Circolare numero 52 del 24-2-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ulteriori istruzioni applicative, per la parte di competenza dell’Istituto, in attuazione del DPR 30 dicembre 1991, n. 443, relativo al pensionamento anticipato di vecchiaia previsto dall’art. 29 della legge n. 223/1991 nel settore siderurgico pubblico e in altri settori collegati. Viene definita la ripartizione dei 9.000 posti complessivi, indicata la platea dei lavoratori interessati, disciplinati i termini per la comunicazione dei contingenti e per la presentazione delle domande, e precisate le modalità operative di trasmissione e controllo delle istanze.
Istruzioni applicative sul pensionamento anticipato nel settore siderurgico pubblico e settori collegati
Pensionamento anticipato nel settore siderurgico pubblico e settori collegati
La circolare integra le istruzioni già fornite con la circolare n. 284 del 17 dicembre 1991, alla luce del DPR 30 dicembre 1991, n. 443, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992. L’obiettivo è disciplinare, per gli aspetti di competenza dell’Istituto, l’applicazione del pensionamento anticipato di vecchiaia previsto dall’art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Ambito di applicazione e contingente complessivo
Il regolamento di attuazione prevede un numero massimo complessivo di 9.000 unità prepensionabili. Tale contingente è ripartito tra i diversi comparti interessati dalla normativa:
- imprese industriali del settore siderurgico pubblico: 4.275 unità;
- imprese di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. 12 aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 13 maggio 1989, n. 181: 978 unità;
- imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente a costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale: 3.340 unità;
- imprese produttrici di materiali refrattari e di elettrodi di grafite artificiale per l’industria siderurgica: 407 unità.
La circolare precisa che le eventuali unità non utilizzate alla scadenza dei termini previsti per l’esercizio della facoltà saranno ripartite con un successivo decreto interministeriale.
Lavoratori del settore siderurgico pubblico e del settore cantieristico pubblico
Per i lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti al settore siderurgico pubblico e al settore cantieristico pubblico, limitatamente alle attività indicate, individuate nelle tabelle A e B allegate al decreto interministeriale, il diritto alla domanda di pensione anticipata di vecchiaia sussiste entro i limiti massimi assegnati a ciascuna impresa e unità produttiva.
La domanda deve essere presentata in conformità ai contingenti attribuiti a ciascuna impresa e secondo le modalità stabilite dal regolamento e dalle precedenti istruzioni richiamate dalla circolare n. 284/1991.
Imprese di cui al D.L. n. 120/1989 e imprese produttrici di materiali refrattari
Per i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e per quelli dipendenti dalle imprese produttrici di materiali refrattari e di elettrodi di grafite artificiale per l’industria siderurgica, la circolare stabilisce una procedura preliminare di verifica dei requisiti e di riparto dei contingenti.
Le imprese devono comunicare al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale di attuazione, il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti per il beneficio. Nei dieci giorni successivi, il Ministero deve comunicare alle imprese la ripartizione dei contingenti numerici, rispettivamente pari a 978 e 407 unità, tenendo conto delle situazioni aziendali dei settori e del numero dei lavoratori occupati.
La circolare precisa inoltre che eventuali chiarimenti ulteriori saranno forniti in relazione ai provvedimenti ministeriali concernenti la ripartizione di tali contingenti.
Presentazione della domanda
La domanda di pensionamento anticipato di vecchiaia deve essere presentata, in forma irrevocabile, all’unità produttiva di appartenenza entro il 29 febbraio 1992 dai lavoratori interessati appartenenti alle imprese di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del regolamento.
Le imprese, eventualmente effettuata una selezione nel rispetto dei limiti fissati per ciascuna unità produttiva, devono trasmettere le domande alle Sedi territorialmente competenti dell’Istituto entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione, e quindi entro il 10 marzo 1992.
Decadenza delle domande già presentate in base alla precedente disciplina
La circolare chiarisce che le domande già presentate alle agenzie per l’impiego territorialmente competenti o agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ai sensi della normativa precedente, se non accolte perché presentate in numero superiore al limite stabilito, devono considerarsi decadute.
Ne deriva che i lavoratori interessati possono essere ammessi al beneficio solo previa nuova domanda presentata alla datrice di lavoro nei termini e con le modalità previsti dalla nuova disciplina.
