Direttiva 2000/2
Direttiva 2000/2/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/322/CEE del Consiglio relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2000/2/CE aggiorna la direttiva 75/322/CEE per i trattori agricoli o forestali a ruote, trasformandola in una direttiva specifica sulla compatibilità elettromagnetica nell'ambito del sistema di omologazione CE della direttiva 74/150/CEE. Dal 1o gennaio 2001 e, in via più piena, dal 1o ottobre 2001 e dal 1o ottobre 2002, gli Stati membri devono applicare un regime armonizzato che impedisce rifiuti di omologazione e restrizioni di commercializzazione quando i veicoli e i componenti rispettano i requisiti tecnici aggiornati. La direttiva fissa anche il termine di recepimento al 31 dicembre 2000 e sostituisce numerosi allegati tecnici per allinearli al progresso tecnologico.
Adeguamento al progresso tecnico della disciplina UE sulla compatibilità elettromagnetica dei trattori agricoli o forestali a ruote e del relativo sistema di omologazione CE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai trattori agricoli o forestali a ruote, ai loro sistemi, componenti ed entità tecniche, con particolare riguardo ai motori ad accensione comandata e alle unità elettriche/elettroniche destinate ad essere montate sui veicoli. Incide sul regime di omologazione CE e di omologazione nazionale nell'ambito della direttiva 74/150/CEE, nonché sulla soppressione dei disturbi radioelettrici/compatibilità elettromagnetica disciplinata dalla direttiva 75/322/CEE. Ha portata armonizzatrice nell'Unione ed è dichiarata rilevante ai fini del SEE. Restano rilevanti alcune eccezioni transitorie per tipi di veicoli omologati prima del 1o ottobre 2002 ai sensi della direttiva 77/537/CEE e per i pezzi di ricambio relativi a tali tipi.
Adeguamento al progresso tecnico della compatibilità elettromagnetica dei trattori agricoli o forestali a ruote
La direttiva 2000/2/CE della Commissione aggiorna la disciplina UE sulla compatibilità elettromagnetica dei trattori agricoli o forestali a ruote, integrandola nel sistema di omologazione CE della direttiva 74/150/CEE. Il provvedimento risponde al progresso tecnico e alla crescente complessità dei dispositivi elettrici ed elettronici, con l'obiettivo di armonizzare a livello europeo i requisiti tecnici per evitare disturbi radioelettrici.
Finalità e contesto normativo
La direttiva 75/322/CEE viene qualificata come direttiva specifica ai sensi della direttiva 89/336/CEE, così da escludere l'applicazione delle regole generali di compatibilità elettromagnetica nella misura in cui esistano requisiti armonizzati specifici. Il considerando evidenzia che per i veicoli a motore l'adeguamento tecnico era già stato effettuato con la direttiva 95/54/CE e che occorreva introdurre requisiti equivalenti per i trattori agricoli e forestali.
Modifiche alla direttiva 75/322/CEE
L'articolo 1 interviene in modo sostanziale sulla direttiva 75/322/CEE:
- modifica il titolo, che diventa relativo alla soppressione dei disturbi radioelettrici (compatibilità elettromagnetica) provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote;
- ridefinisce il concetto di 'veicolo' come trattore ai sensi della direttiva 74/150/CEE;
- vieta agli Stati membri di rifiutare l'omologazione CE o nazionale di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica quando sono rispettate le prescrizioni della direttiva;
- sopprime l'articolo 3;
- sostituisce l'articolo 4, qualificando la disciplina come direttiva specifica a decorrere dal 1o ottobre 2001.
Aggiornamento tecnico degli allegati
Gli allegati della direttiva 75/322/CEE vengono sostituiti dagli allegati da I a IX della direttiva 95/54/CE, con adattamenti specifici. L'allegato alla direttiva 2000/2/CE apporta varie modifiche puntuali ai modelli di scheda informativa e di omologazione CE, ai riferimenti normativi e alle procedure di prova. Tra le modifiche tecniche più rilevanti figurano:
- l'estensione esplicita della direttiva alla compatibilità elettromagnetica dei veicoli e alle entità tecniche elettriche ed elettroniche da montare sui veicoli;
- l'aggiornamento dei riferimenti interni alla direttiva 74/150/CEE;
- la riscrittura di alcune prove e punti di misurazione, in particolare negli allegati IV e VI, per allineare i metodi di prova alle emissioni generate da sistemi ad accensione comandata e motori elettrici;
- la soppressione o rinumerazione di alcuni punti e appendici tecniche.
Regime di libera circolazione, omologazione e divieti progressivi
L'articolo 2 introduce una sequenza di obblighi di risultato per gli Stati membri:
- dal 1o gennaio 2001 non possono essere rifiutati, per ragioni di compatibilità elettromagnetica, l'omologazione CE o nazionale di un tipo di veicolo, l'omologazione CE di componenti o entità tecniche, né l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli, componenti o entità tecniche conformi;
- dal 1o ottobre 2002 gli Stati membri cessano di rilasciare omologazioni CE per tipi di veicoli, componenti o entità tecniche e possono rifiutare le omologazioni nazionali se non sono rispettate le prescrizioni aggiornate;
- tale regime non si applica, per il paragrafo 2, ai tipi di veicoli omologati prima del 1o ottobre 2002 a norma della direttiva 77/537/CEE, incluse le eventuali proroghe o estensioni;
- dal 1o ottobre 2008 i certificati di conformità dei veicoli nuovi non sono più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 74/150/CEE e gli Stati membri possono rifiutare la vendita e l'utilizzazione di nuove unità elettriche o elettroniche non conformi.
