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Legge

L.R. Emilia-Romagna 17/2000

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ AGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE NON CONSIGLIERI REGIONALI

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 17/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la nomina di assessori regionali anche non consiglieri in Emilia-Romagna e prevede per essi, dalla nomina e per tutta la permanenza in Giunta, un’indennità pari a quella dei consiglieri regionali, oltre ai relativi rimborsi e trattamenti compatibili. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

Indennità e trattamento economico degli assessori regionali non consiglieri in Emilia-Romagna

Indennità e trattamento degli assessori regionali non consiglieri

La legge regionale dell’Emilia-Romagna disciplina la posizione degli assessori regionali che non siano anche consiglieri regionali. Stabilisce i requisiti per la nomina e riconosce a tali soggetti un trattamento economico e normativo equiparato, per quanto compatibile, a quello dei consiglieri e degli assessori consiglieri.

Requisiti per la nomina

Possono essere nominati assessori regionali anche cittadini che non sono consiglieri regionali, purché:

  • abbiano i requisiti per essere candidati al Consiglio regionale;
  • non si trovino in situazioni di ineleggibilità o incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

Trattamento economico e normativo

Agli assessori regionali non consiglieri spetta, dalla data di nomina e per tutto il periodo di permanenza nella Giunta regionale, un’indennità pari all’indennità di carica prevista per i consiglieri regionali.

Per la durata dell’incarico, sono inoltre estesi, in quanto compatibili:

  • i rimborsi spese;
  • i trattamenti indennitari;
  • i trattamenti di missione;
  • le disposizioni sul collocamento in aspettativa;
  • la normativa generale prevista per i consiglieri regionali e per gli assessori consiglieri.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono posti a carico del bilancio regionale mediante l’istituzione di uno specifico capitolo di spesa, dotato delle necessarie risorse secondo la disciplina contabile richiamata dalla legge stessa.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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