Direttiva 2000/52
Direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene sulla direttiva 80/723/CEE per rafforzare la trasparenza dei rapporti finanziari tra poteri pubblici e imprese pubbliche e, più in generale, tra settore pubblico e imprese che operano con diritti speciali o esclusivi o in regime di servizio di interesse economico generale. L’obiettivo è consentire alla Commissione di applicare in modo effettivo le norme del trattato in materia di concorrenza e aiuti di Stato, soprattutto nei settori liberalizzati o in via di liberalizzazione. Viene introdotto un quadro più preciso di contabilità separata, con definizioni puntuali, esenzioni, obblighi di conservazione dei dati e decorrenza differita di una parte delle nuove regole.
Modifica la direttiva 80/723/CEE sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati membri e imprese pubbliche, introducendo ulteriori obblighi di contabilità separata per talune imprese e precisando esenzioni, definizioni e termini di conservazione dei dati.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra poteri pubblici e imprese pubbliche e, per specifiche categorie di imprese, la trasparenza della struttura finanziaria e organizzativa tramite contabilità separata. Riguarda imprese pubbliche, imprese con diritti speciali o esclusivi e imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale che svolgono anche altre attività, con esclusioni per banche centrali, alcuni enti creditizi pubblici, imprese con fatturato netto annuo inferiore a 40 milioni di EUR (o bilancio totale inferiore a 800 milioni di EUR per gli enti creditizi pubblici), attività prive di incidenza sensibile sugli scambi tra Stati membri e, in taluni casi, servizi di interesse economico generale affidati con procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria. Le nuove disposizioni sulla contabilità separata si applicano dal 1º gennaio 2002; il recepimento era richiesto entro il 31 luglio 2001.
Direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche
La direttiva interviene in un contesto di apertura alla concorrenza di settori tradizionalmente monopolistici e di necessità di applicare con maggiore efficacia le regole del trattato in materia di concorrenza e aiuti di Stato. Il legislatore unionale sottolinea che la Commissione deve disporre di informazioni affidabili sulla struttura finanziaria e organizzativa delle imprese interessate, in particolare quando operano sia in regime di diritti speciali o esclusivi sia sul mercato in concorrenza con altri operatori.
Obiettivi e finalità
La finalità principale consiste nel rafforzare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra poteri pubblici e imprese pubbliche, nonché all’interno di talune imprese incaricate di servizi di interesse economico generale o titolari di diritti speciali o esclusivi. La direttiva mira a consentire un controllo più efficace dell’eventuale presenza di vantaggi pubblici incompatibili con il mercato comune e a prevenire distorsioni concorrenziali, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Modifica della direttiva 80/723/CEE
La direttiva 2000/52/CE modifica la direttiva 80/723/CEE aggiornandone il titolo e riscrivendone le disposizioni centrali. Il nuovo titolo richiama espressamente, oltre alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati membri e imprese pubbliche, anche la trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese. Sono inoltre effettuati adeguamenti formali ai rinvii interni e alla terminologia monetaria, sostituendo "ECU" con "EUR".
Trasparenza delle relazioni finanziarie con imprese pubbliche
Il nuovo articolo 1, paragrafo 1, richiede agli Stati membri di far emergere tre profili: le assegnazioni di risorse pubbliche dirette alle imprese pubbliche, quelle veicolate tramite imprese pubbliche o enti finanziari, e l’utilizzazione effettiva di tali risorse. Si tratta di un obbligo di risultato in capo agli Stati membri, che restano liberi quanto alle forme e ai mezzi di attuazione.
Contabilità separata e struttura interna delle imprese
Il nuovo articolo 1, paragrafo 2, impone che, per le imprese soggette a contabilità separata, la struttura finanziaria e organizzativa risulti correttamente dalla contabilità, con evidenza dei costi e dei ricavi delle attività distinte e dei metodi di imputazione o attribuzione. L’articolo 3 bis precisa il contenuto tecnico dell’obbligo: separazione dei conti interni, allocazione coerente e obiettivamente giustificata di costi e ricavi, e definizione chiara dei principi contabili applicati. Tale disciplina opera solo per attività non già regolate da norme comunitarie specifiche.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2, come sostituito, fornisce definizioni chiave per l’applicazione della direttiva. "Poteri pubblici" comprende Stato, autorità regionali e locali e altri enti territoriali. "Impresa pubblica" è l’impresa sulla quale i poteri pubblici possano esercitare un’influenza dominante, presunta in presenza di maggioranza del capitale, dei voti o del potere di nominare più della metà degli organi sociali. Sono poi definiti i diritti esclusivi e speciali, le attività distinte e l’impresa soggetta all’obbligo di contabilità separata, vale a dire l’impresa che gode di diritti speciali o esclusivi o gestisce un servizio di interesse economico generale e riceve aiuti di Stato in qualsiasi forma, svolgendo anche altre attività.
Esenzioni e soglie
L’articolo 4 delimita il perimetro degli obblighi. Per le relazioni finanziarie tra poteri pubblici e imprese pubbliche, sono escluse le prestazioni di servizi che non incidono sensibilmente sugli scambi tra Stati membri, le banche centrali, i depositi presso enti creditizi pubblici effettuati a condizioni di mercato e le imprese pubbliche con fatturato netto annuo inferiore a 40 milioni di EUR negli ultimi due esercizi finanziari precedenti. Per gli enti creditizi pubblici, la soglia è parametrata a un bilancio totale di 800 milioni di EUR.
