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Direttiva 1999/103

Direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che modifica la direttiva 80/181/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura

Normativa europea31999L0103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 1999/103/CE modifica la direttiva 80/181/CEE per adeguare il testo agli sviluppi internazionali in materia di Sistema Internazionale di unità di misura (SI) e per consentire la prosecuzione delle indicazioni supplementari in unità non legali dopo il 31 dicembre 1999. Introduce inoltre un meccanismo di riesame delle questioni applicative, incluse tali indicazioni supplementari, secondo la procedura della direttiva 71/316/CEE. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 9 febbraio 2001.

Modifica la direttiva 80/181/CEE sulle unità di misura, aggiornando prefissi e definizioni SI e prorogando l’uso di indicazioni supplementari in unità non legali.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con effetti sul quadro normativo relativo alla commercializzazione, etichettatura e indicazione delle quantità tramite unità di misura legali. Riguarda in particolare l’aggiornamento delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 80/181/CEE e la possibilità di autorizzare indicazioni supplementari in unità diverse da quelle legali, soprattutto per esigenze di esportazione verso paesi terzi. Non disciplina in modo autonomo nuovi settori, ma interviene sul regime generale delle unità di misura armonizzate.

Modifica della direttiva 80/181/CEE sulle unità di misura

La direttiva 1999/103/CE interviene sulla disciplina europea delle unità di misura per adeguarla agli sviluppi internazionali del Sistema Internazionale (SI) e per evitare effetti penalizzanti per le imprese esportatrici. Il legislatore UE richiama, nei considerando, l’ampliamento dei prefissi SI deciso dalla 19a Conférence Générale des Poids et Mesures (1991), l’allineamento alle norme ISO 31 e ISO 1000 e la necessità di riesaminare l’applicazione della direttiva 80/181/CEE.

Obiettivi e contesto

L’intervento ha una doppia finalità: da un lato, armonizzare il testo della direttiva 80/181/CEE con gli standard internazionali sulle quantità e sulle unità; dall’altro, consentire agli operatori economici di mantenere, dopo il 31 dicembre 1999, indicazioni supplementari in unità non legali quando richieste dai mercati di paesi terzi. Il provvedimento mira quindi a preservare la competitività delle imprese dell’Unione e a preparare un successivo riesame sistematico del regime delle unità di misura.

Modifiche alla direttiva 80/181/CEE

L’articolo 1 modifica la direttiva base in tre punti principali:

  • all’articolo 3, paragrafo 2, la data "31 dicembre 1999" è sostituita con "31 dicembre 2009", prorogando il periodo rilevante per la disciplina delle indicazioni supplementari;
  • viene inserito l’articolo 6 bis, che impone l’esame più approfondito delle questioni applicative della direttiva, con particolare attenzione alle indicazioni supplementari, e prevede l’eventuale adozione di misure appropriate secondo la procedura dell’articolo 18 della direttiva 71/316/CEE;
  • l’allegato è aggiornato con nuove formulazioni tecniche conformi alle norme ISO, in particolare per la definizione della temperatura Celsius e delle unità di angolo piano e di angolo solido.

Aggiornamenti tecnici dell’allegato

La direttiva sostituisce la definizione della temperatura Celsius chiarendo che:

  • t = T - T0;
  • T0 = 273,15 K;
  • un intervallo o una differenza di temperatura può essere espresso in kelvin o in gradi Celsius;
  • l’unità "grado Celsius" è uguale all’unità "kelvin".

Sono inoltre sostituite le definizioni di:

  • radiante, inteso come l’angolo compreso tra due raggi di un cerchio che delimitano sulla circonferenza un arco lungo quanto il raggio;
  • steradiante, inteso come l’angolo solido di un cono con vertice al centro di una sfera che delimita sulla superficie una zona pari a un quadrato di lato uguale al raggio della sfera.

Il testo fornito indica anche la sostituzione della tabella del punto 1.3 e del punto 3 dell’allegato, ma non riporta il contenuto tabellare sostitutivo; ne consegue che il dettaglio di tali tabelle non è ricavabile dal testo disponibile.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare, entro il 9 febbraio 2001, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le norme di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del richiamo sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Regime delle indicazioni supplementari

L’articolo 3 stabilisce che, fatta salva la direttiva 80/181/CEE, gli Stati membri autorizzano o continuano ad autorizzare, dopo il 31 dicembre 1999, l’uso delle indicazioni supplementari previste dall’articolo 3 della direttiva base. Si tratta di un obbligo di risultato che lascia agli ordinamenti nazionali la scelta delle forme concrete di autorizzazione.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Non sono previste ulteriori disposizioni transitorie oltre al termine di recepimento del 9 febbraio 2001 e alla proroga al 31 dicembre 2009 richiamata nell’articolo 1.

Disposizioni principali

Aggiornamento della direttiva 80/181/CEE

L’articolo 1 modifica la direttiva 80/181/CEE. All’articolo 3, paragrafo 2, la data "31 dicembre 1999" è sostituita con "31 dicembre 2009", prorogando il regime transitorio relativo alle indicazioni supplementari.

Riesame delle questioni applicative e misure successive

È inserito l’articolo 6 bis nella direttiva 80/181/CEE, che prevede l’esame più dettagliato delle questioni relative all’applicazione della direttiva, in particolare delle indicazioni supplementari, e l’eventuale adozione di misure appropriate secondo la procedura di cui all’articolo 18 della direttiva 71/316/CEE.

Aggiornamento delle definizioni e delle tabelle dell’allegato

L’allegato è modificato per allineare le definizioni alle norme internazionali ISO: la definizione della temperatura Celsius chiarisce il rapporto t = T - T0 con T0 = 273,15 K e precisa che intervalli o differenze di temperatura possono essere espressi in kelvin o in gradi Celsius; sono inoltre sostituite le definizioni di radiante e steradiante, mentre le tabelle dei punti 1.3 e 3 sono sostituite con rinvio ai contenuti tabellari non riportati nel testo fornito.

Recepimento nazionale

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 9 febbraio 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informare immediatamente la Commissione. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Autorizzazione delle indicazioni supplementari dopo il 31 dicembre 1999

Gli Stati membri devono autorizzare o continuare ad autorizzare, dopo il 31 dicembre 1999, l’impiego delle indicazioni supplementari previste dall’articolo 3 della direttiva 80/181/CEE, fatta salva quest’ultima direttiva.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Come è indicizzato

Materiemercato internometrologianormazione tecnicalibera circolazione delle merci

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