Sentenza del 04/02/2020 n. 1049 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 19/2020 Estimi Catastali - Avviso di accertamento - A seguito di procedura DOCFA - Motivazione - Determinazione classamento e attribuzione rendita catastale - Congruità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Riclassamento catastale e attribuzione di nuove rendite a seguito di procedura DOCFA promossa dalla banca; la banca aveva contestato gli avvisi di accertamento per difetto di motivazione, tardività della rettifica, omesso sopralluogo, scelta della categoria D/8 (uffici strutturati) e la misurata rendita attribuita dall'Ufficio. L'Ufficio aveva operato il riclassamento confrontando i dati DOCFA e relazioni di stima sintetiche con immobili similari nella stessa zona censuaria.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo congrua e plausibile la motivazione degli avvisi di accertamento effettuati a seguito di DOCFA: l'indicazione della consistenza, categoria e classe acquisiti dall'Ufficio è stata ritenuta sufficiente quando la procedura è stata sollecitata dal contribuente; inoltre è stata confermata la correttezza del metodo comparativo utilizzato, la non perentorietà del termine annuale per la rettifica (D.M. 701/1994) e la non obbligatorietà del sopralluogo quando gli elementi documentali sono idonei. Le doglianze della banca sono state ritenute generiche e prive dei confronti probatori richiesti; si è compensata la spesa del primo grado e quella del presente giudizio.
Norme richiamate
DPR 1142/1949
artt. 27, 28, 29, 30; art. 75
Le disposizioni tecniche (artt. 27-30) sulle modalità di stima e classificazione sono state richiamate come rispetto delle metodologie tecniche; l'art. 75 è richiamato in ordine all'onere probatorio del contribuente di indicare comparazioni e dati per contestare la valutazione d'ufficio.
D.M. 701/1994
Il termine annuale per la rettifica del classamento (a seguito di DOCFA) ha natura meramente ordinatoria e non perentoria, dunque l'Ufficio può rettificare anche oltre il termine indicato.
Giurisprudenza cassazionale (richiamata)
es. Cass. sez. trib., nn. 12068/2004; 18023/2009; Cass. sez. VI, 10.12.12, n. 22453; Cass. sez. V, 6.09.2017, n. 20823; Cass. 6633/19; Cass. 3103/15; Cass. 4238/2003
Principi consolidati: quando il riclassamento avviene su iniziativa del contribuente tramite DOCFA, la motivazione è adempiuta indicando consistenza, categoria e classe; il sopralluogo non è sempre necessario se l'Ufficio dispone di documentazione idonea; il contribuente deve fornire elementi comparativi e prove documentali specifiche per confutare la stima d'ufficio.
Massime di principio
- Se il riclassamento deriva da una DOCFA presentata dal contribuente, l'Ufficio adempie l'obbligo motivazionale dichiarando consistenza, categoria e classe acclarati; tale indicazione è spesso sufficiente per garantire il diritto di difesa.
- La motivazione è congrua anche se si fonda su comparazioni con immobili similari e su relazioni di stima sintetiche, purché richiamino le metodologie tecniche previste (es. artt. 27-30 DPR 1142/1949).
- Il termine di un anno previsto dal D.M. 701/1994 per rettificare il classamento ha natura ordinatoria; l'Ufficio può operare rettifiche anche oltre tale termine senza incorrere necessariamente in decadenza.
- Il sopralluogo non è sempre requisito di legittimità dell'accertamento catastale: se l'Ufficio dispone di planimetrie e documenti idonei, la valutazione può essere effettuata senza accesso in loco.
- Il contribuente che contesta il riclassamento/valutazione ha l'onere di fornire confronti e prove specifiche (immobili similari nella medesima zona, caratteristiche costruttive, valori di stima comprovati); contestazioni generiche sono insufficienti.
- La qualificazione in categorie speciali (es. D/8 per uffici strutturati) è giustificabile quando gli immobili hanno caratteristiche costruttive, impiantistiche e funzionali tali da rendere difficile una diversa destinazione senza radicali trasformazioni.
- L'uso di listini/valori OMI o valutazioni basate esclusivamente su indici statistici non sostituisce la stima comparativa diretta, salvo che non vi sia una norma che ne regoli l'efficacia sostitutiva.
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