Cassazione Civile, Ordinanza n. 24372/2022 del 05/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due medici hanno agito per ottenere il pagamento delle prestazioni di emodinamica diagnostica e interventistica svolte, tra l'11 novembre 1999 e il 26 ottobre 2000, per tre giorni alla settimana, presso l'unità di cardiochirurgia di una casa di cura laziale, nell'ambito di una convenzione stipulata dall'azienda sanitaria poi confluita nell'attuale ASL. La convenzione era stata dichiarata nulla, ma la precedente pronuncia rescindente della Cassazione aveva affermato che le prestazioni, se effettivamente "aggiuntive" rispetto al debito istituzionale, andavano remunerate, anche eventualmente ex art. 2126 c.c., e aveva rimesso al giudice del rinvio l'accertamento in concreto di quali attività fossero istituzionali e quali aggiuntive, con eventuale liquidazione anche ai sensi dell'art. 2099, co. 2, c.c. La Corte d'appello di rinvio ha accolto integralmente la domanda, valorizzando la mancata contestazione delle prestazioni e il tariffario DRG regionale come parametro liquidatorio, senza svolgere l'accertamento richiesto e senza disporre c.t.u. L'ASL ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. 179/2012, per asserita estinzione del giudizio di rinvio perché introdotto in forma cartacea anziché telematica; 2) violazione dell'art. 384 c.p.c., perché la Corte di rinvio non si sarebbe attenuta ai principi della sentenza rescindente; 3) e 4) censure sul quantum debeatur. I controricorrenti hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo rituale l'introduzione cartacea del giudizio di rinvio, poiché il rinvio costituisce una fase autonoma e non una mera prosecuzione del giudizio di legittimità, e quindi l'obbligo di deposito telematico di cui all'art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. 179/2012 non si applica all'atto di riassunzione in sede di rinvio. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudice del rinvio non si era uniformato al principio di diritto fissato nella precedente sentenza rescindente, poiché aveva fondato la decisione sulla sola elencazione delle prestazioni e sulla mancata contestazione, mentre avrebbe dovuto accertare in concreto, anche con poteri officiosi e peritali, quali prestazioni fossero davvero aggiuntive rispetto a quelle istituzionali e in quale misura. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio a diversa Corte d'appello perché proceda ai necessari accertamenti. I motivi terzo e quarto sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. 179/2012
"il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche"
la disposizione non si applica all'atto di riassunzione del giudizio di rinvio, che è atto introduttivo di una fase autonoma e può quindi essere validamente depositato in forma cartacea
art. 392, comma 2, c.p.c.
la notificazione della riassunzione nel giudizio di rinvio va effettuata alla parte personalmente, a conferma dell'autonomia della fase
art. 384 c.p.c.
il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto fissati dalla sentenza rescindente, anche quando questi implicano accertamenti di fatto ulteriori
art. 2126 c.c.
può operare, in via eventualmente sussidiaria, per remunerare prestazioni lavorative rese in fatto anche se i corrispondenti incarichi siano invaldi
art. 2099, comma 2, c.c.
in mancanza di un criterio predeterminato di compenso, il giudice può procedere alla determinazione giudiziale della retribuzione
art. 432 c.p.c.
può essere utilizzato come parametro per la liquidazione equitativa del compenso
art. 421 c.p.c.
nel rito del lavoro il giudice di rinvio può esercitare poteri officiosi istruttori per l'accertamento dei fatti rilevanti
art. 437 c.p.c.
nel giudizio di rinvio possono essere disposte acquisizioni istruttorie anche officiosamente, se necessarie ai fini dell'accertamento demandato
art. 2697 c.c.
se non è possibile accertare in concreto la misura delle prestazioni aggiuntive, l'onere della prova opera a carico di chi agisce per il credito
Massime di principio
- Il giudizio di rinvio è una fase autonoma e distinta rispetto al giudizio di legittimità; l'atto di riassunzione non è un mero atto endoprocessuale della Cassazione, sicché non gli si applica automaticamente la disciplina del deposito telematico prevista per gli atti dei difensori nel processo pendente davanti al medesimo ufficio.
- Il giudice di rinvio è vincolato non solo alla regola di diritto enunciata nella sentenza rescindente, ma anche al perimetro degli accertamenti di fatto ad essa demandati; non può sostituire tali verifiche con il solo rilievo della mancata contestazione di circostanze che richiedono invece una qualificazione giuridica e un confronto tecnico-probatorio.
- Quando la Corte di cassazione abbia riconosciuto in astratto la debenza di un compenso per prestazioni effettivamente rese, ma abbia rimesso al giudice del rinvio l'individuazione della quota di attività effettivamente dovuta o aggiuntiva, la decisione deve fondarsi su un accertamento concreto e, se necessario, istruttorio; in difetto, il credito resta non dimostrato nei limiti dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
- La non contestazione può valere per i fatti storici allegati, ma non sostituisce l'accertamento richiesto per qualificare giuridicamente quelle prestazioni come istituzionali o aggiuntive, quando tale qualificazione dipenda da una valutazione complessa e comparativa dei dati acquisiti.
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