Cassazione Penale, Sentenza n. 8372/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del 12/10/2024 che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo (e disposto arresti domiciliari) relativo a somme per presunto profitto del reato di riciclaggio e per concorso in reati di bancarotta. La contestazione penale affermava che Lombardo, dirigente/procuratore della Sielte s.r.l., aveva concorso nello svuotamento della Catania Impianti s.r.l. trasferendo lavori/subappalti ad aziende riconducibili a membri del clan Pillera-Puntina, cagionando il dissesto della Catania Impianti e riciclando i proventi, connessi anche al fallimento della Dosian. La difesa propose sei motivi: errata qualificazione della fattispecie (reato proprio di bancarotta senza che i coindagati avessero la qualifica richiesta), impossibilità di considerare distratti beni non appartenenti alla massa fallimentare, mancanza dell'elemento soggettivo e di prova circa la revocabilità della cessione d'azienda, insufficiente configurazione del reato di riciclaggio (mancanza di dissimulazione e di prova della consapevolezza), erronea qualificazione di condotte successive al sequestro senza concorso dell'amministratore giudiziario, e carenza del periculum in mora per il sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha ricostruito i fatti alla luce degli elementi acquisiti (segnalazione dell'amministratore giudiziario, intercettazioni, dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Messina e documentazione sui subappalti) e ha precisato i criteri ermeneutici: la bancarotta distrattiva richiede una diminuzione effettiva dell'attivo già facente parte del patrimonio dell'imprenditore fallito; la mera aspettativa di futuri affidamenti/subappalti non costituisce di per sé "distrazione". Tuttavia la Corte ha ritenuto che la pluralità di atti diretti a svuotare sistematicamente la Catania Impianti poteva assumere rilevanza come bancarotta impropria (art. 223 n.2 l.f.) e che lo svuotamento poteva avere riflessi anche sul fallimento Dosian, con possibile concorso di reati diversi riferibili a procedure diverse. La Corte ha censurato la commistione logica presente nell'ordinanza impugnata (attribuzione indistinta delle condotte a diverse procedure e la riferibilità di "distrazione" a poste non patrimoniali), ne ha disposto l'annullamento e ha rinviato il provvedimento al Tribunale di Catania per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato: la Corte considera la partecipazione collegata alle condotte collettive emerse dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni.
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
La Corte richiede elementi probatori che dimostrino la dissimulazione o l'ostacolo all'identificazione della provenienza illecita e la consapevolezza dell'agente; nella fattispecie tale rapporto non era adeguatamente distinto e motivato nell'ordinanza impugnata.
art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante mafiosa)
Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sono state ritenute idonee a sostenere l'aggravante mafiosa se credibili e connesse ai rapporti economici tra clan e società.
art. 147 legge fallimentare
Richiamato dalla difesa nella censura sulla qualifica soggettiva dei coindagati; la Corte richiede di chiarire a quale procedura e a quale patrimonio si riferiscano gli atti contestati.
art. 216 I. fall. (bancarotta fraudolenta patrimoniale)
La Corte ribadisce che la bancarotta distrattiva richiede la disponibilità del bene nel patrimonio dell'imprenditore fallito e una diminuzione effettiva dell'attivo; la mera aspettativa di futuri contratti non basta.
art. 223 I. fall. n.2 (bancarotta impropria per operazioni dolose)
La Corte individua nella pluralità di atti coordinati (anche se singolarmente legittimi) la possibile fattispecie di bancarotta impropria, quando essi, nel loro complesso, siano idonei a cagionare il dissesto.
art. 2740 cod. civ.
Richiamato per spiegare il bene giuridico protetto (la garanzia patrimoniale verso i creditori) e la necessità di accertare la lesione reale di tale garanzia.
art. 2598 n.3 cod. civ. (concorrenza sleale)
La Corte segnala che lo sviamento della clientela può integrare illecito civile per concorrenza sleale quando comporti un ingiusto vantaggio competitivo.
art. 2634 cod. civ. (esercizio abusivo di diritti con danno)
Richiamato come possibile quadro alternativo per comportamenti gestori che abusano di poteri societari con danno per altri soggetti.
art. 240 cod. pen.
Richiamato sulla valutazione del periculum in mora: la Corte richiede motivazione specifica sull'indifferibilità della misura, sul nesso di pertinenzialità e sul vantaggio patrimoniale concreto.
Massime di principio
- La bancarotta distrattiva presuppone che il bene sottratto fosse effettivamente parte del patrimonio dell'imprenditore fallito e che sia avvenuta una diminuzione reale e valutabile dell'attivo; mere aspettative di futuri contratti/subappalti non costituiscono distrazione.
- Lo sviamento sistematico di commesse o clientela può non integrare la distrazione patrimoniale ma può assumere rilievo come bancarotta impropria (per una serie coordinata di atti) o come illecito civile (concorrenza sleale) a seconda della natura e degli effetti degli atti.
- Nelle ipotesi con più procedure fallimentari coinvolte, l'imputazione deve distinguere chiaramente a quale procedura e a quale patrimonio si riferiscono le singole condotte; evitare commistioni logiche è necessario per la valida configurazione dei reati fallimentari.
- Per la configurabilità del reato di riciclaggio è necessario dimostrare la dissimulazione/ostruzione all'identificazione della provenienza illecita e la consapevolezza dell'agente; la semplice partecipazione a trasferimenti economici, senza prova di questo elemento soggettivo e oggettivo, non è sufficiente.
- Le misure cautelari di natura patrimoniale (sequestri) e personale (arresti) richiedono una motivazione specifica circa il periculum in mora, il nesso di pertinenzialità dei beni e il concreto vantaggio patrimoniale conseguito dall'indagato; argomentazioni generiche non sono sufficienti.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono sorreggere elementi indiziari rilevanti se vengono valutate nella loro attendibilità e corroborate da riscontri oggettivi (intercettazioni, documentazione, flussi contabili).
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