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Legge

L.R. Emilia-Romagna 18/2000

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 18/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per l’Emilia-Romagna, funzioni regionali e comunali, programmazione, standard di qualità, organizzazione e cooperazione di biblioteche, archivi e musei, oltre a contributi e convenzioni. Prevede anche valorizzazione di “Case e studi delle persone illustri” e dei cimiteri monumentali e storici. Alcune norme transitorie operano solo per i primi 1 o 3 anni dall’entrata in vigore.

Norme regionali su biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali in Emilia-Romagna

Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali

La legge disciplina l’organizzazione, la valorizzazione e il sostegno degli istituti e dei beni culturali nel territorio dell’Emilia-Romagna. Il testo configura un sistema regionale fondato sulla cooperazione tra Regione, enti locali, Stato, università, soggetti privati e Terzo settore, con attenzione anche a “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” e ai “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”.

Finalità e definizioni

La Regione persegue la conservazione, valorizzazione, promozione e fruizione dei beni e istituti culturali, favorendo informazione, documentazione e formazione permanente dei cittadini. La legge considera “istituti culturali” biblioteche, archivi storici e musei degli enti locali o di interesse locale, le loro articolazioni miste, i cimiteri monumentali e storici e le Case e studi delle persone illustri. Sono inoltre definite specificamente le Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna e i cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna.

Funzioni della Regione

La Regione svolge funzioni di indirizzo e programmazione sugli istituti culturali degli enti locali o ad essi affidati. In particolare:

  • promuove e sostiene i sistemi bibliotecari, archivistici e museali regionali;
  • supporta il raccordo con gli organi statali della tutela e con gli istituti centrali del Ministero della cultura;
  • promuove la rilevazione dei patrimoni bibliografici, documentari e degli altri beni culturali presenti nel territorio;
  • realizza il catalogo unico delle biblioteche emiliano-romagnole e il sistema informativo partecipato degli archivi storici;
  • individua standard di gestione, anche con riguardo a utenti, professionalità e competenze specialistiche;
  • fornisce consulenza per reti documentarie, sistemi museali e riorganizzazione di biblioteche, archivi, musei e nuovi servizi;
  • coopera per conservazione, prevenzione, riproduzione e restauro del patrimonio librario e documentario;
  • favorisce coordinamento tra musei, biblioteche e archivi pubblici e privati;
  • aderisce alle politiche nazionali ed europee e coopera con altre Regioni, università e organismi internazionali;
  • promuove investimenti privati e incrementa le collezioni pubbliche;
  • cura il deposito legale dei documenti destinati all’uso pubblico per costituire l’archivio regionale della produzione editoriale;
  • promuove la lettura, la raccolta e diffusione dei dati sugli istituti culturali, la formazione degli operatori, studi e pubblicazioni;
  • riconosce, valorizza, sostiene e promuove le Case e studi e i cimiteri monumentali e storici regionali.

Funzioni dei Comuni

I Comuni, anche tramite le Unioni di Comuni, concorrono all’attuazione della legge organizzando e aprendo al pubblico servizi culturali e informativi integrati. Essi:

  • istituiscono e gestiscono gli istituti culturali e approvano regolamenti e carte dei servizi;
  • gestiscono musei e altri beni e istituti culturali trasferiti;
  • assicurano inventariazione e catalogazione dei beni culturali di loro titolarità;
  • curano conservazione e tutela tramite manutenzione e restauro;
  • integrano istituti culturali e servizi informativi;
  • formulano proposte per adeguare strutture e servizi agli standard regionali e nazionali;
  • valorizzano i patrimoni conservati nei propri istituti;
  • individuano, salvaguardano e valorizzano beni artistici, culturali e naturali anche tramite strumenti urbanistici. Per tali attività si avvalgono di figure specialistiche e perseguono integrazione delle risorse mediante accordi, convenzioni e iniziative per la promozione turistica.

Modalità di svolgimento, convenzioni e contributi

Per svolgere le funzioni regionali la Regione può agire con interventi diretti, accordi e convenzioni, anche con soggetti del Terzo settore, e con acquisizione di beni e servizi. Può concedere contributi per:

  • avvio e gestione di nuovi servizi, strutture e infrastrutture tecnologiche;
  • costruzione, acquisizione, ristrutturazione e restauro di edifici destinati a istituti culturali;
  • banche dati, sistemi informativi, tecnologie e progetti di digital humanities;
  • progetti di valorizzazione di beni e istituti culturali rilevanti;
  • incremento, catalogazione, digitalizzazione e restauro del patrimonio culturale;
  • formazione e aggiornamento degli operatori;
  • educazione al patrimonio, promozione del libro e della lettura;
  • recupero e adeguamento di edifici per biblioteche, musei e archivi;
  • acquisizione di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore;
  • iniziative per Case e studi e per cimiteri monumentali e storici. Sono previste anche convenzioni con soggetti pubblici e privati titolari di istituti culturali o di raccolte di interesse culturale, con obbligo di accesso al patrimonio. La Giunta approva schemi di accordo e convenzione e stabilisce criteri e modalità dei contributi nel rispetto degli aiuti di Stato.

