L.R. Emilia-Romagna 23/2000
DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Emilia-Romagna, il riconoscimento e la gestione degli itinerari turistici enogastronomici, coordinati con la promozione turistica regionale. Definisce requisiti, procedura di riconoscimento, organi tecnici e gestionali, contributi per segnaletica e strutture di accoglienza, oltre a modifiche alla normativa agrituristica. Le disposizioni finanziarie sono rimaste legate a specifici interventi di attuazione.
Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell’Emilia-Romagna
Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell’Emilia-Romagna
La legge regionale istituisce e regola gli itinerari turistici enogastronomici nel territorio dell’Emilia-Romagna, con l’obiettivo di valorizzare le aree rurali, i prodotti tipici e tradizionali di qualità e l’offerta turistica locale. La disciplina si coordina con la promozione turistica regionale e con la normativa statale e regionale richiamata nel testo.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione promuove il turismo nei luoghi di produzione dei vini e dei prodotti tipici e tradizionali di qualità, favorendo uno sviluppo armonico delle aree rurali e la valorizzazione del patrimonio enogastronomico del territorio. La legge si applica esclusivamente all’Emilia-Romagna.
Nozione di itinerario e requisiti generali
Gli itinerari turistici enogastronomici sono percorsi con elevata potenzialità turistica, caratterizzati dalla presenza di produzioni agricole ed enogastronomiche tipiche e tradizionali di alta qualità inserite in un contesto paesaggistico, storico e artistico di rilievo. Gli itinerari devono insistere su territori con produzioni di qualità e devono essere opportunamente segnalati per facilitarne la fruizione.
La lunghezza e le caratteristiche di ciascun itinerario sono definite in relazione:
- ai prodotti da valorizzare;
- ai punti di accoglienza;
- ai luoghi di interesse storico, artistico e ambientale;
- ai temi proposti dal Comitato tecnico regionale.
Attività delle aziende partecipanti e raccordo con l’agriturismo
Le attività di ricezione e ospitalità svolte dalle aziende agricole partecipanti agli itinerari riconosciuti, comprese la degustazione onerosa dei prodotti aziendali e l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, possono essere ricondotte alle attività agrituristiche, purché siano rispettati i requisiti previsti dal regolamento di attuazione.
In deroga alle regole ordinarie, le aziende che trasformano prodotti inseriti in un itinerario riconosciuto e vi partecipano possono effettuare presentazione, degustazione e mescita dei prodotti, nel rispetto del regolamento e delle norme previste per le aziende agricole produttrici.
Regolamento di attuazione e contenuti essenziali
La Regione avrebbe dovuto approvare il regolamento di attuazione entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il regolamento deve disciplinare in particolare:
- i requisiti dimensionali degli itinerari;
- le soglie di adesione delle imprese che rendono significativa la presenza produttiva del territorio;
- gli standard minimi di qualità dei prodotti e dei servizi;
- una segnaletica informativa uniforme per identificare gli itinerari;
- un disciplinare tipo e linee guida per realizzazione e gestione;
- modalità transitorie per il riconoscimento di itinerari già esistenti.
Procedura di riconoscimento e revoca
Gli itinerari sono riconosciuti dalla Regione sulla base della valutazione del Comitato tecnico regionale e sentite le Province interessate. Il riconoscimento riguarda i progetti proposti dai Comitati promotori.
Se viene accertato il venir meno delle condizioni che avevano determinato il riconoscimento, la Regione può revocarlo. Gli itinerari riconosciuti hanno priorità nei programmi di valorizzazione turistica dell’Emilia-Romagna rispetto ad altre iniziative analoghe non riconosciute.
Comitato tecnico regionale
È istituito un Comitato tecnico nominato dalla Giunta regionale, composto da otto membri:
- quattro designati dagli assessori competenti in agricoltura, turismo, cultura e attività produttive;
- quattro scelti tra esperti del settore agroalimentare e turistico.
Il Comitato valuta:
- la conformità del progetto e del disciplinare proposti alle condizioni del regolamento di attuazione;
- gli impegni del Comitato promotore per valorizzare prodotti e attrattive dell’itinerario;
- eventuali modifiche degli itinerari già riconosciuti da sottoporre alla Regione.
