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Legge

L.R. Emilia-Romagna 27/2000

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 27/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dell’Emilia-Romagna disciplina anagrafe canina, identificazione, cattura, ricovero e custodia di cani e gatti, tutela delle colonie feline, sterilizzazioni, vigilanza e sanzioni. Prevede competenze di Comuni, AUSL e Regione, contributi per strutture di ricovero e indennizzi per danni al bestiame. Restano abrogate le precedenti leggi regionali del 1988 e 1994.

Tutela e controllo della popolazione canina e felina

Tutela e controllo della popolazione canina e felina

La legge regionale dell’Emilia-Romagna detta la disciplina per la tutela degli animali d’affezione, la prevenzione del randagismo e il controllo delle popolazioni canine e feline nel territorio regionale. Il provvedimento recepisce la legge statale n. 281 del 1991 e coordina l’azione di Comuni, Aziende USL, Regione e associazioni zoofile e animaliste senza fini di lucro.

Finalità generali e principi

La Regione promuove la tutela degli animali, condanna crudeltà, maltrattamenti, abbandono, sfruttamento per accattonaggio e uso in competizioni violente. L’obiettivo è favorire la convivenza corretta tra uomo e animali, tutelare la salute pubblica e l’ambiente, e prevenire il randagismo attraverso interventi integrati dei diversi livelli istituzionali.

Competenze dei Comuni

I Comuni gestiscono l’anagrafe canina e, singolarmente o in forma associata, devono:

  • istituire servizi per il controllo della popolazione canina e la cattura dei randagi e vaganti;
  • realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente gatti;
  • vigilare sull’osservanza delle norme di protezione animale;
  • informare i cittadini sui contenuti della legge, sulle modalità di accalappiamento, sui canili di destinazione e sul riscatto degli animali;
  • assicurare, d’intesa con le AUSL, il censimento e la gestione delle colonie feline, anche mediante convenzioni con associazioni.

Competenze delle Aziende USL

Le Aziende USL, tramite i servizi veterinari, collaborano all’anagrafe canina e vigilano sui servizi di controllo della popolazione canina. Eseguono controlli igienico-sanitari sulle strutture di ricovero, controllano lo stato di salute dei cani catturati e ricoverati, svolgono accertamenti epidemiologici, partecipano alla vigilanza contro gli illeciti, attuano programmi informativi ed educativi, eseguono sterilizzazioni dei gatti liberi e dei cani ospitati nelle strutture, e concordano con Comuni e associazioni le iniziative per la sopravvivenza delle colonie feline.

Competenze della Regione e organi consultivi

La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, in particolare su informazione, formazione, piani di risanamento/costruzione/gestione delle strutture di ricovero. Realizza un sistema informatizzato di anagrafe canina regionale e predispone il piano operativo di prevenzione del randagismo. Istituisce inoltre un Tavolo regionale per la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo, con funzione consultiva sui provvedimenti relativi agli animali d’affezione; la sua composizione e funzionamento sono definiti dalla Giunta regionale.

Anagrafe canina, iscrizione e identificazione

In ogni Comune è istituita l’anagrafe dei cani, con registrazione del codice identificativo, dei dati segnaletici e delle generalità del proprietario. Devono iscrivere i cani i proprietari, gli allevatori e i detentori per commercio, entro 30 giorni dalla nascita o dal possesso. È prevista l’identificazione mediante tatuaggio, microchip o altri metodi riconosciuti; i cani già identificati conservano lo stesso codice. La legge prevede il passaggio al microchip e l’adozione di criteri regionali per la base dati informatizzata. Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione i cani delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza, e in alcuni casi sono esentati dall’identificazione i cani già tatuati nei libri genealogici o incompatibili per ragioni fisiche.

Obblighi dei proprietari e movimentazione degli animali

I proprietari devono comunicare smarrimento o sottrazione entro 3 giorni e, entro 15 giorni, cessione definitiva, morte dell’animale o cambio di residenza. Gli allevatori e i detentori per commercio devono tenere un registro di carico e scarico, rilasciare ricevuta all’acquirente e comunicare le cessioni ai Comuni entro 7 giorni. Non esiste un limite numerico generale di detenzione, salvo problemi sanitari comprovati, ma il proprietario deve garantire benessere e igiene.

