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direttiva

Direttiva 2000/3

Direttiva 2000/3/CE della Commissione del 22 febbraio 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32000L0003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna tecnicamente la direttiva 77/541/CEE, sostituendone integralmente gli allegati per adeguarli al progresso tecnico e alle prescrizioni sui sistemi di ritenuta dei bambini. Introduce un calendario progressivo che limita, a partire da date diverse, la possibilità per gli Stati membri di rifiutare omologazioni e di impedire immatricolazione, vendita e immissione in circolazione di veicoli e dispositivi conformi. Impone inoltre, per i veicoli M1, l’installazione di cinture a tre punti su tutti i posti a sedere entro termini differenziati e rinvia per i sistemi di ritenuta dei bambini al regolamento ECE n. 44 e alla disciplina di installazione richiamata negli allegati.

Adeguamento tecnico della direttiva 77/541/CEE su cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, con introduzione di prescrizioni sui sistemi di ritenuta dei bambini e sull’installazione delle cinture nei veicoli M1.

Ambito di applicazione

Si applica all’omologazione CE e nazionale di veicoli a motore, cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta e sistemi di ritenuta dei bambini nell’ambito della direttiva 77/541/CEE, come modificata. Rileva in particolare per i veicoli della categoria M1 e, per alcuni profili, per i veicoli nuovi delle categorie N1 e M2 di massa non superiore a 3,5 t; incide anche sulla commercializzazione, immatricolazione e messa in circolazione dei veicoli e sulla vendita/immissione sul mercato dei dispositivi. La direttiva si inserisce nel sistema di omologazione CE della direttiva 70/156/CEE e ha portata rilevante ai fini del SEE. Non disciplina in generale altri settori, né introduce esclusioni espresse diverse da quelle temporali e tecniche previste per l’applicazione progressiva delle nuove prescrizioni.

Adeguamento tecnico della direttiva 77/541/CEE su cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

La direttiva 2000/3/CE della Commissione interviene come atto di adeguamento al progresso tecnico della disciplina UE sulle cinture di sicurezza e sui sistemi di ritenuta dei veicoli a motore. L’obiettivo è rafforzare la protezione degli occupanti, in particolare dei bambini, e allineare la normativa comunitaria alle prescrizioni tecniche internazionali richiamate, in primis il regolamento ECE n. 44.

Obiettivi e contesto normativo

La Commissione richiama il sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE e la direttiva 77/541/CEE quale direttiva particolare di tale sistema. Dai considerando emerge la volontà di:

  • migliorare la protezione dei passeggeri mediante l’installazione di cinture a tre punti con riavvolgitore su tutti i sedili dei veicoli M1;
  • introdurre prescrizioni specifiche per i sistemi di ritenuta dei bambini;
  • sostituire integralmente gli allegati per ragioni di chiarezza e coerenza tecnica.

La direttiva è adottata sulla base dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE e dell’articolo 10 della direttiva 77/541/CEE.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda:

  • veicoli a motore, in particolare i veicoli della categoria M1;
  • cinture di sicurezza;
  • sistemi di ritenuta;
  • sistemi di ritenuta dei bambini;
  • omologazione CE e nazionale;
  • commercializzazione, immatricolazione e immissione in circolazione dei veicoli e dei dispositivi.

In una fase successiva, le conseguenze si estendono anche ai veicoli nuovi delle categorie N1 e M2 di massa non superiore a 3,5 t, limitatamente ai profili relativi ai sistemi di ritenuta dei bambini. Gli allegati tecnici disciplinano inoltre prove, documenti di omologazione, marchi e controllo della produzione.

Modifica degli allegati della direttiva 77/541/CEE

L’articolo 1 sostituisce gli allegati della direttiva 77/541/CEE con il nuovo testo allegato alla direttiva 2000/3/CE. La sostituzione incide su:

  • campo di applicazione e definizioni;
  • documenti di omologazione CE di componente e di veicolo;
  • modelli di schede di omologazione;
  • marchio di omologazione CE di componente;
  • apparecchi e metodi di prova;
  • controllo di conformità della produzione.

Gli allegati XVII e XVIII hanno rilievo particolare per gli avvocati e i tecnici del settore, perché introducono o precisano le prescrizioni relative ai sistemi di ritenuta dei bambini e alla loro installazione nei veicoli.

Regime temporale e obblighi per gli Stati membri

La direttiva impone un calendario progressivo, che gli Stati membri devono rispettare nei procedimenti di omologazione e nelle misure di mercato.

Dal 1° ottobre 2000 gli Stati membri non possono:

  • rifiutare l’omologazione CE o nazionale di un tipo di veicolo, cintura, sistema di ritenuta o sistema di ritenuta dei bambini per motivi legati alla conformità alla direttiva modificata;
  • rifiutare l’immatricolazione o vietare la vendita e l’immissione in circolazione di un veicolo;
  • vietare la vendita o l’immissione sul mercato di cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta o sistemi di ritenuta dei bambini conformi.

Dal 1° ottobre 2001 gli Stati membri non possono rilasciare omologazione CE di un tipo di veicolo se non sono soddisfatte le nuove prescrizioni sui sistemi di ritenuta dei bambini e sull’installazione delle cinture in tutti i posti a sedere dei veicoli M1; possono invece rifiutare l’omologazione nazionale. Fino al 1° aprile 2002 resta applicabile, per l’installazione delle cinture sui sedili dei veicoli M1, l’allegato XV della direttiva 77/541/CEE.

Dal 1° ottobre 2002:

  • i certificati di conformità dei veicoli nuovi M1 non conformi cessano di essere considerati validi ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE;
  • i veicoli nuovi non accompagnati da certificato di conformità conforme possono essere oggetto di rifiuto di immatricolazione, vendita e messa in circolazione, salvo l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE;
  • gli Stati membri possono rifiutare immatricolazione, vendita e immissione in circolazione dei veicoli nuovi N1 e M2 fino a 3,5 t, per quanto riguarda i sistemi di ritenuta dei bambini, se installati.

Per i veicoli M1, fino al 1° ottobre 2004 continuano a valere le prescrizioni transitorie dell’allegato XV della direttiva 77/541/CEE; dal 1° ottobre 2004 è prescritta la cintura a tre punti in tutti i posti a sedere.

Dal 1° gennaio 2011 trovano applicazione, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, le prescrizioni relative ai sistemi integrati di ritenuta dei bambini quando tali sistemi sono montati sul veicolo come dotazione di serie.

Sistema dei sistemi di ritenuta dei bambini

La direttiva dedica specifiche disposizioni ai sistemi di ritenuta dei bambini. L’allegato XVII stabilisce che, per l’omologazione di tali sistemi, si applicano le prescrizioni dei punti 2, 6, 7, 8, 9 e 14 del regolamento n. 44 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, nonché gli allegati 3-21 fino alla serie di emendamenti 03 compresa.

È precisato che i riferimenti ai regolamenti 14, 16 e 21 contenuti in quei punti devono intendersi come riferimenti, rispettivamente, alla direttiva 76/115/CEE, alla presente direttiva e alla direttiva 74/60/CEE.

L’allegato XVIII disciplina l’installazione dei sistemi di ritenuta dei bambini richiamando l’allegato 13 della risoluzione codificata RE 3 della UNECE, punto 5.2 e appendice 2. Viene quindi recepita anche una disciplina tecnica di compatibilità e installazione, importante per la progettazione dei posti a sedere e dei sistemi di ancoraggio.

Recepimento nazionale

Gli Stati membri devono adottare entro il 30 settembre 2000 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Si tratta di un obbligo di risultato tipico della direttiva: la scelta della forma e dei mezzi di recepimento resta alle autorità nazionali.

Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate agli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali norme interne adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.

Indicazioni operative per i professionisti

Per gli operatori del settore automotive, la direttiva è rilevante perché:

  • condiziona la progettazione e l’omologazione dei veicoli, soprattutto M1;
  • introduce un percorso temporale di adeguamento che incide su omologazioni, certificati di conformità e commercializzazione;
  • rafforza la centralità delle prescrizioni sui sistemi di ritenuta dei bambini e delle relative prove tecniche;
  • richiede attenzione alla coerenza tra normative UE, regolamenti UNECE e disciplina nazionale di recepimento.