Comitato promotore e contenuti del progetto
Il progetto per la costituzione, realizzazione e gestione dell’itinerario è presentato alla Regione da un Comitato promotore, al quale possono partecipare soggetti pubblici e privati legati al territorio e alle sue produzioni, tra cui aziende agricole, agrituristiche, vitivinicole, imprese di trasformazione, strutture turistiche e di ristorazione, enti locali, camere di commercio, enti parco, associazioni professionali, consorzi di tutela, istituzioni culturali, ONLUS e altre imprese interessate.
Il progetto deve contenere:
- il disciplinare applicabile alle attività comprese nel progetto;
- l’individuazione dei prodotti caratterizzanti l’itinerario;
- l’atto di impegno alla realizzazione dell’itinerario sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti aderenti.
Organismo di gestione dell’itinerario
Entro 60 giorni dal riconoscimento, il Comitato promotore deve costituirsi in organismo associativo senza scopo di lucro e basato sull’autofinanziamento, finalizzato alla realizzazione e gestione dell’itinerario.
L’organismo di gestione deve:
- realizzare l’itinerario e fungere da riferimento delle attività svolte;
- diffondere la conoscenza dell’itinerario con attività promozionali e informative;
- coordinare l’attuazione del progetto e vigilare sul suo andamento;
- curare i rapporti con le istituzioni territoriali;
- presentare domanda per i contributi regionali;
- gestire attività ricreative, culturali, didattiche, dimostrative e altre iniziative economico-commerciali funzionali agli obiettivi dell’itinerario;
- proporre formazione per gli operatori;
- promuovere la costituzione di Club di Prodotto.
Contributi finanziari e intensità dell’aiuto
La Regione concede contributi per:
- impianti segnaletici relativi all’itinerario riconosciuto;
- allestimento e adeguamento di punti di informazione, centri didattici e laboratori dimostrativi;
- allestimento di musei tematici connessi all’itinerario.
Sono inoltre previsti contributi per azioni di informazione legate alle produzioni di vini e di prodotti agricoli e alimentari tipici e tradizionali di qualità. Sono ricompresi anche gli interventi di sostituzione e adeguamento di interventi già finanziati.
L’agevolazione può arrivare al 70% dell’investimento ammissibile per gli interventi di segnaletica, punti di informazione, centri didattici, laboratori e musei, a favore di organismi di gestione ed enti locali aderenti all’itinerario.
Per le azioni di informazione:
- fino al 50% della spesa per organismi cui aderiscono grandi imprese;
- fino al 60% della spesa per organismi cui aderiscono piccole e medie imprese.
Regole di accesso ai contributi e cumulo
La Giunta regionale disciplina modalità di accesso, criteri di selezione, entità del contributo e rendicontazione.
I beneficiari non possono ricevere altri contributi comunitari, nazionali o regionali per i medesimi interventi. Le imprese partecipanti che effettuano interventi di adeguamento ai requisiti del regolamento sui punti di accoglienza possono comunque accedere ai contributi previsti dalle normative di settore a favore delle imprese stesse.
Competenze di Comuni e Province
Comuni e Province decidono sulla localizzazione della segnaletica informativa sugli itinerari sulle strade di loro competenza, anche su proposta dell’organismo di gestione.
Alle Province spetta inoltre il controllo sul mantenimento delle condizioni e dei requisiti che hanno portato al riconoscimento dell’itinerario, anche su richiesta del Comitato tecnico regionale.
Modifiche alla disciplina agrituristica
La legge modifica la legge regionale sull’agriturismo del 1994, ampliando le attività che possono essere svolte nell’ambito agrituristico con l’inserimento di attività ricreative, culturali, musicali e sportive finalizzate al trattenimento degli ospiti.
Viene inoltre ridefinito l’ambito soggettivo dell’attività agrituristica, precisando che possono svolgerla gli imprenditori agricoli singoli o associati che utilizzano la propria azienda, avvalendosi di familiari collaboratori e dipendenti.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dai contributi per gli interventi previsti in materia di segnaletica, strutture di accoglienza, musei tematici e azioni di informazione sono coperti mediante appositi capitoli del bilancio regionale, da dotare delle necessarie risorse in sede di legge annuale di bilancio.
Valutazione di attualità
La disciplina ha avuto rilievo operativo per l’organizzazione degli itinerari turistici enogastronomici regionali, ma alcune previsioni risultano oggi storicamente collocate rispetto al quadro normativo e ai riferimenti legislativi originari. Non emergono, dal testo fornito, termini finali di efficacia o una abrogazione espressa dell’intera legge.
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