Istruzioni operative per le strutture dell’Istituto
Per i lavoratori dipendenti dalle imprese delle tabelle A e B, la Direzione Generale acquisirà dalle imprese gli elenchi nominativi dei lavoratori da ammettere al trattamento di pensionamento anticipato di vecchiaia. Gli elenchi saranno trasmessi alle SAP via telefax oppure in plico separato.
Le SAP dovranno verificare che i lavoratori indicati nelle domande trasmesse dalle imprese risultino inclusi negli elenchi nominativi ricevuti dalla Direzione Generale. Qualora una SAP riceva domande relative a imprese o unità produttive comprese nelle tabelle A e B senza aver ricevuto il relativo elenco nominativo, dovrà segnalare il caso alla Direzione Centrale per le Pensioni - Ufficio pensioni lavoratori dipendenti e Gestione minatori.
Punti principali
Ripartizione del contingente massimo di lavoratori prepensionabili
Il regolamento fissa in 9.000 unità il numero massimo complessivo dei lavoratori che possono accedere al pensionamento anticipato. Tale contingente è ripartito tra i diversi settori interessati come segue: imprese industriali del settore siderurgico pubblico 4.275; imprese di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. n. 120/1989 convertito dalla legge n. 181/1989, 978; imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente a costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale, 3.340; imprese produttrici di materiali refrattari e di elettrodi di grafite artificiale per l’industria siderurgica, 407. Le eventuali unità non utilizzate alla scadenza dei termini saranno ripartite con apposito decreto interministeriale.
Lavoratori del settore siderurgico pubblico e del cantieristico pubblico
I lavoratori dipendenti dalle imprese del settore siderurgico pubblico e del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle attività indicate, individuate nelle tabelle A e B allegate al decreto interministeriale, possono richiedere la pensione anticipata di vecchiaia ai sensi dell’art. 29 della legge n. 223/1991 entro i limiti massimi assegnati a ciascuna impresa e unità produttiva. La domanda va presentata nei limiti dei contingenti attribuiti e secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni richiamate dalla circolare n. 284/1991.
Comunicazione dei contingenti per le imprese di cui al D.L. n. 120/1989 e per i produttori di materiali refrattari
Per i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e per quelli delle imprese produttrici di materiali refrattari e di elettrodi di grafite artificiale per l’industria siderurgica, le imprese devono comunicare al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale di attuazione, il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti. Entro i dieci giorni successivi il Ministero deve comunicare alle imprese la ripartizione dei contingenti numerici di 978 e 407 unità, tenendo conto delle situazioni aziendali e del numero dei lavoratori occupati.
Presentazione della domanda e decadenza delle istanze precedenti
I lavoratori interessati, dipendenti dalle imprese di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del regolamento, devono presentare all’unità produttiva di appartenenza una domanda irrevocabile entro il 29 febbraio 1992. Le imprese, dopo eventuale selezione nel rispetto dei limiti fissati per ciascuna unità produttiva, devono trasmettere le domande alle Sedi territorialmente competenti dell’Istituto entro dieci giorni dalla scadenza del termine, quindi entro il 10 marzo 1992. Sono considerate decadute le domande già presentate alle agenzie per l’impiego o agli uffici provinciali del lavoro ai sensi della normativa precedente e non accolte perché eccedenti il limite; per accedere al beneficio è quindi necessaria una nuova domanda alla datrice di lavoro secondo la nuova disciplina.
Istruzioni operative per le Sedi
Per i lavoratori delle imprese indicate nelle tabelle A e B, la Direzione Generale acquisirà dalle imprese gli elenchi nominativi dei lavoratori ammissibili al trattamento. Tali elenchi saranno trasmessi alle SAP via telefax o con plico separato, e le SAP dovranno verificare che i nominativi delle domande ricevute coincidano con quelli inseriti negli elenchi. Se una SAP riceve domande di prepensionamento da imprese o unità produttive ricomprese nelle tabelle A e B senza aver ricevuto il relativo elenco nominativo, deve segnalare il caso alla Direzione Centrale per le Pensioni - Ufficio pensioni lavoratori dipendenti e Gestione minatori.
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