Circolare numero 53 del 24-2-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 in materia di ritardo nella definizione delle domande di pensione. Conferma il diritto agli interessi legali dalla scadenza del termine per il provvedimento e stabilisce che la rivalutazione monetaria può essere riconosciuta solo per l’eventuale parte di danno non coperta dagli interessi, senza cumulo tra le due voci. Richiama inoltre le precedenti istruzioni sulla determinazione della rivalutazione e precisa che essa spetta solo a seguito di pronuncia dell’Autorità giudiziaria; le sentenze non definitive favorevoli alla rivalutazione ex art. 429 c.p.c. vanno impugnate invocando la norma del 1991.
Rivalutazione monetaria e interessi legali sulle prestazioni pensionistiche in ritardo
Rivalutazione monetaria e interessi legali sulle prestazioni pensionistiche in ritardo
La circolare interviene a chiarire il coordinamento tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle prestazioni previdenziali, in particolare sulle rate di pensione pagate in ritardo. Il riferimento normativo centrale è l’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che disciplina il rapporto tra le due voci risarcitorie.
Quadro normativo di riferimento
La disposizione richiamata stabilisce che gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria devono corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute a decorrere dalla scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda. Essa prevede inoltre che l’importo dovuto a titolo di interessi sia portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti per il maggior danno derivante dalla diminuzione del valore del credito.
La circolare interpreta tale previsione nel senso che la rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta in aggiunta agli interessi, ma soltanto per la parte di danno non già coperta da questi ultimi.
Effetti sul riconoscimento della rivalutazione monetaria
Nel caso di ritardo nel pagamento di rate di pensione, l’eventuale rivalutazione monetaria deve essere corrisposta solo per la quota eccedente l’importo degli interessi legali maturati. Se gli interessi sono pari o superiori alla rivalutazione dovuta, non spetta alcuna ulteriore somma a tale titolo.
La circolare afferma quindi un criterio di compensazione tra interessi e rivalutazione, volto a evitare duplicazioni del risarcimento del medesimo pregiudizio economico.
Determinazione delle somme dovute
Per la quantificazione della rivalutazione monetaria vengono confermate le istruzioni già fornite con le circolari:
- n. 187 del 31 luglio 1990,
- n. 51 del 22 febbraio 1991,
- n. 224 del 17 settembre 1991.
Non vengono quindi introdotti nuovi criteri operativi, ma viene ribadito il rinvio alla disciplina già in precedenza impartita.
Presupposto giudiziale e tutela in giudizio
La circolare ricorda espressamente che la rivalutazione monetaria è dovuta solo a seguito di una pronuncia dell’Autorità giudiziaria. In assenza di una decisione giudiziale, non vi è titolo per il suo riconoscimento.
Viene inoltre precisato che le sentenze non definitive che abbiano attribuito la rivalutazione ai sensi dell’art. 429 c.p.c. devono essere impugnate, facendo valere il disposto dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Tale indicazione assume rilievo operativo per la gestione del contenzioso in materia previdenziale.
Punti principali
Principio del cumulo tra interessi e rivalutazione
L’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 prevede che gli enti previdenziali corrispondano gli interessi legali sulle prestazioni dovute dal momento di scadenza del termine per adottare il provvedimento sulla domanda. Lo stesso articolo dispone che l’importo degli interessi sia detratto dalle somme eventualmente spettanti a titolo di ristoro del maggior danno da diminuzione del valore del credito. Ne deriva che rivalutazione monetaria e interessi non si sommano integralmente, ma la rivalutazione copre solo la parte di danno non già risarcita dagli interessi.
Applicazione alle rate di pensione pagate in ritardo
In caso di riconoscimento della rivalutazione monetaria su rate pensionistiche corrisposte tardivamente, l’importo dovuto per rivalutazione deve essere liquidato soltanto nella misura eccedente gli interessi legali spettanti. Se gli interessi maturati sono pari o superiori alla rivalutazione dovuta, non è riconosciuta alcuna ulteriore somma a tale titolo.
Criteri di determinazione della rivalutazione monetaria
Per il calcolo delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria vengono richiamate le istruzioni già impartite con le circolari n. 187 del 31 luglio 1990, n. 51 del 22 febbraio 1991 e n. 224 del 17 settembre 1991. La circolare non introduce nuovi criteri di calcolo, ma conferma quelli già stabiliti in precedenza.
Condizione per il riconoscimento della rivalutazione
La rivalutazione monetaria è dovuta solo in presenza di una pronuncia dell’Autorità giudiziaria. La circolare ribadisce quindi che non è riconoscibile in via amministrativa in assenza di decisione giudiziale.
Impugnazione delle sentenze non definitive
Le sentenze non definitive che abbiano attribuito la rivalutazione ai sensi dell’art. 429 c.p.c. devono essere impugnate, facendo valere il disposto dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. La circolare indica pertanto un preciso orientamento difensivo per i casi già decisi in senso favorevole alla rivalutazione.
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