Direttiva 1999/70
Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rende vincolante l’accordo quadro concluso il 18 marzo 1999 da CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Essa impone agli Stati membri di garantire la non discriminazione dei lavoratori a termine e di adottare misure efficaci per prevenire gli abusi derivanti dalla successione di contratti o rapporti a tempo determinato. Il termine ordinario di recepimento era il 10 luglio 2001, con possibilità di un periodo supplementare massimo di un anno, previa consultazione delle parti sociali e comunicazione alla Commissione.
Attuazione dell’accordo quadro CES-UNICE-CEEP volto a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e prevenire gli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri e attua l’accordo quadro allegato, relativo ai lavoratori a tempo determinato con contratto o rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi nazionale. L’accordo riguarda i rapporti direttamente instaurati tra datore di lavoro e lavoratore e, in linea generale, esclude i lavoratori messi a disposizione da agenzie di lavoro interinale. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, possono escludere i rapporti di formazione professionale iniziale e apprendistato nonché i contratti nell’ambito di programmi pubblici o finanziati con contributi pubblici di formazione, inserimento o riqualificazione professionale. Le questioni relative ai regimi legali di sicurezza sociale restano nella competenza degli Stati membri.
Disciplina del lavoro a tempo determinato
La direttiva 1999/70/CE attua l’accordo quadro concluso il 18 marzo 1999 da CES, UNICE e CEEP. L’intervento si colloca nella strategia europea per l’occupazione e mira a conciliare flessibilità dell’organizzazione del lavoro e sicurezza dei lavoratori, riconoscendo che il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma comune dei rapporti di lavoro, mentre il lavoro a termine può rispondere a esigenze specifiche di datori e lavoratori.
Obiettivi e finalità
L’accordo quadro persegue due obiettivi principali:
- migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
- creare un quadro per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
L’accordo stabilisce principi generali e requisiti minimi, lasciando agli Stati membri e alle parti sociali la definizione delle modalità applicative in funzione delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali. L’attuazione deve inoltre evitare oneri amministrativi, finanziari e legali suscettibili di ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.
Natura della direttiva e obblighi degli Stati membri
La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi. L’articolo 2 impone di:
- adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- oppure assicurare che le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordi;
- garantire in modo continuativo i risultati prescritti dalla direttiva;
- informare immediatamente la Commissione delle misure adottate.
Gli Stati membri devono consultare le parti sociali nei casi previsti dall’accordo quadro e possono affidare a esse un ruolo diretto nell’attuazione, anche mediante contratti collettivi. Le definizioni dei termini utilizzati dall’accordo possono essere stabilite secondo la legislazione e la prassi nazionale, purché rispettino il contenuto dell’accordo stesso.
Ambito di applicazione
La clausola 2 applica l’accordo ai lavoratori a tempo determinato titolari di un contratto o rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi nazionale. La clausola 3 considera lavoratore a tempo determinato la persona il cui rapporto, instaurato direttamente con il datore di lavoro, termina al verificarsi di una condizione oggettiva, quale:
- il raggiungimento di una determinata data;
- il completamento di un compito specifico;
- il verificarsi di un evento specifico.
Sono esclusi i lavoratori messi a disposizione di un’impresa utilizzatrice da un’agenzia di lavoro interinale. L’accordo manifesta l’intenzione delle parti sociali di valutare successivamente la necessità di un analogo accordo sul lavoro interinale.
Gli Stati membri e/o le parti sociali possono escludere, previa consultazione, le seguenti categorie:
- rapporti di formazione professionale iniziale e apprendistato;
- contratti e rapporti inseriti in programmi specifici pubblici o finanziati con contributi pubblici di formazione, inserimento o riqualificazione professionale.
L’accordo riguarda le condizioni di lavoro e non incide sui regimi legali di sicurezza sociale, che restano di competenza degli Stati membri. Il preambolo richiama tuttavia la necessità di sistemi di protezione sociale adeguati ai nuovi tipi di lavoro e di maggiore trasferibilità dei diritti nei sistemi complementari.
Lavoratore comparabile e non discriminazione
La clausola 3 definisce il lavoratore a tempo indeterminato comparabile come il lavoratore dello stesso stabilimento, assunto a tempo indeterminato e addetto a lavoro o occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche e competenze. Se nello stesso stabilimento non esiste un lavoratore comparabile, il raffronto deve essere effettuato sulla base del contratto collettivo applicabile o, in mancanza, secondo legge, contratti collettivi o prassi nazionali.
