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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27378/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

Un giudice per le indagini preliminari di Palermo aveva riconosciuto ed eseguito, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 203 del 2023 e del Regolamento (UE) 2018/1805, un certificato di congelamento emesso dalla Procura nazionale dei Paesi Bassi nei confronti di due indagati, vincolando un immobile sito in Palermo fino alla concorrenza di un importo indicato dall'autorità estera. La difesa di uno degli indagati aveva proposto impugnazione ai sensi degli artt. 322 e 324 c.p.p. e dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo. La questione centrale riguardava il mezzo di impugnazione esperibile: il Tribunale del riesame aveva ritenuto che il provvedimento non fosse un sequestro preventivo in senso proprio, ma un atto di esecuzione di un provvedimento straniero, e aveva quindi riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione ex art. 666, comma 6, c.p.p., trasmettendo gli atti alla Corte. La difesa contestava implicitamente tale qualificazione, rivendicando la via del riesame. Il tema deciso dalla Corte è dunque la corretta individuazione del rimedio avverso il decreto di riconoscimento ed esecuzione del congelamento estero.

La decisione

La Corte ha ritenuto errata la riqualificazione operata dal Tribunale del riesame. Ha affermato che, in tema di riconoscimento ed esecuzione nello Stato di un provvedimento di congelamento emesso da altro Stato membro ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1805 e del d.lgs. n. 203 del 2023, il decreto del G.i.p. è impugnabile con richiesta di riesame ai sensi degli artt. 322 e 324 c.p.p., richiamati dall'art. 2, comma 5, del decreto legislativo, mentre il ricorso per cassazione ex art. 666, comma 6, c.p.p. è previsto espressamente solo per il riconoscimento dei provvedimenti di confisca. Per questo ha qualificato l'impugnazione come riesame e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2018/1805

    Il regolamento disciplina il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e confisca; riconosce alle persone interessate un rimedio nello Stato di esecuzione, da esercitare secondo il diritto interno.

  • art. 2 d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 203

    Per il congelamento l'autorità di esecuzione è il G.i.p. del capoluogo del distretto; il decreto è motivato; contro di esso si osservano, in quanto compatibili, le norme del c.p.p. in materia di esecuzione, revoca e impugnazione del decreto di sequestro preventivo.

  • art. 3 d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 203

    Il ricorso per cassazione per violazione di legge è previsto espressamente per il riconoscimento dei provvedimenti di confisca, e non per il congelamento.

  • art. 322 c.p.p.

    È il rimedio richiamato per l'impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo, e quindi applicabile al congelamento riconosciuto ed eseguito in Italia.

  • art. 324 c.p.p.

    Regola il riesame del sequestro preventivo; la Corte lo ritiene il rimedio corretto contro il decreto di riconoscimento ed esecuzione del congelamento.

  • art. 666, comma 6, c.p.p.

    Non è il mezzo di impugnazione corretto per il congelamento; riguarda l'incidente di esecuzione e il relativo ricorso per cassazione nei casi previsti.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    È richiamato per la trasmissione degli atti quando l'impugnazione sia stata erroneamente qualificata.

  • art. 309 c.p.p.

    Il Tribunale del riesame, una volta qualificata l'impugnazione come riesame, deve procedere secondo il relativo rito.

Massime di principio

  • Il decreto del G.i.p. che riconosce ed esegue in Italia un provvedimento di congelamento emesso da un altro Stato membro, ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1805 e del d.lgs. n. 203 del 2023, ha natura assimilabile alla misura reale del sequestro preventivo e non a un provvedimento adottato in sede di esecuzione penale in senso tecnico.
  • Contro tale decreto il mezzo di impugnazione esperibile è la richiesta di riesame prevista per il sequestro preventivo; il ricorso per cassazione ex art. 666, comma 6, c.p.p. non è il rimedio ordinario salvo espressa previsione legislativa.
  • Il rinvio dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 203 del 2023 alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, revoca e impugnazione del decreto di sequestro preventivo va inteso come rinvio alla disciplina della misura cautelare reale, non alla disciplina generale dell'incidente di esecuzione.
  • La distinzione tra congelamento e confisca è decisiva: per il congelamento il legislatore ha richiamato il regime del sequestro preventivo, mentre per la confisca ha previsto espressamente il ricorso per cassazione per violazione di legge.
  • La riqualificazione dell'impugnazione in un rimedio diverso da quello previsto dal sistema può essere illegittima quando priva la parte del grado di controllo di merito che la legge le riconosce.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestroSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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