Sentenza n. 6450/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione n. G16545 del 28 dicembre 2021 (doc. 1) con cui la Regione Lazio ha disposto la proroga sino al 30 giugno 2022 dei termini per la fine dei lavori e per la completa rendicontazione di tutti gli interventi inerenti il “bando per le misure a favore delle attività di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio e Roma Capitale” approvato con determinazione dirigenziale G10536 del 26.7.2017, ivi incluso l'intervento consistente nella realizzazione di un impianto di compostaggio con capacità di 750 tonnellate annue di scarto organico in relazione al quale il Comune di Formello ha ottenuto il contributo regionale di euro 400.000,00; - della nota prot. n. 35987 del 14 gennaio 2022 (doc. 2) con cui la Regione Lazio ha comunicato alla ricorrente che tra gli interventi per i quali è stata disposta la proroga al 30.6.2022 per la fine dei lavori e per la completa rendicontazione, è stato incluso l'impianto di compostaggio finanziato con i contributi regionali in Via degli Olmetti, Formello; - di ogni atto presupposto ivi incluso il provvedimento, dagli estremi sconosciuti, citato nelle premesse della Determinazione n. G16545 del 28 dicembre 2021, con il quale la Regione Lazio ha deciso di non procedere ad atti di revoca per i soggetti inadempienti alla scadenza del 30.6.2021; - di ogni altro atto, provvedimento e/o comportamento, presupposto, preordinato, connesso, consequenziale e/o esecutivo agli atti impugnati, anche se ignoto che comunque possa incidere sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente. b) per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della Determinazione n. G16545 del 28 dicembre 2021 (doc. 1) con cui la Regione Lazio ha disposto la proroga sino al 30 giugno 2022 dei termini per la fine dei lavori e per la completa rendicontazione di tutti gli interventi inerenti il “bando per le misure a favore delle attività di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio e Roma Capitale” approvato con determinazione dirigenziale G10536 del 26.7.2017, ivi incluso l'intervento consistente nella realizzazione di un impianto di compostaggio con capacità di 750 tonnellate annue di scarto organico in relazione al quale il Comune di Formello ha ottenuto il contributo regionale di euro 400.000,00; - della nota prot. n. 35987 del 14.1.2022 (doc. 2) con cui la Regione Lazio ha comunicato alla ricorrente che tra gli interventi per i quali è stata disposta la proroga al 30.6.2022 per la fine dei lavori e per la completa rendicontazione, è stato incluso l'impianto di compostaggio finanziato con i contributi regionali in Via degli Olmetti, Formello; - di ogni atto presupposto ivi incluso il provvedimento, dagli estremi sconosciuti, citato nelle premesse della Determinazione n. G16545 del 28 dicembre 2021, con il quale la Regione Lazio ha deciso di non procedere ad atti di revoca per i soggetti inadempienti alla scadenza del 30.6.2021; - di ogni altro atto, provvedimento e/o comportamento, presupposto, preordinato, connesso, consequenziale e/o esecutivo agli atti impugnati, anche se ignoto che comunque possa incidere sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente. nonché per l’annullamento - della Determinazione n. G06892 del 30.5.2022 (doc. 15) con cui la Regione Lazio (Direzione Ciclo dei Rifiuti) ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 i termini per l'attuazione degli interventi di cui al “bando per le misure a favore delle attività di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio e Roma Capitale” approvato con Determina Dirigenziale n. G10536 del 26 luglio 2017, risultando, così, prorogato anche l'intervento proposto dal Comune di Formello consistente nella realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti urbani mediante operazioni di compostaggio in Via degli Olmetti, in relazione al quale il Comune di Formello ha ottenuto i contributi regionali di cui al bando per una somma pari a 400.000,00 euro, senza tuttavia essere in possesso - tutt'ora – dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.lgs. n. 152/06, necessaria per la realizzazione dell'impianto; - di ogni altro atto, provvedimento e/o comportamento presupposto, preordinato, connesso, consequenziale e/o esecutivo agli atti impugnati, anche se ignoto che comunque possa incidere sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente. c) per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti: - della Determinazione n. G16545 del 28 dicembre 2021 (doc. 1) con cui la Regione Lazio ha disposto la proroga sino al 30 giugno 2022 dei termini per la fine dei lavori e per la completa rendicontazione di tutti gli interventi inerenti il “bando per le misure a favore delle attività di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio e Roma Capitale” approvato con determinazione dirigenziale G10536 del 26.7.2017, ivi incluso l'intervento consistente nella realizzazione di un impianto di compostaggio con capacità di 750 tonnellate annue di scarto organico in relazione al quale