La clausola 4 stabilisce che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, il lavoratore a tempo determinato non può essere trattato in modo meno favorevole del lavoratore a tempo indeterminato comparabile per il solo fatto di avere un rapporto a termine. Una differenza di trattamento è ammessa soltanto quando sia giustificata da ragioni oggettive.
L’applicazione pratica del principio è rimessa agli Stati membri e/o alle parti sociali, nel rispetto delle norme UE e nazionali, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali. Ove appropriato, le condizioni spettanti al lavoratore a termine devono essere riconosciute pro rata temporis. Anche i criteri relativi all’anzianità di servizio devono essere identici per lavoratori a termine e indeterminati, salvo che criteri diversi siano giustificati da motivazioni oggettive.
Prevenzione degli abusi nella successione dei contratti
La clausola 5 impone l’adozione di misure dirette a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti a tempo determinato. L’obbligo opera in assenza di norme equivalenti e deve tenere conto delle esigenze di specifici settori e categorie di lavoratori.
Gli Stati membri e/o le parti sociali devono introdurre una o più delle seguenti misure:
- ragioni oggettive che giustifichino il rinnovo dei contratti o rapporti;
- durata massima complessiva dei contratti o rapporti successivi;
- numero massimo dei rinnovi.
Devono inoltre stabilire, ove necessario:
- le condizioni alle quali i contratti o rapporti sono considerati successivi;
- le condizioni alle quali i contratti o rapporti devono essere considerati a tempo indeterminato.
La direttiva non impone un unico modello di contrasto agli abusi, ma lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nella scelta combinata delle misure, purché il risultato di prevenzione sia effettivo e siano rispettate le esigenze dei settori e delle categorie interessate.
Informazione, formazione e opportunità di stabilizzazione
La clausola 6 prevede che i datori di lavoro informino i lavoratori a tempo determinato dei posti vacanti disponibili nell’impresa o nello stabilimento. L’obiettivo è garantire loro le stesse possibilità degli altri lavoratori di ottenere un posto di lavoro duraturo. L’informazione può essere fornita anche mediante un annuncio pubblico collocato in un luogo adeguato dell’impresa o dello stabilimento.
I datori di lavoro dovrebbero inoltre agevolare, nella misura del possibile, l’accesso dei lavoratori a termine a opportunità formative adeguate, con finalità di:
- aumento delle qualifiche;
- sviluppo della carriera;
- miglioramento della mobilità occupazionale.
Informazione e rappresentanza dei lavoratori
La clausola 7 stabilisce che i lavoratori a tempo determinato devono essere conteggiati nel calcolo delle soglie dimensionali rilevanti per la costituzione degli organi di rappresentanza dei lavoratori previsti dal diritto nazionale o dell’Unione.
Le modalità applicative sono definite dagli Stati membri e/o dalle parti sociali, previa consultazione e tenendo conto del principio di non discriminazione. Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero anche fornire agli organi di rappresentanza informazioni adeguate sull’utilizzo del lavoro a tempo determinato nell’azienda.
Margini di discrezionalità e clausole di salvaguardia
L’accordo quadro lascia agli Stati membri e alle parti sociali significativi spazi di attuazione, in particolare per:
- definire i termini utilizzati in base alla legislazione e alla prassi nazionale;
- individuare le ragioni oggettive per il rinnovo;
- stabilire durata massima e numero massimo dei rinnovi;
- determinare quando i contratti sono successivi;
- definire le condizioni di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato;
- decidere eventuali esclusioni per formazione, apprendistato e programmi pubblici di inserimento o riqualificazione;
- individuare le modalità di applicazione del principio di non discriminazione e del computo dei lavoratori nelle soglie di rappresentanza.
La clausola 8 consente di mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori. L’attuazione non può essere utilizzata per ridurre il livello generale di tutela già garantito nell’ambito disciplinato dall’accordo. Restano inoltre impregiudicate disposizioni dell’Unione più specifiche, in particolare quelle sulla parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne.
Controversie e verifica dell’applicazione
La prevenzione e la soluzione delle controversie derivanti dall’applicazione dell’accordo devono avvenire secondo le leggi, i contratti collettivi e le prassi nazionali. Le parti firmatarie hanno previsto che l’interpretazione a livello europeo possa essere sottoposta in prima istanza alla Commissione per un loro parere, senza pregiudizio per il ruolo dei giudici nazionali e della Corte di giustizia.
