escluderebbe il reato quando il mutamento di destinazione non comporti opere o le opere rientrino nell'edilizia libera; (ii) carenza motivazionale della sentenza di appello per eccessivo rinvio alla motivazione di primo grado e mancata risposta a doglianze fondate su fotografie e sul D.M. 2/3/2018 (glossario interventi edilizia libera); (iii) vizi dell'imputazione e mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, con conseguente difesa impedita. Vincenzo Ciotola deduceva la nullità per omessa citazione sua e del suo difensore nel giudizio d'appello, chiedendo annullamento a regime intermedio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi sia dell'imputato Gennaro Ciotola sia della parte civile Vincenzo Ciotola. Ha ritenuto infondate o generiche le censure: la modifica normativa (art. 23-ter novellato) non si applica perché gli interventi contestati, effettuati in zona paesaggisticamente vincolata, hanno modificato sagoma/prospetto e aumentato la superficie utile richiedendo il permesso di costruire; le censure sulla motivazione della Corte d'appello sono giudicate generiche e non autosufficienti (mancata allegazione/documentazione che avrebbe dimostrato la preesistenza delle opere o il carattere di edilizia libera); la lamentata alterità tra decreto di citazione e condanna è infondata perché la realizzazione della finestra e le altre opere sono espressamente contestate; la mancata citazione di Vincenzo Ciotola in appello è stata valutata priva di interesse perché la sentenza di appello ha confermato integralmente le statuizioni civili a lui favorevoli, quindi non è stato leso il suo interesse a impugnare. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e, per l'imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dal Comune di Ercolano in Cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia), art. 44 lett. c)
La norma è stata richiamata in relazione ai reati edilizi contestati; i giudici hanno ritenuto che le opere realizzate non rientrano nell'edilizia libera e richiedevano permesso di costruire, integrando pertanto il fatto-reato contestato
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 6 (edilizia libera)
Richiamata dalla difesa come possibile fondamento per qualificare le opere come di edilizia libera; la Corte ha ritenuto che, considerato l'insieme degli interventi e la loro incidenza sulla sagoma/prospetto e sulla destinazione d'uso, non fossero ricompresi nell'edilizia libera
art. 23-ter d.P.R. 380/2001 (novellato dal d.l. 29/05/2024 n. 69 conv. L. 24/07/2024 n. 105)
La difesa ha invocato la novella per sostenere la non punibilità del mutamento di destinazione d'uso senza opere o con opere in edilizia libera; la Corte ha ritenuto la novella inapplicabile al caso concreto poiché le opere contestate comportavano modifiche rilevanti e avvenivano in zona vincolata che richiedeva permesso di costruire
D.M. 2 marzo 2018 (Glossario interventi in edilizia libera)
Citato dalla difesa per sostenere che alcune opere sarebbero rientrate nell'edilizia libera; la Corte ha giudicato la doglianza generica e non ha ritenuto le opere in esame ricomprese nel glossario, stante l'insieme degli interventi e il vincolo paesaggistico
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181
Richiamato in relazione al vincolo paesaggistico; la presenza del vincolo ha inciso sulla valutazione della necessità del permesso di costruire e sull'esclusione dell'operatività della novella di cui all'art. 23-ter
codice di procedura penale, art. 129
Invocato dalla difesa per chiedere la declaratoria di non punibilità in ragione della novella normativa; la Corte ha analizzato e rigettato la richiesta per i motivi sostanziali (opere rilevanti e vincolo)
codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. c) ed e)
Richiamato in relazione ai motivi di nullità/omessa motivazione della sentenza di appello; la Corte ha ritenuto le censure generiche o infondate e ha richiamato l'onere di autosufficienza e specificità del ricorso
codice di procedura penale, art. 125 comma 3
Richiamato nel contesto delle doglianze sulla motivazione: la Corte ha spiegato che il richiamo per relationem alla motivazione di primo grado è ammissibile ma il ricorrente deve criticare la ratio decidendi con specificità
codice di procedura penale, art. 521
Invocato nella critica sulla correlazione tra decreto di citazione e sentenza; la Corte ha ritenuto che le opere contestate (es. finestra) fossero espressamente indicate nell'imputazione, per cui non sussiste difetto di correlazione
codice di procedura penale, art. 591 comma 1 lett. a)
Applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso di Vincenzo Ciotola per difetto di interesse, perché la sentenza di appello ha confermato integralmente le statuizioni civili a suo favore
codice di procedura penale, art. 616
Usato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in Cassazione per inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La modifica normativa che depenalizza talune fattispecie (es. mutamento di destinazione d'uso senza opere o con opere in edilizia libera) si applica solo se i fatti concreti rientrano esattamente nei nuovi presupposti: interventi che modificano sagoma/prospetto, aumentano superficie utile o sono eseguiti in zona vincolata restano assoggettati agli obblighi autorizzativi e possono integrare reato.
- Nel ricorso per cassazione è necessario essere "autosufficienti": le censure devono indicare con precisione le prove/documenti e spiegare perché la decisione impugnata sarebbe viziata; i richiami generici a fotografie o ad atti non allegati sono inammissibili o inefficaci.
- La tecnica motivazionale "per relationem" (rinvio alla motivazione di primo grado) è ammissibile, ma impone al ricorrente l'onere di criticare la ratio decidendi in modo specifico: la Cassazione non annulla per mero difetto formale di replica se la decisione di merito risulta complessivamente motivata.
- La mancata citazione di una parte civile in appello può determinare nullità solo se la sua posizione sostanziale viene effettivamente compromessa dal risultato d'appello; se la sentenza di appello conferma le statuizioni che le erano favorevoli, la parte può essere priva di interesse a proporre ricorso in Cassazione.
- Le richieste di sospensione del procedimento per regolarizzazione amministrativa o di applicazione retroattiva di norme favorevoli vanno valutate con attenzione: la nuova norma può escludere la punibilità solo se, alla luce dei fatti accertati, non sussistono elementi che continuino a richiedere titolo abilitativo (es. vincoli, alterazioni di sagoma/prospetto).
- La decisione di rigettare la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è sindacabile in Cassazione solo se emergono, dalla motivazione d'appello, lacune manifeste o illogicità relative a punti decisivi che avrebbero potuto essere chiariti dalle prove richieste.
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