il Comune di Formello ha ottenuto il contributo regionale di euro 400.000,00; - della nota prot. n. 35987 del 14.1.2022 (doc. 2) con cui la Regione Lazio ha comunicato alla ricorrente che tra gli interventi per i quali è stata disposta la proroga al 30.6.2022 per la fine dei lavori e per la completa rendicontazione, è stato incluso l'impianto di compostaggio finanziato con i contributi regionali in Via degli Olmetti, Formello; - di ogni atto presupposto ivi incluso il provvedimento, dagli estremi sconosciuti, citato nelle premesse della Determinazione n. G16545 del 28 dicembre 2021, con il quale la Regione Lazio ha deciso di non procedere ad atti di revoca per i soggetti inadempienti alla scadenza del 30.6.2021; - di ogni altro atto, provvedimento e/o comportamento, presupposto, preordinato, connesso, consequenziale e/o esecutivo agli atti impugnati, anche se ignoto che comunque possa incidere sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente; - della Determinazione n. G18890 del 29.12.2022 (doc. 16) con cui la Regione Lazio (Direzione Ciclo dei Rifiuti) ha ulteriormente prorogato al 30 giugno 2023 i termini per l'attuazione degli interventi di cui al “bando per le misure a favore delle attività di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio e Roma Capitale” approvato con Determina Dirigenziale n. G10536 del 26 luglio 2017, risultando, così, prorogato anche l'intervento proposto dal Comune di Formello consistente nella realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti urbani mediante operazioni di compostaggio in Via degli Olmetti, in relazione al quale il Comune di Formello ha ottenuto i contributi regionali di cui al bando per una somma pari a 400.000,00 euro, senza tuttavia essere in possesso dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.lgs. n. 152/06, necessaria per la realizzazione dell'impianto e, dunque, ritardando per circostanze a sé imputabili la realizzazione dell'opera; - di ogni altro atto, provvedimento e/o comportamento presupposto, preordinato, connesso, consequenziale e/o esecutivo agli atti impugnati, anche se ignoto che comunque possa incidere sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: proroghe regionali dei termini per l'attuazione e la rendicontazione di un intervento di realizzazione di un impianto di compostaggio finanziato con contributo regionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, le determinazioni regionali che avevano prorogato dapprima al 30 giugno 2022, poi al 31 dicembre 2022 e infine al 30 giugno 2023 i termini per la conclusione dei lavori e la rendicontazione degli interventi previsti dal bando regionale per il compostaggio e l'autocompostaggio. La contestazione riguardava, in particolare, l'inclusione dell'impianto di recupero di rifiuti urbani mediante compostaggio proposto dal Comune di Formello, finanziato per 400.000 euro, sebbene il Comune non risultasse ancora in possesso dell'autorizzazione unica prevista dall'art. 208 del d.lgs. 152/2006. La ricorrente aveva inoltre impugnato la comunicazione regionale relativa alla proroga e gli atti presupposti, compreso il provvedimento con cui la Regione avrebbe deciso di non procedere alla revoca dei contributi nei confronti dei soggetti inadempienti alla scadenza del 30 giugno 2021. Il testo non specifica analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia al ricorso.
La decisione
Prima dell'udienza pubblica, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, notificata alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, nel rispetto dell'art. 84, comma 3, c.p.a. Le parti costituite non si sono opposte alla rinuncia e hanno chiesto il passaggio in decisione. Il TAR ha quindi preso atto della rinuncia e dell'elisione dell'interesse alla decisione di merito, dichiarando estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate per la ricorrenza di giusti motivi.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
almeno dieci giorni prima dell'udienza
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale perché notificata alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La norma è stata applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso.
art. 208 d.lgs. 152/2006
Era indicato dalla ricorrente come titolo autorizzatorio necessario per la realizzazione dell'impianto di recupero dei rifiuti, ma il TAR non ne ha esaminato il merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso notificata almeno dieci giorni prima dell'udienza, in assenza di opposizione delle parti costituite, consente al giudice amministrativo di dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia senza esaminare il merito delle censure.
- Quando la rinuncia al ricorso determina l'elisione dell'interesse alla definizione della controversia e non vi è opposizione delle parti costituite, il giudizio deve essere definito con una pronuncia estintiva; la regolazione delle spese può essere oggetto di compensazione per giusti motivi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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