Trattamento dei pezzi di ricambio
La direttiva preserva un regime favorevole per i pezzi di ricambio destinati a tipi di veicoli omologati prima del 1o ottobre 2002 ai sensi della direttiva 75/322/CEE o della direttiva 77/537/CEE. Salvo i limiti dei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 2, gli Stati membri devono continuare a concedere l'omologazione CE e ad autorizzare la vendita e l'utilizzazione dei componenti o entità tecniche destinati a tali veicoli.
Recepimento nazionale e termini
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni nazionali di recepimento entro il 31 dicembre 2000 e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli stessi Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.
Implicazioni pratiche per i professionisti
Per avvocati e commercialisti operanti nel settore automotive/agro-meccanico, la direttiva rileva soprattutto per:
- l'adeguamento dei fascicoli di omologazione e della documentazione tecnica;
- la verifica delle date di transizione tra vecchi e nuovi regimi;
- la distinzione tra tipi di veicoli, componenti nuovi e pezzi di ricambio;
- la conformità delle procedure di commercializzazione e immatricolazione nei diversi Stati membri. La disciplina mostra una tipica struttura di direttiva di armonizzazione tecnica: fissa il risultato da raggiungere, lascia agli Stati membri la scelta di forma e mezzi del recepimento e introduce scadenze progressive per la piena applicazione dei nuovi requisiti.
Disposizioni principali
Aggiornamento della direttiva 75/322/CEE
L'articolo 1 modifica la direttiva 75/322/CEE: ne sostituisce il titolo, ridefinisce l'articolo 1 limitando il concetto di 'veicolo' ai trattori ai sensi della direttiva 74/150/CEE, sostituisce l'articolo 2 introducendo il divieto per gli Stati membri di rifiutare l'omologazione CE o nazionale quando sono rispettate le prescrizioni, sopprime l'articolo 3 e riscrive l'articolo 4 qualificando la direttiva come 'direttiva specifica' ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/336/CEE a decorrere dal 1o ottobre 2001.
Aggiornamento degli allegati tecnici
L'articolo 1 sostituisce gli allegati della direttiva 75/322/CEE con gli allegati da I a IX della direttiva 95/54/CE, adattati dall'allegato della direttiva 2000/2/CE, per allineare i metodi di prova, la documentazione di omologazione e le specifiche tecniche alla disciplina più recente sulla compatibilità elettromagnetica.
Divieti di rifiuto e di restrizione dal 1o gennaio 2001
L'articolo 2, paragrafo 1, dispone che dal 1o gennaio 2001 gli Stati membri non possano, per motivi di compatibilità elettromagnetica, rifiutare l'omologazione CE o nazionale di un tipo di veicolo, rifiutare l'omologazione CE di componenti o entità tecniche, né impedire immatricolazione, vendita, messa in circolazione, vendita o uso di componenti o entità tecniche, se conformi alla direttiva 75/322/CEE come modificata.
Fine del rilascio di nuove omologazioni non conformi dal 1o ottobre 2002
L'articolo 2, paragrafo 2, stabilisce che dal 1o ottobre 2002 gli Stati membri cessano di rilasciare omologazioni CE per tipi di veicoli, componenti o entità tecniche e possono rifiutare le omologazioni nazionali quando non siano rispettate le prescrizioni della direttiva. Il paragrafo 3 esclude dall'applicazione del paragrafo 2 i tipi di veicoli omologati anteriormente al 1o ottobre 2002 a norma della direttiva 77/537/CEE, incluse eventuali estensioni o proroghe.
Regime transitorio dal 1o ottobre 2008
L'articolo 2, paragrafo 4, prevede che dal 1o ottobre 2008 gli Stati membri considerino non validi, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 74/150/CEE, i certificati di conformità dei veicoli nuovi che accompagnano i veicoli stessi, e possano rifiutare la vendita e l'utilizzazione di unità elettriche o elettroniche nuove come componenti o entità tecniche se non conformi. Il paragrafo 5 salva, per i pezzi di ricambio, la continuazione dell'omologazione CE e della vendita/uso dei componenti o entità tecniche destinati ai tipi di veicoli omologati prima del 1o ottobre 2002 ai sensi della direttiva 75/322/CEE o della direttiva 77/537/CEE, anche se prorogati.
Coordinamento terminologico nella direttiva 74/150/CEE
L'articolo 3 sostituisce, nell'allegato I, punto 3.17, e nell'allegato II, punto 2.4, della direttiva 74/150/CEE, l'espressione 'dispositivo per la soppressione delle correnti parassite' con 'compatibilità elettromagnetica'.
Recepimento nazionale
L'articolo 4 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2000 e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 5 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; l'articolo 6 indica gli Stati membri quali destinatari.
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