L.R. Emilia-Romagna 24/2000
DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Emilia-Romagna disciplina l’iscrizione in elenchi regionali, i requisiti e i controlli delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali nel settore agroalimentare, prevedendo contributi regionali nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato. Le norme abrogate restano applicabili solo ai procedimenti contributivi già in corso alla data di entrata in vigore.
Disciplina delle organizzazioni di produttori e interprofessionali agroalimentari
Disciplina delle organizzazioni di produttori e interprofessionali agroalimentari
La legge regola, per la Regione Emilia-Romagna, il riconoscimento e il sostegno delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali nel settore agroalimentare, in coerenza con la normativa europea. Restano esclusi dall’ambito applicativo le organizzazioni dei settori ortofrutticolo e dell’olio d’oliva e delle olive da tavola.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina mira a favorire il consolidamento dell’organizzazione economica dei prodotti agricoli ricompresi nell’allegato 1 del TFUE, esclusi pesca e acquacoltura. La Regione può concedere contributi, ma solo nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato e dei vincoli specifici previsti dalla legge.
Elenchi regionali e presupposti per i benefici
Sono istituiti elenchi regionali, gestiti dalla direzione generale competente in materia di agricoltura, nei quali possono iscriversi le organizzazioni che ne facciano domanda e risultino in possesso dei requisiti previsti. L’iscrizione è il presupposto per ottenere i contributi regionali. La Giunta definisce modalità di verifica, termini e procedure di iscrizione.
Organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori
Le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono essere persone giuridiche costituite in forma di società di capitali, anche consortili e cooperative, oppure loro parti chiaramente definite, e devono essere riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Per l’iscrizione devono inoltre:
- essere costituite per singolo prodotto, categoria di prodotti o settore;
- essere costituite e controllate da produttori agricoli singoli o associati;
- rappresentare un volume significativo della produzione regionale del prodotto o settore interessato;
- perseguire la concentrazione dell’offerta, la regolazione dei prezzi alla produzione e tecniche produttive rispettose dell’ambiente, con attenzione alla qualità;
- provvedere direttamente o per conto dei soci all’immissione sul mercato dell’intera produzione, salvo deroghe;
- prevedere nello statuto vincoli su esclusività dell’adesione per il medesimo prodotto, durata minima di adesione di almeno un anno e preavviso di almeno tre mesi per il recesso, oltre al controllo diretto di tutta la produzione dei soci per il prodotto o settore interessato;
- avere sede operativa nella Regione.
Sono previste deroghe che consentono ai soci, alle condizioni fissate dall’organizzazione, di:
- vendere direttamente fino al 50% della propria produzione;
- commercializzare direttamente prodotti di volume marginale, prodotti non trattati o prodotti che l’organizzazione non riesca a ritirare per ragioni tecniche o commerciali particolari.
La Giunta specifica il contenuto dei requisiti, delle deroghe e le modalità di controllo.
Contributi alle organizzazioni di produttori
La Regione può concedere contributi alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni che non beneficino di analoghi finanziamenti nell’ambito dell’organizzazione comune di mercato. I contributi sono ammessi entro i limiti e secondo le modalità del regolamento (UE) n. 702/2014. La Giunta disciplina modalità di concessione e criteri di priorità.
Organizzazioni interprofessionali: requisiti e riconoscimento
Le organizzazioni interprofessionali sono organismi che riuniscono rappresentanti delle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, per singolo prodotto, categoria o settore, secondo il regolamento (UE) n. 1308/2013.
Possono essere riconosciute e iscritte nell’elenco regionale se, oltre ai requisiti europei, possiedono anche i seguenti requisiti ulteriori:
- sede operativa nel territorio regionale;
- operatività in una circoscrizione economica in cui il volume globale di produzione, commercio o trasformazione sia riferito per almeno il 51% al territorio regionale, con rappresentanza equilibrata di ogni fase della filiera;
- disponibilità nel territorio regionale o nella circoscrizione economica di un volume significativo di prodotto, definito dalla Giunta;
- obblighi statutari su esclusività di adesione per ciascun partecipante nel medesimo settore e territorio, rapporti con altre organizzazioni anche extra-regionali, composizione equilibrata degli organi sociali, approvazione partecipata delle regole comuni di filiera, meccanismi di indennizzo per violazione degli accordi, procedure di conciliazione e arbitrato equilibrate e versamento di contributi finanziari da parte dei soci per il funzionamento dell’organizzazione.
Per circoscrizione economica si intende un’area geografica di zone di produzione limitrofe o vicine, con condizioni di produzione e commercializzazione omogenee. Anche per queste organizzazioni la Giunta definisce contenuto dei requisiti e modalità di controllo.
Contributi alle organizzazioni interprofessionali
La Regione può concedere contributi alle organizzazioni interprofessionali che non ricevano analoghi finanziamenti nell’ambito dell’organizzazione comune di mercato. Gli aiuti devono rispettare i regolamenti (UE) n. 702/2014 e n. 651/2014. La Giunta stabilisce spese ammissibili, eventuali priorità e garanzie, nonché le modalità di presentazione delle domande.
Controlli, sospensione e cancellazione dagli elenchi
La Regione deve verificare la permanenza dei requisiti delle organizzazioni iscritte. Se riscontra la mancanza di uno o più requisiti, diffida l’organizzazione ad adeguarsi entro un termine e dispone l’immediata sospensione dall’elenco. In caso di mancato adeguamento, procede alla cancellazione e alla revoca, anche parziale, dei contributi già concessi. La Giunta disciplina le modalità applicative dei controlli e delle misure conseguenti.
Aspetti finanziari
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti mediante appositi capitoli di bilancio, alimentati con le risorse stanziate in sede di legge di bilancio regionale.
Abrogazioni e regime transitorio
Sono abrogate la L.R. 28/1981, la L.R. 47/1989 e il regolamento regionale n. 27/1999; inoltre viene modificata una previsione della L.R. 33/1997 per richiamare le organizzazioni di produttori iscritte nell’elenco regionale.
Le disposizioni abrogate restano però applicabili ai procedimenti relativi alla concessione di contributi già in corso alla data di entrata in vigore della legge.
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