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Legge

L.R. Emilia-Romagna 26/2000

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI E DELL'ATTIVITÀ DI BONIFICA

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 26/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Emilia-Romagna n. 26/2000 proroga al 31 dicembre 2001 il mandato degli organi dei Consorzi di bonifica e istituisce l’Autorità regionale garante dell’utenza di bonifica, organo monocratico con compiti di verifica dei piani di classifica e regole su nomina, incompatibilità e autonomia. La disciplina aveva natura temporanea, legata alla proroga degli organi.

Proroga organi consorzi di bonifica e istituzione Autorità garante utenza di bonifica

Proroga degli organi dei Consorzi di bonifica e istituzione dell’Autorità garante dell’utenza

La legge regionale disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, una proroga temporanea degli organi dei Consorzi di bonifica e introduce una figura di garanzia per il controllo dei criteri di riparto delle spese consortili. Il provvedimento si colloca in un quadro organizzativo transitorio e ha un orizzonte applicativo limitato nel tempo.

Proroga del mandato degli organi consortili

La durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica, compresi quelli già prorogati dalla L.R. 13 agosto 1999, n. 23, è estesa fino al 31 dicembre 2001. La disposizione opera quindi come misura straordinaria di continuità amministrativa.

Autorità regionale garante dell’utenza di bonifica

È istituita l’Autorità regionale garante dell’utenza di bonifica, con la finalità di assicurare il rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale in materia di piano di classifica per il riparto delle spese consortili. Si tratta di un organo monocratico, nominato dalla Giunta regionale previo parere obbligatorio e conforme della Commissione consiliare competente.

Nomina, durata e compenso

Il titolare dell’Autorità deve essere scelto tra persone di alta e riconosciuta professionalità. La durata dell’incarico è di quattro anni, con possibilità di una sola riconferma. È prevista un’indennità determinata dalla Giunta regionale, non superiore a quella spettante ai consiglieri regionali.

Incompatibilità e cause ostative

La legge richiama le incompatibilità previste dalla L.R. 27 maggio 1994, n. 24, con l’eccezione dei magistrati in quiescenza indicati dalla medesima normativa. Non possono essere nominati:

  • sindaci, presidenti di provincia, componenti delle giunte e consiglieri di comuni, province e comunità montane della regione, nonché i dipendenti di tali enti;
  • componenti degli organi dei consorzi di bonifica, irrigui e di miglioramento fondiario, nonché i dipendenti di tali enti;
  • chi si trovi in conflitto di interessi o abbia lite pendente, come parte, in un procedimento civile, amministrativo o tributario con un Consorzio di bonifica.

Decadenza e divieto di attività professionale

A pena di decadenza, il titolare dell’Autorità non può svolgere alcuna attività professionale o di consulenza in favore di Consorzi di bonifica. La norma mira a garantire imparzialità e indipendenza sostanziale dell’organo.

Funzioni e poteri dell’Autorità

L’Autorità opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e verifica la congruità e la rispondenza dei piani di classifica per il riparto delle spese consortili ai criteri fissati dalla Giunta regionale. Per lo svolgimento dei compiti assegnati si avvale delle strutture regionali competenti in materia di bonifica, difesa del suolo e risorse idriche, e può richiedere agli enti interessati informazioni e documenti, che questi sono tenuti a fornire.

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