Sentenza n. 2454/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione che ha negato l’ammissione integrale al passivo, riconoscendo soltanto € 21.021,15 e non gli ulteriori interessi e accessori richiesti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e organo di liquidazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, eredi di un avvocato che aveva svolto prestazioni professionali in favore del Comune di Barrafranca, hanno impugnato la deliberazione dell’organo straordinario di liquidazione nella parte in cui non ha riconosciuto l’intero credito, insistendo per la liquidazione dell’importo richiesto, comprensivo degli interessi di mora e degli accessori. Il Ministero dell’Interno e il Comune hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse l’accertamento e la quantificazione di un diritto di credito nell’ambito della procedura di liquidazione del dissesto. Il Ministero ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che gli atti dell’organo straordinario di liquidazione sono imputabili a quest’ultimo e non all’Amministrazione statale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario territorialmente competente. Il Collegio ha ritenuto che, al di là della formale impugnazione della deliberazione dell’organo straordinario di liquidazione, il petitum sostanziale fosse diretto a ottenere l’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare di un maggior credito, con particolare riferimento a interessi e accessori. La controversia riguarda quindi una posizione di diritto soggettivo patrimoniale, non un interesse legittimo: nell’ammissione dei debiti alla massa passiva l’organo straordinario di liquidazione esercita poteri vincolati di accertamento, eventualmente accompagnati da valutazioni tecniche, ma non poteri discrezionali amministrativi. Anche nell’ambito degli artt. 252 e seguenti del d.lgs. 267/2000, le controversie sull’ammissione totale o parziale dei crediti appartengono pertanto alla giurisdizione ordinaria. Il TAR ha escluso l’esistenza di una giurisdizione esclusiva amministrativa e ha indicato la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 252 e ss. d.lgs. 267/2000
Le controversie relative all’accertamento e alla liquidazione dei debiti nella procedura di dissesto, comprese quelle sull’ammissione totale o parziale dei crediti alla massa passiva, riguardano diritti soggettivi quando l’organo di liquidazione svolge attività di accertamento vincolato e non esercita discrezionalità amministrativa.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declaratoria del difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario competente, con conservazione degli effetti processuali secondo le condizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, individuato considerando non solo la pronuncia formalmente richiesta, ma anche la causa petendi e l’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta, indipendentemente dalla qualificazione prospettata dalle parti.
- Le controversie riguardanti l’esistenza, l’ammissione e la quantificazione di crediti nella massa passiva del dissesto comunale appartengono alla giurisdizione ordinaria quando l’organo straordinario di liquidazione svolge attività di accertamento vincolato o valutazioni tecniche, senza esercitare discrezionalità amministrativa.
- La contestazione di una deliberazione dell’organo straordinario di liquidazione non rientra nella giurisdizione amministrativa per il solo fatto di avere formalmente ad oggetto un atto amministrativo, se la domanda sostanziale mira all’accertamento di un diritto di credito patrimoniale.
- In assenza di una specifica ipotesi di giurisdizione esclusiva amministrativa, le controversie sull’ammissione totale o parziale di ragioni creditorie alla massa passiva devono essere devolute al giudice ordinario competente per territorio.
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