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direttiva

Direttiva 2000/1

Direttiva 2000/1/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 89/173/CEE del Consiglio concernente taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32000L0001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2000/1/CE della Commissione aggiorna per il progresso tecnico la disciplina europea relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote. Interviene su parametri dimensionali, condizioni di prova, dispositivi di accoppiamento e marchi di omologazione, modificando alcuni allegati della direttiva 89/173/CEE. Prevede anche un regime transitorio di riconoscimento delle omologazioni e un termine di recepimento al 30 giugno 2000.

Adeguamento tecnico della direttiva 89/173/CEE su taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, con aggiornamenti di misure dimensionali, masse, dispositivi di accoppiamento e marchi di omologazione.

Ambito di applicazione

Si applica ai trattori agricoli o forestali a ruote rientranti nel sistema di omologazione UE/CE disciplinato dalla direttiva 74/150/CEE e dalla direttiva 89/173/CEE, come modificata. Incide sulle autorità nazionali competenti al rilascio dell'omologazione CE, del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, dell'omologazione di portata nazionale e sulla prima messa in circolazione dei trattori. Le modifiche riguardano in particolare specifiche tecniche degli allegati I, II, IV e V della direttiva 89/173/CEE; non sono previste esclusioni soggettive o territoriali ulteriori, salvo il riferimento al SEE quale testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo.

Direttiva 2000/1/CE: adeguamento tecnico della disciplina sui trattori agricoli o forestali a ruote

La direttiva 2000/1/CE della Commissione interviene come atto di aggiornamento tecnico della direttiva 89/173/CEE, nell'ambito del sistema di omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote previsto dalla direttiva 74/150/CEE. L'obiettivo è adeguare alcune prescrizioni tecniche al progresso tecnico, con particolare attenzione alle dimensioni, alla massa, ai dispositivi di collegamento e accoppiamento e alle modalità di identificazione dell'omologazione.

Finalità e contesto normativo

Dai considerando emerge che la revisione è motivata dall'esigenza di:

  • tenere conto del progresso tecnico;
  • rivedere talune disposizioni relative alle caratteristiche dimensionali e alla massa;
  • dare maggiore efficacia all'applicazione delle norme ISO, soprattutto per i dispositivi di collegamento meccanico e di accoppiamento;
  • migliorare la sicurezza definendo condizioni di prova che considerino tutte le configurazioni possibili.

La Commissione dichiara inoltre che le disposizioni adottate sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 12 della direttiva 74/150/CEE.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda i trattori agricoli o forestali a ruote soggetti al regime di omologazione CE e alle corrispondenti discipline nazionali di approvazione e prima immissione in circolazione. Le modifiche operano sui contenuti tecnici degli allegati I, II, IV e V della direttiva 89/173/CEE, come modificata.

I destinatari dell'atto sono gli Stati membri, che devono recepire le disposizioni nell'ordinamento interno e applicarle alle procedure di omologazione e commercializzazione dei trattori interessati.

Modifiche agli allegati tecnici della direttiva 89/173/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II, IV e V della direttiva 89/173/CEE secondo quanto riportato nell'allegato alla direttiva 2000/1/CE.

Tra le principali modifiche tecniche figurano:

  • nell'allegato I, punto 2.1.2, la sostituzione di "larghezza 2,50 m" con "larghezza 2,55 m (senza tenere conto dello schiacciamento dei pneumatici nella zona di contatto con il suolo)";
  • nell'allegato II, punto 2.3.2.7.1, l'inserimento di una precisazione sul piano di riferimento quando i bracci inferiori sono azionati direttamente dal meccanismo di sollevamento;
  • sempre nell'allegato II, la sostituzione della figura 3 e la riduzione del valore "a" da 50 a 40 nella tabella 6 del punto 2.3.2.15.2.

Dispositivi di accoppiamento e collegamenti meccanici

L'allegato IV viene modificato in modo rilevante per la disciplina dei collegamenti meccanici e dei dispositivi di accoppiamento.

In particolare:

  • viene inserito un nuovo punto 2.8, che prevede che, se almeno uno dei collegamenti meccanici ha ricevuto l'omologazione CE, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di applicazione della direttiva gli altri tipi di collegamenti meccanici e di accoppiamento utilizzati negli Stati membri sono autorizzati senza che sia invalidata l'omologazione CE del trattore, purché il loro montaggio non metta in questione le omologazioni parziali;
  • la prima frase del punto 3.4.1 è sostituita, stabilendo che tutti i trattori con massa a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate devono essere muniti di un dispositivo di accoppiamento la cui altezza dal suolo sia conforme a una delle due formule indicate nell'allegato;
  • sono sostituite le figure dell'appendice 1 e la formula dell'appendice 2, punto 3.2.