Le parti contraenti verificano l’applicazione dell’accordo cinque anni dopo la data della decisione del Consiglio, qualora una delle parti firmatarie lo richieda.
Termine di recepimento ed entrata in vigore
La direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo 3, ed è indirizzata agli Stati membri ai sensi dell’articolo 4.
Il termine ordinario di recepimento previsto dall’articolo 2 era:
- 10 luglio 2001.
Gli Stati membri potevano usufruire di un periodo supplementare non superiore a un anno, quindi al massimo fino al 10 luglio 2002, soltanto se necessario, previa consultazione delle parti sociali e con immediata informazione alla Commissione. Le disposizioni nazionali di attuazione dovevano contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Disposizioni principali
Finalità e accordo quadro
L’articolo 1 attua l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 da CES, CEEP e UNICE. Gli obiettivi sono migliorare la qualità del lavoro a termine mediante il principio di non discriminazione e creare un quadro per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di contratti o rapporti successivi.
Recepimento e termine
Ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, oppure assicurare l’attuazione mediante accordi collettivi, entro il 10 luglio 2001. È possibile un periodo supplementare non superiore a un anno, qualora necessario, previa consultazione delle parti sociali e con immediata informazione alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esservi corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Campo di applicazione ed esclusioni
La clausola 2 dell’accordo quadro riguarda i lavoratori a tempo determinato con rapporto direttamente instaurato tra datore di lavoro e lavoratore. Possono essere esclusi, previa consultazione delle parti sociali, i rapporti di formazione professionale iniziale e apprendistato e i rapporti inseriti in programmi pubblici o finanziati pubblicamente di formazione, inserimento o riqualificazione professionale. Sono esclusi i lavoratori interinali messi a disposizione di un’impresa utilizzatrice da un’agenzia.
Definizioni
La clausola 3 definisce il lavoratore a tempo determinato come colui il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una data, il completamento di un compito o il verificarsi di un evento. Il lavoratore a tempo indeterminato comparabile è il dipendente dello stesso stabilimento addetto a lavoro identico o simile, tenuto conto di qualifiche e competenze; in sua assenza, il raffronto avviene secondo contratto collettivo, legge o prassi nazionale.
Principio di non discriminazione
La clausola 4 vieta, per quanto riguarda le condizioni di impiego, un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto della durata determinata del rapporto, salvo ragioni oggettive. Si applica, ove opportuno, il principio pro rata temporis. I criteri di anzianità devono essere uguali, salvo giustificazione oggettiva.
Prevenzione degli abusi
La clausola 5 impone agli Stati membri e/o alle parti sociali di introdurre, in assenza di norme equivalenti, una o più misure per prevenire l’utilizzo abusivo di contratti o rapporti successivi. Le misure possono riguardare ragioni oggettive per il rinnovo, durata massima complessiva dei rapporti successivi e numero massimo dei rinnovi. Devono inoltre essere definite, ove necessario, le condizioni alle quali i rapporti sono considerati successivi e quelle che ne determinano la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato.
Informazione, formazione e accesso a posti duraturi
La clausola 6 obbliga i datori di lavoro a informare i lavoratori a tempo determinato sui posti vacanti disponibili nell’impresa o nello stabilimento, garantendo loro le stesse possibilità degli altri lavoratori di accedere a posti permanenti. I datori dovrebbero inoltre agevolare, nella misura del possibile, l’accesso a opportunità formative adeguate.
Rappresentanza e consultazione
Ai sensi della clausola 7, i lavoratori a tempo determinato devono essere conteggiati per il calcolo delle soglie che consentono la costituzione degli organi di rappresentanza dei lavoratori. I datori dovrebbero inoltre fornire agli organi rappresentativi informazioni adeguate sull’impiego a tempo determinato nell’impresa.
Livello di tutela e disposizioni più favorevoli
La clausola 8 consente agli Stati membri e alle parti sociali di mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori. L’attuazione dell’accordo non può giustificare una riduzione del livello generale di tutela. Restano impregiudicate disposizioni UE più specifiche, ulteriori accordi collettivi e le regole nazionali per la prevenzione e soluzione delle controversie.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo 3. L’articolo 4 individua gli Stati membri quali destinatari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 14 gen 2000Direttiva 2000/2
- direttiva · 14 gen 2000Direttiva 2000/1
- direttiva · 24 gen 2000Direttiva 1999/103
- direttiva · 22 feb 2000Direttiva 2000/3
- direttiva · 25 feb 2000Direttiva 2000/5
- direttiva · 28 feb 2000Direttiva 2000/52
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →