L.R. Emilia-Romagna 17/2000
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ AGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE NON CONSIGLIERI REGIONALI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina la nomina di assessori regionali anche non consiglieri in Emilia-Romagna e prevede per essi, dalla nomina e per tutta la permanenza in Giunta, un’indennità pari a quella dei consiglieri regionali, oltre ai relativi rimborsi e trattamenti compatibili. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
Indennità e trattamento economico degli assessori regionali non consiglieri in Emilia-Romagna
Indennità e trattamento degli assessori regionali non consiglieri
La legge regionale dell’Emilia-Romagna disciplina la posizione degli assessori regionali che non siano anche consiglieri regionali. Stabilisce i requisiti per la nomina e riconosce a tali soggetti un trattamento economico e normativo equiparato, per quanto compatibile, a quello dei consiglieri e degli assessori consiglieri.
Requisiti per la nomina
Possono essere nominati assessori regionali anche cittadini che non sono consiglieri regionali, purché:
- abbiano i requisiti per essere candidati al Consiglio regionale;
- non si trovino in situazioni di ineleggibilità o incompatibilità previste per i consiglieri regionali.
Trattamento economico e normativo
Agli assessori regionali non consiglieri spetta, dalla data di nomina e per tutto il periodo di permanenza nella Giunta regionale, un’indennità pari all’indennità di carica prevista per i consiglieri regionali.
Per la durata dell’incarico, sono inoltre estesi, in quanto compatibili:
- i rimborsi spese;
- i trattamenti indennitari;
- i trattamenti di missione;
- le disposizioni sul collocamento in aspettativa;
- la normativa generale prevista per i consiglieri regionali e per gli assessori consiglieri.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono posti a carico del bilancio regionale mediante l’istituzione di uno specifico capitolo di spesa, dotato delle necessarie risorse secondo la disciplina contabile richiamata dalla legge stessa.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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