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Sentenza

Sentenza del 27/10/2022 n. 4688 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Errore dell'Ufficio - Assenza di male fede - Risarcimento del danno - Non dovuto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per un vizio di sottoscrizione del difensore; il giudice ha ritenuto l'eccezione infondata perché l'irregolarità era dovuta a una erronea lettura dei file informatici da parte dell'Ufficio, verificatasi in un periodo in cui il processo tributario telematico era stato da poco introdotto sistematicamente. Il ricorrente chiedeva, inoltre, il risarcimento del danno per l'operato dell'Ufficio.

La decisione

Il giudice ha accertato che l'errore derivava dalla lettura errata dei file informatici da parte dell'Ufficio e non da una condotta in mala fede. Di conseguenza l'eccezione di inammissibilità è stata respinta (il ricorso è stato considerato ammissibile), ma non sono emersi elementi per condannare l'Ufficio al risarcimento del danno: l'errore tecnico, soprattutto in una fase iniziale del processo telematico, non integra mala fede tale da giustificare la condanna ai sensi degli artt. 15, co. 2-bis, d.lgs. n. 546/1992 e 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 15, co. 2-bis

    La norma è stata interpretata nel senso che la condanna dell'Amministrazione al risarcimento richiede una condotta non meramente tecnica o negligente ma elementi di responsabilità più gravi (mala fede) che non risultano dal semplice errore di lettura dei file telematici.

  • art. 96 c.p.c.

    L'art. 96 c.p.c. è richiamato come parametro per la condanna alle spese e per valutare la responsabilità processuale: anche qui il giudice non ha ritenuto sussistente una condotta processuale qualificabile come mala fide per giustificare una condanna economica dell'Ufficio.

Massime di principio

  • Un errore tecnico nella gestione o nella lettura di documenti telematici, soprattutto nelle fasi iniziali dell'introduzione del processo telematico, non costituisce automaticamente mala fede dell'Amministrazione e non basta per ottenere il risarcimento del danno.
  • Per ottenere responsabilità e risarcimento occorre dimostrare condotte dolose o, quantomeno, gravemente colpose dell'Ufficio; la mera inesattezza tecnica o una lettura errata dei file non è sufficiente.
  • In caso di eccezioni formali di inammissibilità basate su firme o file informatici, il giudice valuta il contesto tecnico-procedurale e può ritenere ammissibile l'atto se risulta che l'irregolarità dipende da problemi informatici dell'Ufficio.
  • Chi intende chiedere il risarcimento deve documentare con prove specifiche la responsabilità dell'Amministrazione (comportamento intenzionale o gravemente negligente), il nesso causale e il danno subito.
  • Comportamenti prudenziali consigliati: conservare ricevute, log, copie dei file inviati, usare PEC e firma digitale correttamente, richiedere tempestive rettifiche o chiarimenti all'Ufficio e documentare ogni contatto per poter provare eventuali responsabilità.
  • Le controversie su vizi di sottoscrizione in ambito telematico richiedono attenzione alla prova digitale: errori di sistema o di lettura possono essere giustificati e non costituire fonte automatica di responsabilità risarcitoria.

Testo integrale

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