Per la contabilità separata, restano escluse le imprese con servizi non sensibili per gli scambi, quelle sotto la soglia di 40 milioni di EUR di fatturato netto annuo e, in via specifica, le imprese incaricate di servizi di interesse economico generale se il compenso è stato fissato per un periodo appropriato mediante procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria. La direttiva prevede inoltre, nei considerando, che non è necessario imporre la contabilità separata alle imprese che svolgono esclusivamente servizi di interesse economico generale senza attività ulteriori.
Conservazione dei dati e rapporti con la Commissione
L’articolo 5 impone agli Stati membri di conservare per cinque anni i dati relativi alle relazioni finanziarie e, per le imprese soggette a contabilità separata, i dati sulla struttura finanziaria e organizzativa. Il termine decorre, per le assegnazioni pubbliche, dalla fine dell’esercizio in cui le risorse sono state assegnate e, se utilizzate in un esercizio successivo, dalla fine di quest’ultimo. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri devono comunicare i dati e gli elementi di valutazione necessari, compresi gli obiettivi perseguiti.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie entro il 31 luglio 2001 e informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di un riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. La nuova disciplina dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 80/723/CEE si applica dal 1º gennaio 2002.
Destinatari
La direttiva è rivolta agli Stati membri, i quali sono tenuti a raggiungere il risultato imposto dal testo modificativo mediante gli strumenti normativi nazionali ritenuti più idonei.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 80/723/CEE
L’articolo 1 sostituisce il titolo della direttiva 80/723/CEE e riscrive gli articoli 1, 2, 4 e 5, oltre a modificare l’articolo 3, l’articolo 5 bis, paragrafo 3, e l’articolo 6, paragrafo 1. Il nuovo titolo include anche la trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese.
Trasparenza delle relazioni finanziarie tra poteri pubblici e imprese pubbliche
Il nuovo articolo 1, paragrafo 1, impone agli Stati membri di assicurare che risultino le assegnazioni di risorse pubbliche effettuate direttamente alle imprese pubbliche, quelle effettuate tramite imprese pubbliche o enti finanziari e l’utilizzazione effettiva di tali risorse. Il paragrafo 2 richiede, per le imprese soggette a contabilità separata, che dalla contabilità emergano struttura finanziaria e organizzativa, costi e ricavi delle diverse attività e metodi di imputazione o attribuzione.
Definizioni chiave
Il nuovo articolo 2 definisce, tra l’altro, "poteri pubblici" in senso ampio, "impresa pubblica" come impresa soggetta a influenza dominante pubblica, "imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero" come imprese con almeno il 50% del fatturato nel manifatturiero NACE Rev. 1, "impresa soggetta all’obbligo di tenere una contabilità separata", "attività distinte", "diritti esclusivi" e "diritti speciali". È inoltre precisata la presunzione di influenza dominante quando lo Stato detiene la maggioranza del capitale, dei voti o può nominare più della metà degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza.
Contabilità separata: requisiti tecnici
Il nuovo articolo 3 bis dispone che, per garantire la trasparenza, gli Stati membri devono assicurare la separazione dei conti interni corrispondenti alle attività distinte, l’imputazione corretta di costi e ricavi secondo principi di contabilità dei costi coerenti e obiettivamente giustificati, e la chiara definizione di tali principi. La norma vale solo per attività non disciplinate da norme comunitarie specifiche.
Esenzioni dall’obbligo di trasparenza e di contabilità separata
Il nuovo articolo 4 esclude dal campo dell’articolo 1, paragrafo 1, le relazioni finanziarie con imprese pubbliche per servizi senza incidenza sensibile sugli scambi, con le banche centrali, con enti creditizi pubblici per depositi alle normali condizioni di mercato e con imprese pubbliche sotto soglia di 40 milioni di EUR di fatturato netto annuo negli ultimi due esercizi finanziari; per gli enti creditizi pubblici la soglia è di 800 milioni di EUR di bilancio totale. Il paragrafo 2 esclude dall’articolo 1, paragrafo 2, imprese con attività non sensibili per gli scambi, imprese sotto soglia di fatturato, e imprese incaricate di servizi di interesse economico generale se il compenso è stato fissato per un periodo appropriato con procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria.
Conservazione e trasmissione dei dati alla Commissione
Il nuovo articolo 5 obbliga gli Stati membri a mantenere disponibili per cinque anni i dati sulle relazioni finanziarie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e quelli sulla struttura finanziaria e organizzativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Su richiesta della Commissione, tali dati e gli elementi di valutazione necessari, inclusi gli obiettivi perseguiti, devono essere comunicati.
Adeguamenti terminologici e finanziari
L’articolo 1, punto 6, sostituisce nel testo dell’articolo 5 bis, paragrafo 3, il termine "ECU" con "EUR"; il punto 7 aggiorna all’articolo 6, paragrafo 1, il rinvio all’articolo 5, paragrafo 2, sostituendolo con quello all’articolo 5, paragrafo 3.
Recepimento e decorrenza
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 luglio 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Il nuovo articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 80/723/CEE, come modificata, si applica dal 1º gennaio 2002. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 28 feb 2000Direttiva 2000/4
- direttiva · 29 feb 2000Direttiva 2000/6
- direttiva · 1 mar 2000Direttiva 2000/10
- direttiva · 25 feb 2000Direttiva 2000/5
- direttiva · 22 feb 2000Direttiva 2000/3
- direttiva · 10 mar 2000Direttiva 2000/11
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →