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Sentenza

Sentenza del 08/03/2024 n. 6943 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La Regione impugnava la decisione della CTR deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1995, n. 504, art. 15 e della L.R. Campania 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente qualificato il caso come dichiarazione "infedele" mentre si sarebbe trattato di dichiarazione "omessa", con conseguente diversa disciplina della prescrizione (quinquennale decorrente dalla scoperta del fatto illecito). La Regione evidenziava che l'illecito sarebbe stato scoperto solo il 10 giugno 2013, quando funzionari regionali avevano richiesto copie delle dichiarazioni IRBA e avuto risposta della contribuente di non conoscere l'imposta.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Nel motivare il rigetto la Corte richiama la disciplina dell'IRBA e la pronuncia della Corte di Giustizia UE (ordinanza 9 novembre 2021, causa C-255/20) che ha ritenuto l'imposta regionale sulla benzina incompatibile con la direttiva 2008/118/CE salvo determinate condizioni non presenti, affermando il primato del diritto UE e la conseguente disapplicazione delle norme nazionali incompatibili. Si sottolinea inoltre l'abrogazione normativa dell'IRBA da parte della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art.1, comma 628) con salvezza degli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte; alla luce della evoluzione normativa e giurisprudenziale la Corte compensa le spese del giudizio. Viene anche disposto che il ricorrente versi l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1‑quater.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1995, n. 504

    Riferita alla tipologia dei comportamenti omissivi/infedeli ai fini delle sanzioni e prescrizione; la Corte non modifica la qualificazione sostanziale ma sottolinea che, in presenza di conflitto con diritto UE, la disciplina nazionale deve essere disapplicata.

  • Legge Regionale Campania 24 dicembre 2003, n. 28

    Norma istitutiva dell'IRBA nella Regione Campania; la sua applicazione è stata posta in luce come assoggettata al principio di compatibilità con il diritto UE e dunque suscettibile di disapplicazione in caso di contrasto.

  • D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398

    Norma di recepimento della delega che consentiva alle regioni di istituire l'IRBA; richiamata per il quadro normativo di riferimento.

  • L. 14 giugno 1990, n. 158

    Individua il presupposto normativo per l'autonomia impositiva regionale; richiamata a sostegno della legittimazione regionale ma subordinata al diritto UE.

  • L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

    Abroga le norme in materia di IRBA con decorrenza 1.1.2021 e dispone che "sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte"; la Corte evidenzia che, comunque, la normativa nazionale deve essere disapplicata nella parte incompatibile con il diritto UE come interpretato dalla Corte di Giustizia.

  • L.R. Campania 23 dicembre 2020, n. 31

    Abrogazione regionale dell'IRBA a decorrere dal periodo d'imposta 2021; conferma dell'adeguamento regionale alla soppressione del tributo.

  • Direttiva 2008/118/CE

    Stabilisce che tributi aggiuntivi sui prodotti soggetti ad accisa possono essere ammessi solo se il gettito è vincolato a una finalità specifica e se la struttura dell'imposta rispetta norme UE; la Corte di Giustizia ha interpretato questa disposizione come ostativa all'IRBA nella forma applicata.

  • Ordinanza Corte di Giustizia UE

    09/11/2021, causa C-255/20

    Ha ritenuto che l'IRBA, nella forma praticata, non presenti una "finalità specifica" ai sensi della direttiva 2008/118/CE e pertanto è incompatibile con il diritto dell'Unione; tale interpretazione ha effetto retroattivo salvo limiti di rapporti esauriti (prescrizione, decadenza).

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma processuale che disciplina il contributo unificato; la Corte ordina il versamento dell'ulteriore importo da parte del ricorrente quando ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale nazionale contrasta con il diritto dell'Unione Europea, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile e applicare la disciplina conforme al diritto UE.
  • La pronuncia della Corte di Giustizia UE che interpreta la normativa comunitaria ha efficacia retroattiva nella misura in cui è possibile, salvo che siano intervenuti effetti di prescrizione o rapporti definitivamente esauriti; dunque la valutazione della decorrenza e della prescrizione è centrale.
  • La qualificazione della violazione come "dichiarazione omessa" versus "dichiarazione infedele" è rilevante perché incide sui termini di accertamento e prescrizione: occorre accertare la data di "scoperta" del fatto e la corretta tipologia dell'illecito per valutare la legittimità dell'azione di recupero.
  • L'abrogazione legislativa di un tributo non elimina automaticamente tutte le obbligazioni anteriori: bisogna verificare le clausole di salvezza inserite dalla legge abrogativa e la loro portata temporale rispetto alle obbligazioni già sorte.
  • In presenza di sopravvenuta giurisprudenza o normativa che incide sul quadro sostanziale (es. pronuncia CJUE o abrogazione), i giudici possono compensare le spese quando l'evoluzione sovrappone ragionevolmente le posizioni delle parti.

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