Circolare numero 55 del 24-2-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per effetto delle indicazioni del Ministero del Lavoro, anche i supplementi di pensione delle gestioni autonome liquidati tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990 devono essere riliquidati con il criterio reddituale dal 1 luglio 1990, secondo specifiche condizioni. Sono coinvolti i supplementi su pensioni dell’AGO con qualsiasi decorrenza e quelli su pensioni autonome anteriori al 1 gennaio 1982, mentre restano esclusi i supplementi su pensioni autonome già decorrenti dal 1 gennaio 1982. Vengono inoltre indicati i criteri di calcolo dei redditi e gli adempimenti operativi per le sedi, in attesa dell’aggiornamento delle procedure informatiche.
Riliquidazione reddituale dei supplementi di pensione delle gestioni dei lavoratori autonomi
Riliquidazione reddituale dei supplementi di pensione delle gestioni autonome
La circolare fornisce i chiarimenti applicativi conseguenti all’intervento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in materia di supplementi di pensione delle gestioni dei lavoratori autonomi, alla luce della legge 2 agosto 1990, n. 233. L’obiettivo è definire con precisione quali supplementi debbano essere riliquidati in forma reddituale dal 1 luglio 1990 e quali criteri debbano essere seguiti nel ricalcolo.
Ambito di applicazione della riliquidazione
In una prima fase applicativa, i supplementi di pensione liquidati con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990 per contributi versati nelle gestioni autonome erano stati esclusi dalla riliquidazione, sulla base della considerazione che la legge n. 233 facesse riferimento alle sole "pensioni" e non anche ai supplementi.
Successivamente, il Ministero del Lavoro ha espresso l’avviso che la disciplina di riliquidazione debba intendersi applicabile anche ai supplementi, valorizzando la norma di rinvio al sistema di calcolo delle pensioni contenuta:
- nell’articolo 6, comma 1, per i supplementi a carico delle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
- nell’articolo 9, comma 1, per i supplementi a carico della gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Supplementi interessati ed esclusioni
La circolare precisa che sono soggetti alla riliquidazione i supplementi per contributi versati nelle gestioni autonome con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, quando siano liquidati:
- su pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a prescindere dalla decorrenza della pensione;
- su pensioni delle gestioni autonome aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1982.
Sono invece esclusi i supplementi liquidati su pensioni delle gestioni autonome decorrenti dal 1 gennaio 1982 in avanti. In tali casi, infatti, la pensione ha già titolo alla riliquidazione reddituale prevista dalla legge n. 233 e il relativo calcolo tiene conto di tutta la contribuzione versata fino al 30 giugno 1990, compresa quella eventualmente utilizzata per il supplemento.
Modalità di ricalcolo
Per i supplementi interessati, la riliquidazione deve essere effettuata con decorrenza 1 luglio 1990 applicando i nuovi criteri reddituali. Il ricalcolo va eseguito prendendo in considerazione:
- i periodi di contribuzione utilizzati per la liquidazione del supplemento;
- i redditi riferiti a tali periodi.
Se il supplemento è stato liquidato sulla base di un periodo di contribuzione superiore a dieci anni, il reddito medio pensionabile deve essere determinato considerando i redditi relativi agli ultimi dieci anni di contribuzione.
Adempimenti operativi delle sedi
La circolare informa che sono in corso di aggiornamento le procedure di ricostituzione delle pensioni, sia per la parte relativa all’acquisizione dei dati sia per quella di calcolo. In attesa del rilascio dei programmi aggiornati, le sedi devono comunque predisporre i dati necessari per la riliquidazione, in modo da procedere successivamente all’acquisizione secondo le istruzioni che saranno impartite.
Punti principali
Chiarimento ministeriale sull’ambito della riliquidazione
In prima attuazione della legge 2 agosto 1990, n. 233, i supplementi di pensione delle gestioni dei lavoratori autonomi erano stati esclusi dalla riliquidazione reddituale perché la norma faceva riferimento alle sole "pensioni". Successivamente il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha ritenuto che la disciplina di rinvio al sistema di calcolo delle pensioni, contenuta nell’articolo 6, comma 1, per artigiani ed esercenti attività commerciali e nell’articolo 9, comma 1, per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, abbia valenza generale e comprenda anche i supplementi liquidati per contributi versati nelle gestioni autonome.
Supplementi interessati dalla riliquidazione
Sono interessati alla riliquidazione i supplementi con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, liquidati su pensioni a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti con qualunque decorrenza, oppure su pensioni delle gestioni autonome con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1982. Restano invece fuori dall’applicazione dei nuovi criteri i supplementi liquidati su pensioni dei lavoratori autonomi decorrenti dal 1 gennaio 1982 in poi, poiché tali pensioni sono già soggette alla riliquidazione reddituale prevista dalla legge n. 233 e tengono conto di tutta la contribuzione versata fino al 30 giugno 1990.
Criteri di ricalcolo dal 1 luglio 1990
Per i supplementi soggetti a riliquidazione, il ricalcolo con decorrenza 1 luglio 1990 deve essere effettuato considerando i periodi di contribuzione utilizzati per la liquidazione del supplemento e i redditi relativi a tali periodi. Se il supplemento è stato liquidato in relazione a un periodo contributivo superiore a dieci anni, ai fini della determinazione del reddito medio pensionabile devono essere considerati i redditi degli ultimi dieci anni di contribuzione.
Aggiornamento delle procedure e attività delle sedi
In base ai nuovi criteri sono in corso di aggiornamento le procedure di ricostituzione delle pensioni, sia nei programmi di acquisizione dei dati sia in quelli di calcolo. Nell’attesa del rilascio dei programmi aggiornati, le sedi devono predisporre i dati necessari per la riliquidazione, che saranno poi acquisiti secondo le istruzioni successive.
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