L.R. Emilia-Romagna 21/2000
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL CONCA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per l’Emilia-Romagna e in coordinamento con Marche e Toscana, l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità di bacino del Marecchia e del Conca: avvalimento di strutture e personale, misure di salvaguardia prima del piano di bacino, programmi annuali di attività e spesa, organi tecnici e segreteria, riparto degli oneri e copertura finanziaria. L’efficacia è subordinata all’adozione di identica legge da parte delle tre Regioni, con decorrenza dall’ultimo atto entrato in vigore.
Funzionamento dell’Autorità di bacino del Marecchia e del Conca
Norme per il funzionamento dell’Autorità di bacino del Marecchia e del Conca
La legge disciplina il funzionamento dell’Autorità di bacino interregionale del Marecchia e del Conca, istituita nell’ambito dell’intesa tra Emilia-Romagna, Marche e Toscana. L’atto si applica nel territorio regionale emiliano-romagnolo, ma opera in coordinamento con le altre Regioni partecipanti.
Finalità e quadro di riferimento
La legge dà attuazione alla normativa statale in materia di difesa del suolo e di bacini idrografici, in coerenza con l’intesa interregionale approvata dalle tre Regioni. Il suo contenuto è funzionale alla costituzione e al funzionamento dell’Autorità di bacino del Marecchia e del Conca.
Principi di funzionamento e avvalimento delle strutture
L’Autorità di bacino deve improntare la propria azione alla collaborazione con gli enti pubblici territoriali e con gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini interessati. Per svolgere le proprie funzioni si avvale delle strutture organizzative della Regione, di tecnici degli enti locali dei bacini e, nei limiti consentiti dalla disciplina statale richiamata, anche di consulenti e di collaborazioni tecnico-scientifiche esterne. L’avvalimento è regolato da apposite convenzioni.
Misure di salvaguardia prima del piano di bacino
In attesa dell’approvazione del piano di bacino, l’Autorità può adottare misure di salvaguardia secondo la disciplina statale richiamata dalla legge. Si tratta quindi di poteri provvisori, utilizzabili solo fino all’adozione del piano.
Programmazione delle attività e delle spese
Entro il mese di ottobre di ogni anno l’Autorità predispone, con dettaglio per singole voci di spesa:
- il programma delle attività di studio e di indagine da svolgere nell’esercizio successivo;
- il programma delle spese di funzionamento, comprese quelle per compensi, gettoni e indennità a personale o collaboratori.
Le Giunte dell’Emilia-Romagna e delle Marche approvano tali programmi per la rispettiva quota, nei limiti dei finanziamenti iscritti nei propri bilanci. L’approvazione costituisce autorizzazione a contrarre e ad assumere le obbligazioni relative, nel rispetto della normativa statale e di quella regionale emiliano-romagnola richiamata come disciplina maggiormente interessata.
Finanziamenti e riparto degli oneri
I finanziamenti statali destinati alle attività di studio e indagine sono trasferiti dalla Regione assegnataria all’Autorità di bacino. Le Regioni possono integrare tali fondi con risorse proprie.
Per le spese di funzionamento la Regione Emilia-Romagna stanzia i fondi necessari entro i limiti della legge annuale di bilancio; la Regione Marche rimborsa la propria quota sulla base della rendicontazione consuntiva presentata dal funzionario delegato e approvata dalla Regione Emilia-Romagna.
La dotazione di locali, mezzi, attrezzature e materiali, nonché le spese di funzionamento, sono ripartite tra Emilia-Romagna e Marche rispettivamente nella misura del 70% e del 30%, in ragione della maggiore incidenza territoriale e demografica.
Segretario e Vice Segretario
Il Segretario e il Vice Segretario sono nominati dal Comitato istituzionale tra i componenti del Comitato tecnico. Il Segretario deve possedere i requisiti previsti dalla normativa regionale richiamata; il Vice Segretario esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Segretario.
Il rapporto di lavoro del Segretario è regolato da un contratto di diritto privato che ne definisce tipologia, durata e compenso. La durata non può superare cinque anni, salvo rinnovo. Se il Segretario opera a tempo parziale, alcune funzioni possono essere affidate al Vice Segretario, al quale spetta un gettone di presenza per ogni giornata di attività svolta in tale veste.
Il trattamento economico complessivo del Segretario è stabilito dalla Giunta dell’Emilia-Romagna, su proposta del Comitato istituzionale e con l’intesa delle Giunte di Marche e Toscana, tenendo conto dei parametri regionali richiamati e delle peculiarità dell’Autorità.
Comitato tecnico
Il Comitato tecnico è rinnovato ogni cinque anni. Ai suoi componenti spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, secondo la disciplina regionale richiamata, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio secondo le regole previste per i dipendenti della Regione Emilia-Romagna.
Segreteria tecnico-operativa
La dotazione organica della Segreteria tecnico-operativa è fissata dal Comitato istituzionale nel rispetto del tetto di spesa autorizzato dalla Giunta dell’Emilia-Romagna, con intesa delle Giunte di Marche e Toscana. Il personale può provenire dalle amministrazioni rappresentate nell’Autorità oppure dall’Autorità stessa, secondo il regime degli oneri; il personale è collocato in posizione di fuori ruolo o di comando secondo le norme degli enti di appartenenza.
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, le Regioni devono adottare gli atti necessari per dotare la Segreteria dell’organico definito dal Comitato istituzionale.
Copertura finanziaria
Le spese derivanti dall’attuazione della legge sono coperte mediante appositi capitoli del bilancio regionale per le attività di studio e per le spese di funzionamento, con stanziamento in sede di legge annuale di bilancio. Per le attività finanziate dallo Stato, la copertura è assicurata dalle assegnazioni statali nel quadro della normativa vigente.
Disposizioni finali, intese e decorrenza
Eventuali modifiche alle intese richiamate dalla legge devono essere approvate dai Consigli delle Regioni partecipanti all’Autorità di bacino. Le intese previste possono essere acquisite anche in sede di conferenza di servizi.
L’efficacia della legge è subordinata all’approvazione, da parte di ciascuna delle tre Regioni, di un provvedimento legislativo di identico contenuto. Modifiche e integrazioni successive devono seguire la stessa forma. La legge entra in applicazione dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei tre provvedimenti legislativi regionali. Della data di efficacia è data comunicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.
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