In sintesi, si tratta di un aggiornamento tecnico con impatto pratico su produttori, importatori, costruttori di componenti, organismi di omologazione e autorità di immatricolazione.

Disposizioni principali

Sostituzione degli allegati della direttiva 77/541/CEE

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati della direttiva 77/541/CEE con il testo contenuto nell’allegato della direttiva 2000/3/CE. La modifica aggiorna prescrizioni tecniche, documentazione di omologazione, prove, controlli di conformità della produzione e, in modo specifico, i requisiti relativi ai sistemi di ritenuta dei bambini.

Divieti di rifiuto e di restrizione dal 1° ottobre 2000

Dal 1° ottobre 2000 gli Stati membri non possono rifiutare, per un tipo di veicolo a motore o di cintura di sicurezza, sistema di ritenuta o sistema di ritenuta dei bambini, l’omologazione CE o nazionale, né rifiutare l’immatricolazione o vietare la vendita e l’immissione in circolazione di un veicolo, né vietare la vendita o l’immissione sul mercato dei dispositivi, se conformi alla direttiva 77/541/CEE come modificata.

Nuove condizioni per l’omologazione dei veicoli dal 1° ottobre 2001

Dal 1° ottobre 2001 gli Stati membri non possono rilasciare l’omologazione CE e possono rifiutare l’omologazione nazionale di un tipo di veicolo se non sono rispettate le nuove prescrizioni sui sistemi di ritenuta dei bambini e sull’installazione delle cinture di sicurezza in tutti i posti a sedere dei veicoli M1, compresi eventualmente i sistemi di ritenuta dei bambini. Fino al 1° aprile 2002 per l’installazione delle cinture sui sedili dei veicoli M1 continuano ad applicarsi le prescrizioni dell’allegato XV della direttiva 77/541/CEE.

Estensione dell’applicazione ai veicoli nuovi dal 1° ottobre 2002

Dal 1° ottobre 2002 gli Stati membri cessano di considerare validi, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità dei veicoli nuovi della categoria M1 non conformi e devono rifiutare immatricolazione, vendita e immissione in circolazione dei veicoli nuovi non accompagnati da certificato di conformità ai sensi della direttiva 70/156/CEE, salvo applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva. Sempre dal 1° ottobre 2002 possono rifiutare l’immatricolazione, vendita e immissione in circolazione dei veicoli nuovi N1 e M2 fino a 3,5 t per quanto riguarda, se installati, i sistemi di ritenuta dei bambini. Fino al 1° ottobre 2004 per i veicoli M1 continua ad applicarsi l’allegato XV della direttiva 77/541/CEE; dal 1° ottobre 2004 è prescritta la cintura a tre punti in tutti i posti a sedere.

Applicazione ai sistemi integrati di ritenuta dei bambini dal 1° gennaio 2011

Dal 1° gennaio 2011, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, si applicano le prescrizioni della direttiva 77/541/CEE come modificata relative ai sistemi integrati di ritenuta dei bambini quando tali sistemi sono montati sul veicolo come dotazione di serie.

Recepimento e comunicazioni alla Commissione

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 settembre 2000 e informare immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle norme essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Prescrizioni tecniche negli allegati

Gli allegati sostituiti disciplinano il campo di applicazione, le definizioni, la documentazione di omologazione, i marchi di omologazione, gli apparecchi di prova, le prove di resistenza, abrasione, corrosione e controllo di conformità della produzione. Gli allegati XVII e XVIII introducono rispettivamente prescrizioni sui sistemi di ritenuta dei bambini, basate sul regolamento ECE n. 44 fino alla serie di emendamenti 03 compresa, e sulle modalità di installazione dei sistemi di ritenuta dei bambini, con rinvio alla risoluzione codificata RE 3 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione veicolisicurezza stradaleprodotti per l’automotivetutela dei minori

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