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Circolare

Circolare numero 58 del 25-2-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in attuazione del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, il contributo dovuto al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto passa dallo 0,15% allo 0,20% della retribuzione imponibile con decorrenza 1 gennaio 1992. Per il mese di gennaio 1992, i datori di lavoro possono regolarizzare la differenza contributiva tramite il mod. DM10/2 di febbraio 1992, da presentare entro il 20 marzo 1992, senza applicazione di oneri accessori. La circolare indica inoltre le modalità operative di esposizione dell’importo nel modello di denuncia.

Aumento del contributo al Fondo di garanzia TFR dallo 0,15% allo 0,20% dal 1 gennaio 1992 e regolarizzazione delle differenze contributive

Aumento del contributo al Fondo di garanzia TFR e regolarizzazione delle differenze contributive

La circolare dà applicazione all'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, che interviene sul contributo dovuto al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. Vengono indicate la nuova aliquota, la decorrenza dell'aumento e le modalità operative per sanare le differenze contributive del mese di gennaio 1992.

Misura del contributo e decorrenza

Il decreto legislativo n. 80 del 1992, richiamato in circolare, amplia la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro e dispone l'incremento del contributo destinato al Fondo di garanzia per il TFR, istituito dall'art. 2 della L. 29 maggio 1982, n. 297.

L'aliquota contributiva di pertinenza del Fondo è portata:

  • dallo 0,15%
  • allo 0,20%

La base di calcolo è la retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153. La decorrenza dell'aumento è fissata al 1 gennaio 1992.

Regolarizzazione delle differenze per il mese di gennaio 1992

Per le differenze contributive maturate nel mese di gennaio 1992, la circolare consente ai datori di lavoro di effettuare la regolarizzazione tramite la denuncia mod. DM10/2 del mese di febbraio 1992, da presentare entro il 20 marzo 1992.

La regolarizzazione non comporta oneri accessori, poiché viene eseguita entro la prima scadenza contributiva utile successiva all'entrata in vigore del decreto.

Modalità operative di esposizione nel modello DM10/2

Ai fini della regolarizzazione, il datore di lavoro deve:

  • calcolare l'importo delle differenze dovute;
  • esporre tale importo in uno dei righi in bianco dei quadri B e C del mod. DM10/2;
  • precedere l'importo con la dicitura "DIFF. TFR" e con il codice di nuova istituzione "M156".

La circolare precisa inoltre che non deve essere indicato alcun dato nelle caselle relative a:

  • "numero dipendenti";
  • "numero giornate";
  • "retribuzioni".

Riferimenti normativi richiamati

La circolare si fonda sui seguenti riferimenti:

  • D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 4;
  • L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2;
  • L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12.

Il contenuto è limitato alla modifica dell'aliquota contributiva e alla disciplina transitoria di regolarizzazione delle differenze dovute per il mese di gennaio 1992.

Punti principali

Decorrenza e misura del contributo

In base all'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, l'aliquota contributiva destinata al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito dall'art. 2 della L. 29 maggio 1982, n. 297, è elevata dallo 0,15% allo 0,20% della retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153. L'aumento ha effetto dal 1 gennaio 1992.

Regolarizzazione delle differenze per gennaio 1992

Le differenze contributive dovute per il mese di gennaio 1992 possono essere regolarizzate dai datori di lavoro mediante la denuncia mod. DM10/2 relativa al mese di febbraio 1992, da presentare entro il 20 marzo 1992. La regolarizzazione, in quanto effettuata entro la prima scadenza contributiva utile successiva all'entrata in vigore del decreto, avviene senza aggravio di oneri accessori.

Modalità di compilazione del mod. DM10/2

Per indicare le differenze dovute, i datori di lavoro devono riportare l'importo in uno dei righi in bianco dei quadri B e C del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "DIFF. TFR" e dal nuovo codice "M156". Non devono essere compilate le caselle relative a "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

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