Circolare numero 51 del 24-2-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 369 del 22/11/1991 in materia di provvidenze straordinarie per le province di Trieste e Gorizia e per alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dalla crisi jugoslava. In particolare, chiarisce l’estensione del periodo contributivo sospeso anche ai contributi non versati tra il 1/8/1991 e il 24/11/1991, da recuperare in massimo sei rate mensili da luglio 1992 senza oneri accessori, e amplia i soggetti beneficiari alle imprese industriali con determinati requisiti dimensionali e di presenza commerciale nell’area centro-europea e balcanica. La concessione del beneficio per le imprese industriali è subordinata alla documentazione dei requisiti e alla verifica da parte delle autorità competenti, ancora da individuare.
Provvidenze straordinarie per Trieste, Gorizia e alcuni comuni della provincia di Udine: sospensione contributiva
Provvidenze straordinarie per Trieste, Gorizia e alcuni comuni della provincia di Udine
La circolare commenta le modifiche apportate dalla legge di conversione del D.L. n. 369 del 22/11/1991, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22/1/1992, in tema di provvidenze straordinarie per le aree colpite dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava. Il focus è sulla sospensione dei versamenti contributivi e sull’estensione dei soggetti beneficiari.
Periodo contributivo oggetto di sospensione
La modifica normativa chiarisce che la sospensione riguarda anche i contributi previdenziali e assistenziali non versati nel periodo compreso tra il 1/8/1991 e il 24/11/1991. Questo comporta l’inclusione dei rendiconti mod. D.M. 10 con scadenza 20 agosto 1991 e 20 novembre 1991.
I contributi relativi a tale periodo devono essere versati:
- senza aggravio di oneri accessori;
- in un numero massimo di sei rate mensili;
- a decorrere dal mese di luglio 1992.
La circolare precisa inoltre che restano acquisiti all’Istituto i contributi già versati.
Soggetti interessati alla sospensione
La sospensione del versamento contributivo viene estesa anche alle imprese del ramo industria che presentino i seguenti requisiti:
- non più di 500 dipendenti;
- significativa presenza nell’Europa Centrale e Balcanica nonché nell’U.R.S.S., dimostrata da importazioni o esportazioni non inferiori al 10% della media degli acquisti o del fatturato riferito agli anni 1989 e 1990.
Documentazione e controllo dei requisiti
Per le aziende industriali, il beneficio è subordinato alla presentazione della documentazione da cui risulti la sussistenza dei requisiti indicati. La valutazione del diritto a fruire della sospensione compete alle Autorità preposte al controllo.
La circolare precisa che, al momento, l’individuazione di tali Autorità non è ancora definita e che seguiranno ulteriori istruzioni dopo i chiarimenti richiesti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Punti principali
Oggetto delle modifiche alla legge di conversione
La circolare segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 22/1/1992 della legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 369 del 22/11/1991, relativo a provvidenze straordinarie per le province di Trieste e Gorizia e per alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava.
Estensione del periodo di sospensione contributiva
Viene precisato che tra i contributi previdenziali e assistenziali sospesi rientrano anche quelli non versati nel periodo dal 1/8/1991 al 24/11/1991. Tale periodo incide sui rendiconti mod. D.M. 10 con scadenza 20 agosto 1991 e 20 novembre 1991. I contributi dovranno essere recuperati senza aggravio di oneri accessori in un massimo di sei rate mensili, a partire da luglio 1992. Restano comunque acquisiti i contributi già versati all’Istituto.
Soggetti beneficiari: estensione alle imprese industriali
La sospensione del versamento dei contributi viene estesa anche alle imprese del ramo industria, purché non abbiano più di 500 dipendenti e presentino una significativa presenza nell’Europa Centrale e Balcanica nonché nell’U.R.S.S., documentata da importazioni o esportazioni non inferiori al 10% della media degli acquisti o del fatturato relativo agli anni 1989 e 1990.
Documentazione e verifica dei requisiti
La concessione del beneficio è subordinata alla presentazione, da parte delle aziende industriali, della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. La verifica del diritto al beneficio spetta alle Autorità preposte al controllo, la cui individuazione è rinviata a successive istruzioni, in attesa dei chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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