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Circolare

Circolare numero 54 del 24-2-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce i criteri di assoggettamento al contributo sanitario introdotto dall'art. 5, comma 13, della legge n. 407/1990 in presenza di specifiche prestazioni pensionistiche. Viene precisato che sono inclusi anche i trattamenti integrativi o aggiuntivi erogati da casse, aziende o istituti assicurativi, salvo la parte non imponibile IRPEF; sono inoltre compresi gli assegni vitalizi regionali agli ex consiglieri regionali, nei limiti della quota imponibile IRPEF e del superamento della soglia annua di 18 milioni di lire. Per gli assegni vitalizi degli ex parlamentari si rinvia a future istruzioni. Infine, si chiarisce che l'ente pensionistico di importo più elevato deve effettuare i conguagli, pur restando ciascun ente obbligato alla trattenuta sulla propria quota.

Chiarimenti sull'applicazione del contributo sanitario ai trattamenti pensionistici particolari

Chiarimenti sull'applicazione del contributo sanitario ai trattamenti pensionistici particolari

La circolare fornisce precisazioni applicative sul contributo sanitario introdotto dall'art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con riferimento a categorie particolari di trattamenti pensionistici. Le indicazioni recepiscono i chiarimenti già resi dal Ministero del Tesoro con la circolare n. 21 del 28 febbraio 1991.

Ambito generale di applicazione

Viene ribadito il principio secondo cui il contributo sanitario si applica a tutti i trattamenti pensionistici, di qualunque natura e a qualsiasi titolo riconosciuti, quando rientrano nel perimetro individuato dalla normativa richiamata. La circolare assume come riferimento le istruzioni ministeriali già diffuse, che costituiscono la base interpretativa per i casi affrontati.

Trattamenti pensionistici integrativi o aggiuntivi

Un primo chiarimento riguarda i trattamenti riconosciuti in aggiunta o integrazione ai trattamenti di base da Casse o Aziende, anche quando derivino da rendite corrisposte da istituti assicurativi sulla base di polizze collettive o individuali stipulate per la generalità del personale o per specifiche categorie di dipendenti. Tali prestazioni sono considerate assoggettabili al contributo sanitario. La circolare precisa però che devono essere escluse le eventuali quote che non costituiscono base imponibile ai fini dell'IRPEF, in coerenza con i principi generali già enunciati dal Ministero del Tesoro.

Assegni vitalizi regionali agli ex consiglieri regionali

La circolare affronta poi il caso degli assegni vitalizi mensili corrisposti agli ex consiglieri regionali, riconosciuti ai sensi delle diverse leggi regionali in base ai contributi previdenziali obbligatori e agli anni di contribuzione. Tali assegni sono equiparati, per effetto dell'art. 2, comma 6-bis, del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, alle rendite vitalizie richiamate dall'art. 47, comma 1, lettera h), del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Di conseguenza, anche questi assegni rientrano nel campo di applicazione del contributo sanitario. L'obbligo opera per la sola quota imponibile ai fini IRPEF e soltanto se tale quota, da sola o sommata ad altri trattamenti pensionistici percepiti dal medesimo beneficiario, supera 18 milioni di lire annui.

Assegni vitalizi degli ex parlamentari

Per gli assegni vitalizi erogati dalla Camera dei deputati e dal Senato in favore degli ex parlamentari, la circolare non detta una regola definitiva. È infatti espressamente indicato che ulteriori istruzioni saranno fornite solo dopo le necessarie precisazioni da parte del Ministero del Tesoro.

Ripartizione degli adempimenti tra enti erogatori

Infine, la circolare chiarisce un aspetto operativo emerso in relazione ai pensionati INPGI che percepiscono anche altri trattamenti pensionistici di importo inferiore. In presenza di più pensioni, l'ente che eroga il trattamento di importo più elevato è tenuto a effettuare i conguagli del contributo sanitario sull'insieme degli emolumenti. Rimane comunque fermo che ciascun ente deve applicare la trattenuta per la sola parte del trattamento pensionistico a proprio carico.

Punti principali

Ambito di applicazione del contributo sanitario

La circolare ribadisce che il contributo sanitario ex art. 5, comma 13, della legge n. 407/1990 si applica a tutti i trattamenti pensionistici di qualunque natura e a qualsiasi titolo riconosciuti, secondo le istruzioni già fornite dal Ministero del Tesoro con la circolare n. 21 del 28 febbraio 1991.

Trattamenti integrativi o aggiuntivi da casse, aziende e assicurazioni

Sono ricompresi nel campo di applicazione anche i trattamenti pensionistici riconosciuti in integrazione o aggiunta ai trattamenti di base da Casse o Aziende, quando derivino da rendite erogate da istituti assicurativi sulla base di polizze collettive o individuali stipulate per la generalità del personale o per categorie di dipendenti. Restano escluse dal contributo le quote che non costituiscono base imponibile IRPEF.

Assegni vitalizi regionali agli ex consiglieri regionali

Gli assegni vitalizi mensili corrisposti agli ex consiglieri regionali, maturati in base a contribuzione previdenziale obbligatoria e agli anni di contribuzione, sono considerati trattamenti pensionistici ai fini del contributo sanitario. La quota imponibile IRPEF di tali assegni è assoggettata al contributo, purché, da sola o insieme ad altri trattamenti percepiti dallo stesso beneficiario, superi 18 milioni di lire annui.

Assegni vitalizi di ex parlamentari

Per gli assegni vitalizi erogati dalla Camera dei deputati e dal Senato agli ex parlamentari la circolare non fornisce una disciplina definitiva, ma rinvia a successive istruzioni che saranno emanate dopo le precisazioni del Ministero del Tesoro.

Ripartizione degli oneri tra enti pensionistici

In caso di pluralità di trattamenti pensionistici percepiti dallo stesso beneficiario, l'ente che eroga il trattamento di importo più elevato deve effettuare i conguagli del contributo sanitario. Resta fermo, tuttavia, che ciascun ente deve trattenere la quota riferita al trattamento pensionistico a proprio carico.

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