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Sentenza

Sentenza n. 23/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’accertamento dell’illegittimità del “silenzio rifiuto” serbato dal Comune di Riccione in relazione all’istanza di riesame, in via di autotutela, presentata dai ricorrenti in data 17.06.2025, e per l’effetto per la condanna del Comune di Riccione ad avviare e concludere il procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202501414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Riccione sull'istanza di riesame in autotutela relativa a una SCIA per demolizione, ricostruzione e ampliamento di un edificio residenziale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietarie confinanti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti, proprietarie di cinque unità immobiliari in un edificio prospiciente quello interessato dalla SCIA presentata da una società, hanno chiesto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune su un'istanza del 17 giugno 2025, con la quale avevano sollecitato l'esercizio dei poteri di vigilanza e di autotutela edilizia. Le contestazioni riguardavano: l'impossibilità di riconoscere l'incremento edilizio a un fabbricato preesistente oggetto di condono; l'illegittimo trasferimento del beneficio volumetrico dall'edificio minore a quello maggiore, anche in ragione della classificazione del primo come edificio di interesse testimoniale e dell'autonomia catastale e funzionale delle unità; il mancato computo delle autorimesse interrate nella superficie e nel volume complessivi; la qualificazione dell'intervento come nuova costruzione e la conseguente violazione delle distanze minime previste dal d.m. n. 1444/1968. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità per avere riscontrato l'istanza con nota del 25 novembre 2025 e l'inammissibilità per l'inesistenza di un obbligo di provvedere sulle istanze di autotutela. La società titolare della SCIA ha eccepito a sua volta l'improcedibilità e il difetto di interesse ad agire, sostenendo che la vicinitas non fosse sufficiente. Ha inoltre contestato la tardività della memoria di replica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha anzitutto escluso l'inammissibilità dedotta dal Comune, rilevando che, sebbene in linea generale non sussista un obbligo di provvedere sulle istanze di riesame, nel caso della SCIA di un terzo il Comune esercita poteri di vigilanza edilizia lato sensu riconducibili all'autotutela, soggetti ai presupposti dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990. Poiché l'art. 19, comma 6-ter, l. n. 241/1990 non consente al terzo un'azione diretta contro la SCIA, ma soltanto la sollecitazione dei poteri amministrativi e, in caso di inerzia, l'azione avverso il silenzio, deve riconoscersi l'obbligo dell'amministrazione di esaminare la sollecitazione quando siano prospettate specifiche criticità. È stata respinta anche l'eccezione della società controinteressata: la memoria depositata il 6 dicembre 2025 non era tardiva, poiché la regola dell'anticipazione al giorno lavorativo precedente non opera per i termini a ritroso scadenti di sabato; inoltre, le ricorrenti avevano dimostrato l'interesse ad agire mediante la prospettazione documentata della diminuzione di aria, luce e visuale derivante dall'ampliamento sopraelevato realizzato a distanza inferiore a quelle del d.m. n. 1444/1968. La nota comunale del 25 novembre 2025 non ha fatto cessare l'inerzia: si era limitata ad affermare che la SCIA era stata sorteggiata, controllata e ritenuta priva di ragioni per provvedimenti inibitori o conformativi, senza esaminare nel merito le specifiche contestazioni delle ricorrenti, né indicare se esse fossero state valutate e per quali ragioni eventualmente disattese. La nota è stata quindi qualificata come non provvedimentale e non satisfattiva. Il Comune è stato condannato ad adottare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, un provvedimento espresso sull'istanza di autotutela, con riserva di nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Le spese, pari complessivamente a euro 3.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste per due terzi a carico del Comune e per un terzo a carico della società controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Consente l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto è stata utilizzata per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e l'ordine di concludere il procedimento.

  • art. 19, comma 4, l. n. 241/1990

    In presenza delle condizioni per l'esercizio dei poteri di vigilanza sulla SCIA, l'amministrazione adotta i provvedimenti repressivi o conformativi, secondo la diversa formulazione rispetto al potere officioso di annullamento d'ufficio.

  • art. 19, comma 6-ter, l. n. 241/1990

    l'interessato non ha azione diretta contro la SCIA presentata da un terzo, ma può solamente «sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»

    Il terzo leso dalla SCIA non può impugnarla direttamente, ma può sollecitare i poteri di verifica dell'amministrazione e agire contro il silenzio in caso di inerzia.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    I poteri esercitati dal Comune sulla SCIA, pur essendo poteri di vigilanza edilizia e non un vero potere di secondo grado, sono subordinati al ricorrere dei presupposti dell'autotutela previsti dalla disposizione.

  • art. 52, commi 3, 4 e 5, c.p.a.

    Il sabato è equiparato ai giorni festivi per i termini in avanti, ma non per i termini a ritroso; pertanto la memoria depositata di sabato, nel caso concreto, non era tardiva.

  • d.m. n. 1444/1968

    Le distanze minime previste dalla disciplina urbanistica rilevano nella valutazione dell'interesse ad agire del vicino, quando l'intervento edilizio prospettato possa diminuire aria, luce e visuale.

Massime di principio

  • Sebbene, in via generale, il privato non possa pretendere l'esercizio dell'autotutela su un provvedimento amministrativo, il terzo inciso da una SCIA presentata da altro soggetto deve poter sollecitare i poteri di vigilanza edilizia dell'amministrazione e, in caso di inerzia, agire contro il silenzio ai sensi dell'art. 19, comma 6-ter, l. n. 241/1990 e dell'art. 117 c.p.a.; diversamente, sarebbe privo di tutela giurisdizionale.
  • Quando il terzo sollecita il controllo su una SCIA indicando specifiche e puntuali ragioni di illegittimità, l'amministrazione è tenuta a esaminarle e ad adottare un provvedimento espresso, positivo o negativo, purché ricorrano i presupposti sostanziali per l'esercizio dei poteri di vigilanza e di autotutela previsti dalla legge.
  • La mera comunicazione con cui l'amministrazione afferma di avere controllato una SCIA e di non avere rilevato ragioni per adottare provvedimenti inibitori o conformativi non supera l'inerzia se non prende posizione sulle specifiche criticità dedotte dal terzo e non espone le ragioni della loro eventuale infondatezza.
  • La vicinitas fonda la legittimazione, ma l'interesse ad agire del vicino può essere dimostrato mediante la concreta prospettazione, anche documentale, di una diminuzione di aria, luce o visuale derivante dall'intervento edilizio; tale prova non può essere trasformata in un onere diabolico.
  • Nel computo dei termini processuali a ritroso, il sabato non comporta l'anticipazione della scadenza al venerdì, poiché l'equiparazione del sabato ai giorni festivi prevista dall'art. 52 c.p.a. opera per i termini in avanti e non per quelli a ritroso.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazione

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