Direttiva 2000/5
Direttiva 2000/5/CE della Commissione, del 25 febbraio 2000, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2000/5/CE modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE per adeguare l’elenco di specifici cicli di formazione professionale riconosciuti. L’intervento nasce da richieste del Regno Unito e dell’Austria e riguarda l’inserimento, la soppressione e l’aggiornamento di alcune qualifiche. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 27 febbraio 2001. La direttiva non introduce un nuovo sistema, ma aggiorna tecnicamente il quadro esistente di riconoscimento delle formazioni professionali.
Modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE aggiornando l’elenco di taluni cicli di formazione professionale riconosciuti nel Regno Unito e in Austria.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto direttiva della Commissione di modifica di un atto UE già esistente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. L’effetto pratico riguarda i regimi nazionali di riconoscimento delle formazioni professionali ricompresi negli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE, con particolare riferimento a determinati percorsi formativi del Regno Unito e della Repubblica d’Austria. È una direttiva di aggiornamento settoriale e non disciplina ex novo l’intero sistema di riconoscimento, ma solo l’elenco delle qualifiche/formazioni da considerare ai fini della direttiva 92/51/CEE.
Direttiva 2000/5/CE della Commissione: modifica degli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE
La direttiva 2000/5/CE interviene in modo puntuale sul sistema generale di riconoscimento della formazione professionale previsto dalla direttiva 92/51/CEE, che integra la direttiva 89/48/CEE. L’obiettivo è aggiornare gli elenchi contenuti negli allegati C e D per riflettere modifiche intervenute nei percorsi formativi del Regno Unito e dell’Austria, nonché l’evoluzione degli enti di riferimento britannici per le qualifiche professionali.
Contesto e finalità
La Commissione adotta la direttiva sulla base dell’articolo 15 della direttiva 92/51/CEE. Dai considerando emerge che:
- i governi del Regno Unito e della Repubblica d’Austria hanno presentato richieste motivate di modifica degli allegati;
- alcuni percorsi formativi britannici non risultano più coerenti con la classificazione precedente o non sono più necessari nell’elenco;
- in Austria sono stati introdotti nuovi cicli particolari di formazione di base nel settore infermieristico;
- il riferimento al 'National Council for Vocational Qualifications' deve essere eliminato perché l’ente è stato sostituito.
La direttiva ha quindi natura essenzialmente tecnica e di adeguamento dell’elenco delle qualifiche riconosciute, senza ridefinire il sistema generale di riconoscimento.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri e incide sui meccanismi nazionali di recepimento della direttiva 92/51/CEE in materia di riconoscimento delle formazioni professionali. Il suo contenuto riguarda in concreto:
- i cicli formativi del Regno Unito elencati negli allegati C e D;
- i nuovi cicli formativi austriaci nel settore infermieristico;
- l’aggiornamento dei riferimenti al sistema britannico delle qualifiche professionali.
Non introduce esclusioni generali o discipline ulteriori, ma si limita alla revisione degli allegati della direttiva quadro.
Modifiche agli allegati C e D
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE secondo quanto previsto nell’allegato alla direttiva 2000/5/CE.
Allegato C: inserimenti e soppressioni
Nel punto 1, relativo al settore paramedico e sociopedagogico, vengono inseriti per l’Austria due percorsi di formazione di base particolare:
- 'spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege';
- 'spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege'.
Nel punto 5, relativo ai corsi di formazione nel Regno Unito ammessi come 'National Vocational Qualifications' o 'Scottish Vocational Qualifications', sono previste tre modifiche:
- soppressione di 'Approved social worker - Mental Health';
- soppressione di 'Trade mark agent';
- aggiunta di 'Certified technically competent person in waste management'.
Inoltre, viene eliminato il riferimento alle qualifiche 'approvate o riconosciute equivalenti dal National Council for Vocational Qualifications', con conseguente aggiornamento del testo alla nuova organizzazione istituzionale del sistema britannico.
Allegato D: soppressione del riferimento istituzionale
Nel primo capoverso dell’allegato D sono soppresse le parole che menzionavano il 'National Council for Vocational Qualifications'. Anche qui la ratio è l’adeguamento alla sostituzione di tale autorità con altra struttura competente, senza designazione espressa nel testo della direttiva.
Obblighi degli Stati membri e margini di discrezionalità
Gli Stati membri devono adottare, entro il 27 febbraio 2001, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Si tratta di un obbligo di risultato: gli Stati scelgono forme e mezzi del recepimento.
La direttiva lascia una discrezionalità limitata sulle modalità formali di recepimento, stabilendo che:
- il riferimento alla direttiva deve comparire nelle disposizioni di recepimento oppure in occasione della loro pubblicazione ufficiale;
- le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
È inoltre previsto un obbligo di cooperazione informativa verso la Commissione, mediante comunicazione del testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Rilievi pratici per gli operatori
Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva come atto di aggiornamento dell’elenco delle qualifiche professionali ai fini del riconoscimento reciproco. L’interesse operativo riguarda soprattutto:
- la verifica della permanenza o meno di determinate qualifiche britanniche negli elenchi pertinenti;
- l’inclusione di specifiche formazioni austriache nel regime di riconoscimento;
- l’assenza di valore del riferimento al 'National Council for Vocational Qualifications' dopo la modifica.
In pratica, l’atto conferma che nel sistema delle direttive sul riconoscimento professionale gli allegati hanno funzione dinamica e possono essere aggiornati mediante direttive tecniche di adeguamento, che gli ordinamenti nazionali devono recepire entro il termine fissato.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE
L’articolo 1 dispone che gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE siano modificati secondo l’allegato alla direttiva 2000/5/CE. Si tratta di un aggiornamento puntuale degli elenchi di cicli di formazione e dei riferimenti istituzionali contenuti negli allegati della direttiva quadro.
Recepimento entro il 27 febbraio 2001
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 27 febbraio 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e fare riferimento alla direttiva nelle disposizioni di recepimento o in sede di pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dai singoli Stati. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.
Destinatari ed entrata in vigore
L’articolo 3 precisa che la direttiva è rivolta agli Stati membri. L’articolo 4 stabilisce che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Aggiornamenti nell’allegato C: Austria
Nell’allegato C, punto 1, settore paramedico e sociopedagogico, vengono inseriti per l’Austria due cicli particolari di formazione di base: la formazione per infermieri specializzati nella cura di bambini e adolescenti ('spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege') e quella per infermieri specializzati nella cura di persone affette da malattie psichiche ('spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege').
Aggiornamenti nell’allegato C: Regno Unito
Nel punto 5 dell’allegato C relativo ai corsi di formazione nel Regno Unito ammessi come 'National Vocational Qualifications' o 'Scottish Vocational Qualifications', sono soppressi i cicli di formazione di 'Approved social worker - Mental Health' e 'Trade mark agent'. È inoltre aggiunto il ciclo di formazione per 'Certified technically competent person in waste management'. Viene soppressa la formula relativa alle qualifiche approvate o riconosciute equivalenti dal 'National Council for Vocational Qualifications'.
Aggiornamento nell’allegato D
Nell’allegato D, nel primo capoverso, sono soppresse le parole che rinviavano al 'National Council for Vocational Qualifications', poiché tale organismo è stato sostituito da un’altra autorità non designata nella direttiva.
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