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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6607/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 05/09/2023 che aveva rigettato l'appello cautelare avverso l'ordinanza del G.I.P. del 03/07/2023, con la quale era stata esclusa la configurabilità del tentativo di estorsione pluriaggravata (anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.) nei confronti di Pesco. Il Pubblico ministero denunciava violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 629 c.p., sostenendo che gli atti compiuti dai coindagati (contatti tramite un collaboratore, spostamento presso la sede della vittima, conversazioni intercettate) avessero raggiunto una fase esecutiva idonea e diretta in modo non equivoco alla consumazione dell'estorsione, sicché il proposito criminoso era stato esteriorizzato e superava la soglia del tentativo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha ritenuto che il Tribunale si era concentrato in modo eccessivo sulla mancata materialità dell'incontro con la vittima e non avesse valutato unitariamente e ex ante l'idoneità e la univoca direzione degli atti posti in essere (conversazioni intercettate, incarico all'intermediario, spostamento presso la sede dell'impresa funebre). La Corte ha affermato che anche atti qualificabili come preparatori possono integrare il tentativo quando, valutati ex ante, risultino idonei e diretti in modo non equivoco al compimento del reato. L'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio, tenendo conto dei rilievi formulati dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    La Corte interpreta l'art. 56 nel senso che per configurare il tentativo non sono rilevanti solo gli atti esecutivi pienamente compiuti ma anche atti preparatori che, valutati ex ante e nel loro contesto, risultino idonei e diretti in modo non equivoco a realizzare il reato; occorre valutare l'idoneità oggettiva dell'atto e la sua univoca direzione al compimento del fatto.

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    L'estorsione tentata può configurarsi anche in assenza del contatto finale con la vittima quando gli atti svolti presentino una significativa probabilità di conseguire l'obiettivo estorsivo e siano inequivocabilmente diretti alla consumazione del reato.

  • art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) / aggravazione

    La contestazione della pluriaggravazione per connotazione mafiosa assume rilievo nel valutare la capacità intimidatoria e l'organizzazione del proposito criminoso; il contesto mafioso può rafforzare la valutazione dell'idoneità degli atti e della loro riconoscibilità da parte delle vittime/intermediari.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, sent. n. 37091/2023; Sez. 2, n. 41649/2010)

    Sez. 1 - Sentenza n. 37091 del 19/07/2023, Rv. 285282 - 01; Sez. 2 - n. 41649 del 05/11/2010, Rv. 248829

    La Corte richiama precedenti secondo cui anche atti preparatori possono integrare il tentativo se indicano che il piano criminoso è stato approntato e avviato in modo tale da avere significativa probabilità di conseguire il risultato salvo eventi imprevedibili; occorre valutare la totalità delle circostanze e la riconoscibilità delle richieste estorsive.

Massime di principio

  • Per accertare il tentativo di reato non basta verificare il contatto materiale con la vittima: è necessaria una valutazione ex ante dell'idoneità dell'atto compiuto e della sua univoca direzione verso la consumazione del reato.
  • Anche atti formalmente preparatori possono integrare il tentativo se, nel loro complesso e nelle specifiche circostanze, dimostrano che l'autore ha approntato il piano criminoso e avviato misure concrete e non equivoche per attuarlo.
  • Le intercettazioni e le comunicazioni vanno valutate unitariamente: la funzione di intermediari, la loro affidabilità, i contenuti delle conversazioni e gli spostamenti fisici degli indagati possono dimostrare l'idoneità degli atti a realizzare l'estorsione.
  • Il rifiuto di un intermediario ad usare determinati mezzi di comunicazione (es. non usare il telefono) può essere indizio che l'intermediario era a conoscenza dell'illiceità della richiesta e quindi rafforzare la tesi dell'avvio dell'esecuzione criminosa.
  • La presenza di un contesto mafioso e la fama criminale degli autori possono influire nella valutazione della capacità intimidatoria e della riconoscibilità delle richieste estorsive, incidendo sulla configurabilità della fattispecie tentata.
  • In sede di rinvio il giudice dovrà rivalutare complessivamente le prove e le circostanze, evitando di limitarsi a considerazioni isolate (es. assenza dell'incontro) e applicando il criterio oggettivo dell'idoneità ex ante degli atti.

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