Programmazione regionale

L’Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, un programma pluriennale di norma triennale per musei, archivi storici, biblioteche, beni culturali, Case e studi delle persone illustri e cimiteri monumentali e storici. Il programma definisce:

  • obiettivi, priorità e indirizzi per il riparto delle risorse;
  • indirizzi e obiettivi generali per convenzioni e accordi;
  • parametri di valutazione dei risultati degli interventi regionali. La proposta tiene conto delle indicazioni del Comitato scientifico per il patrimonio culturale e del Consiglio delle autonomie locali.

Standard di qualità e professionalità

La Regione individua livelli minimi uniformi di qualità dei servizi e di professionalità del personale, in collaborazione con i soggetti interessati e con le organizzazioni professionali. Tali livelli valgono anche per i soggetti convenzionati e nei casi di affidamento a organizzazioni di volontariato, che possono svolgere solo servizi aggiuntivi rispetto alla gestione ordinaria. Gli standard si applicano anche all’esternalizzazione di funzioni e servizi. La Regione recepisce gli standard nazionali; in mancanza, fa riferimento alle raccomandazioni IFLA, CIA e al Codice ICOM. Il rispetto di tali livelli è condizione per la concessione dei contributi e criterio per la loro determinazione.

Organizzazione bibliotecaria regionale e servizi bibliotecari

L’organizzazione bibliotecaria regionale comprende biblioteche, archivi storici, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche e altri centri di documentazione e informazione degli enti locali e dei soggetti convenzionati. Gli archivi degli enti locali o di interesse locale ne fanno parte di diritto, nel rispetto della normativa statale. Le biblioteche devono assicurare conservazione dei documenti, catalogazione secondo regole nazionali e internazionali, organizzazione funzionale degli spazi e personale qualificato. I servizi di consultazione, lettura e prestito sono gratuiti; possono invece essere tariffati servizi personalizzati, prestito interbibliotecario e riproduzioni, con proventi destinati alle attività dell’istituto. Le biblioteche e gli archivi cooperano in sistemi bibliotecari, archivistici e informativi per migliorare i servizi al pubblico e partecipano alla definizione e sperimentazione degli standard di qualità.

Organizzazione museale regionale e servizi museali

L’organizzazione museale regionale comprende musei, siti e oggetti di rilevanza monumentale, artistica e archeologica, nonché raccolte di interesse artistico, storico, tecnico-scientifico, archeologico, paleontologico, etno-antropologico e naturalistico appartenenti agli enti locali o convenzionati. I musei acquisiscono, conservano, studiano, valorizzano e diffondono la conoscenza delle testimonianze della civiltà e dell’ambiente. Tra i compiti fondamentali vi sono:

  • incremento, conservazione e valorizzazione del patrimonio e dei servizi di divulgazione;
  • promozione di ricerche, manifestazioni e attività culturali;
  • impiego di personale qualificato. Gli enti titolari possono costituire sistemi museali mediante convenzioni. L’uso dei musei per documentati fini di studio è gratuito; i sistemi museali possono concordare servizi comuni agli utenti anche con prezzi al pubblico condivisi. I musei partecipano agli standard di qualità regionali.

Valorizzazione di beni culturali, Case e studi, cimiteri monumentali

La valorizzazione dei beni culturali è promossa da Regione ed enti locali, anche con altri soggetti pubblici e privati. Gli enti titolari o affidatari dei beni possono adottare forme gestionali associative che favoriscano autonomia e uso coordinato delle risorse. La legge rafforza inoltre l’attenzione regionale verso le Case e studi delle persone illustri e verso i cimiteri monumentali e storici, per i quali sono previste specifiche azioni di riconoscimento, sostegno, gestione, fruizione e valorizzazione, anche mediante contributi.

Norme transitorie

Per i procedimenti di concessione di contributi e di erogazione finanziaria già in corso all’entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi le norme regionali previgenti fino alla conclusione. Nel primo triennio dall’entrata in vigore non si applica il vincolo sugli standard di qualità previsto per i contributi e possono essere concessi contributi una tantum per il raggiungimento degli standard, purché il soggetto proponente copra almeno il 50% della spesa complessiva. Nel primo anno di vigenza la Giunta predispone un piano annuale secondo la procedura prevista per la programmazione.

Regime finanziario e abrogazioni

Gli oneri sono coperti mediante appositi capitoli del bilancio regionale. La legge abroga le precedenti discipline regionali in materia di servizi culturali polivalenti, biblioteche e archivi storici degli enti locali e musei degli enti locali, oltre a specifiche disposizioni della legge regionale n. 29 del 1995, e modifica una disposizione della medesima legge.

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