Sentenza n. 1235/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 410/2024 del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 410/2024 del Tribunale di Rimini, munito di esecutorietà
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini. Il decreto era munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., emanato il 4 gennaio 2025, ed era stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, alle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario, ove non già pagate, nonché quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza. Per l'ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, incaricato di provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e con distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo esecutivo e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo munito di decreto di esecutorietà costituisce il titolo in relazione al quale può essere richiesta l'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'amministrazione inadempiente all'esecuzione di un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà e regolarmente notificato, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
- Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione rispetto a un titolo esecutivo, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni del titolo entro un termine assegnato, con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
Come è indicizzato
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