Cattura, ricovero e custodia dei cani

I servizi comunali per il controllo della popolazione canina catturano i cani randagi e vaganti, anche in caso di rischio per l’uomo o per l’igiene pubblica. La cattura deve avvenire con sistemi indolori; sono vietati tagliole, bocconi avvelenati e trappole. I cani catturati o ritrovati sono trasferiti subito alle strutture di ricovero e sottoposti a visita veterinaria. La custodia temporanea dura al massimo 60 giorni, decorso il quale gli animali devono essere trasferiti in strutture per ricovero permanente. Le spese di ricovero e dei trattamenti sanitari sono a carico dei proprietari secondo tariffe stabilite dall’ente gestore.

Strutture di ricovero e gestione

I Comuni devono assicurare il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti dalla normativa veterinaria o per esigenze sanitarie, nonché il ricovero dei cani catturati e di quelli non restituibili ai proprietari. Le strutture possono essere gestite anche con partecipazione delle associazioni tramite convenzione. La Regione coordina l’azione comunale, valuta le esigenze territoriali, definisce la compartecipazione dei Comuni e propone regole di funzionamento delle strutture, comprese adozioni, tariffe, contribuzioni, gestione amministrativa e assistenza veterinaria. Le strutture devono essere dotate di reparti separati per osservazione sanitaria, custodia temporanea e ricovero permanente, oltre a specifici requisiti igienico-funzionali.

Adozioni e aree di sgambamento

Per evitare il sovraffollamento, i Comuni possono prevedere incentivi all’adozione, anche tramite assistenza veterinaria convenzionata o fornitura di alimenti, ma non con contributi in denaro all’adottante. Devono vigilare sugli affidatari. Le amministrazioni comunali possono inoltre realizzare aree di sgambamento recintate e attrezzate per consentire ai cani di muoversi in sicurezza senza guinzaglio.

Tutela dei gatti e colonie feline

I gatti liberi sul territorio sono protetti e non possono essere maltrattati né allontanati dal loro habitat. Il Comune, d’intesa con l’AUSL, censisce le zone con colonie feline e può affidarne la gestione alle associazioni convenzionate. La cattura è consentita solo per comprovati motivi sanitari. I gatti liberi sono sterilizzati dall’AUSL secondo i programmi di limitazione delle nascite e, dopo il trattamento, reimmessi nella colonia di provenienza con apposito contrassegno o tatuaggio. Le strutture di ricovero per gatti sono riservate a soggetti con abitudini domestiche non inseribili in colonia.

Limitazione delle nascite e programmi veterinari

Gli interventi di sterilizzazione e altre misure di limitazione delle nascite sono eseguiti solo da medici veterinari e devono garantire il benessere animale. Le AUSL, con le associazioni e sentito l’Ordine veterinario, organizzano e attuano programmi specifici. Gli interventi possono essere svolti presso ambulatori dei servizi veterinari, ambulatori annessi alle strutture di ricovero o ambulatori convenzionati.

Vigilanza, divieti e soppressione

Comuni e AUSL esercitano la vigilanza sull’osservanza delle norme di protezione animale; i Comuni possono avvalersi dei servizi di controllo e della collaborazione delle associazioni e delle guardie zoofile formate. È vietato detenere animali a chi sia stato condannato per maltrattamento o crudeltà. La soppressione di cani e gatti è ammessa solo per grave e incurabile malattia o comprovata pericolosità, con modalità eutanasiche e previa anestesia, esclusivamente da medici veterinari. I cani e gatti provenienti da strutture di ricovero non possono essere usati per sperimentazione.

Indennizzi e sostegni economici

La Regione indennizza gli imprenditori agricoli per le perdite di bestiame causate da cani randagi, inselvatichiti o altri animali predatori, se accertate dall’AUSL competente. Per la costruzione e ristrutturazione di strutture di ricovero al servizio di più Comuni la Regione può concedere contributi fino al 50% della spesa sostenuta. I Comuni possono raccogliere contributi volontari dei cittadini per le finalità della legge.

Sanzioni

Sono previste sanzioni amministrative per le principali violazioni, tra cui iscrizione e identificazione, obblighi di comunicazione, abbandono, cattura illegittima, uccisione o soppressione fuori dai casi consentiti e violazioni relative ai gatti. Le somme sono riscosse dai Comuni e destinate alle finalità della legge; una parte delle sanzioni relative alla cattura spetta alle AUSL.

Abrogazioni

La legge abroga la L.R. 25 febbraio 1988, n. 5, e la L.R. 7 ottobre 1994, n. 41. Le norme previgenti cessano quindi di avere applicazione nel quadro regionale disciplinato dalla presente legge.

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