Marchio di omologazione CE e numero di omologazione

La direttiva aggiorna anche le regole di identificazione dell'omologazione:

  • nell'appendice 4 dell'allegato IV, il marchio di omologazione CE è descritto come un rettangolo contenente la lettera "e" minuscola seguita dal codice distintivo dello Stato membro che rilascia l'omologazione, con l'elenco dei codici nazionali;
  • viene soppressa la locuzione "al di sotto e" nel secondo trattino;
  • nell'allegato V, punto 2.1.3, è riformulata la disciplina del numero di omologazione CE, composto dalla lettera "e" minuscola, dal codice distintivo dello Stato membro che rilascia l'omologazione CE, dal numero di omologazione corrispondente alla scheda di omologazione del tipo di veicolo e da un asterisco inserito tra il codice dello Stato e il numero di omologazione.

Obblighi per gli Stati membri e regime di non-rifiuto

L'articolo 2 introduce un duplice calendario applicativo.

Dal 1° luglio 2000, gli Stati membri non possono:

  • rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, oppure l'omologazione di portata nazionale;
  • rifiutare la prima messa in circolazione dei trattori; se i trattori sono conformi alla direttiva 89/173/CEE come modificata.

Dal 1° gennaio 2001, gli Stati membri:

  • non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore non conforme;
  • possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alla direttiva 89/173/CEE modificata.

La direttiva stabilisce quindi un effetto di armonizzazione progressiva: prima impedisce i rifiuti per i veicoli conformi, poi consente espressamente il rifiuto per i veicoli non conformi.

Recepimento, notifiche e tecnica di trasposizione

L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare entro il 30 giugno 2000 tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

Gli obblighi procedurali sono i seguenti:

  • informare immediatamente la Commissione delle misure adottate;
  • fare in modo che le disposizioni nazionali contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Resta quindi un margine di discrezionalità agli Stati membri quanto alla forma e ai mezzi della trasposizione, mentre il risultato da raggiungere è vincolante.

Entrata in vigore e decorrenza degli effetti

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli effetti tecnici e gli obblighi di non-rifiuto sono scanditi dalle date del 30 giugno 2000, 1° luglio 2000 e 1° gennaio 2001, che segnano rispettivamente il termine di recepimento e le decorrenze applicative del nuovo regime.

Profili pratici per gli operatori

Per i professionisti, la direttiva rileva soprattutto perché:

  • aggiorna i requisiti tecnici da verificare in sede di omologazione dei trattori;
  • estende la compatibilità con nuovi collegamenti meccanici e dispositivi di accoppiamento per un periodo transitorio di 10 anni;
  • impone di considerare le nuove regole sul marchio e sul numero di omologazione CE;
  • rende decisiva la conformità alla direttiva 89/173/CEE come modificata ai fini dell'omologazione e della prima immissione in circolazione nei mercati nazionali.

Disposizioni principali

Aggiornamento tecnico degli allegati della direttiva 89/173/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II, IV e V della direttiva 89/173/CEE conformemente all'allegato della direttiva 2000/1/CE. Le modifiche riguardano la larghezza massima (da 2,50 m a 2,55 m nell'allegato I), le condizioni e i riferimenti di prova per i bracci inferiori e la tabella 6 dell'allegato II, nonché i requisiti sui collegamenti meccanici, sui dispositivi di accoppiamento, sulle figure tecniche e sui segni di omologazione negli allegati IV e V.

Regime di accettazione delle omologazioni e della prima messa in circolazione

L'articolo 2 stabilisce che, dal 1° luglio 2000, gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE, il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, né l'omologazione di portata nazionale, e non possono rifiutare la prima messa in circolazione, se i trattori sono conformi alla direttiva 89/173/CEE come modificata. Dal 1° gennaio 2001, gli Stati membri non possono più rilasciare quel documento per un tipo di trattore non conforme e possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale per i tipi non conformi.

Termine di recepimento e obblighi di notifica

L'articolo 3 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro e non oltre il 30 giugno 2000 e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 5 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Modifiche tecniche specifiche agli allegati

L'allegato introduce, tra l'altro: la sostituzione del riferimento a 'larghezza 2,50 m' con 'larghezza 2,55 m' nell'allegato I; una nuova frase e la sostituzione della figura 3 nell'allegato II, punto 2.3.2.7.1; la riduzione del valore 'a' da 50 a 40 nella tabella 6 dell'allegato II; l'inserimento nell'allegato IV di un nuovo punto 2.8 che consente, per 10 anni dalla data di applicazione della direttiva, l'uso di altri tipi di collegamenti meccanici e di accoppiamento autorizzati negli Stati membri senza invalidare l'omologazione CE del trattore, purché il montaggio non comprometta le omologazioni parziali; la nuova formulazione del punto 3.4.1 sui trattori con massa a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate; la sostituzione di figure e formule nelle appendici 1 e 2; l'aggiornamento dell'appendice 4 sul marchio di omologazione CE e dell'allegato V, punto 2.1.3, sul numero di omologazione CE e sull'asterisco di separazione.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione dei veicolimacchine agricolesicurezza dei prodottimercato interno

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