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Sentenza

Sentenza del 03/01/2019 n. 36 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava due recuperi IVA relativi agli anni 2002-2003. Il primo concerneva una nota di variazione emessa per una perdita su crediti, della quale l'Ufficio contestava la validità per mancata indicazione dell'operazione originaria e per assenza della prova dei presupposti di legge. Il secondo riguardava la detrazione dell'IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, ossia operazioni formalmente fatturate da una società interposta o cartiera, per le quali il legale rappresentante della contribuente era stato anche condannato penalmente. L'Ufficio contestava inoltre l'annullamento delle sanzioni IVA e la mancata pronuncia sulla loro autonomia rispetto ad altre sanzioni oggetto di conciliazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché l'Ufficio non aveva trascritto né indicato adeguatamente dove fosse reperibile la nota di variazione e, in sostanza, contestava un accertamento di fatto della CTR con uno strumento processuale non appropriato. Ha rigettato il terzo motivo, ritenendo che la CTR avesse implicitamente considerato autonome le sanzioni IVA rispetto alle altre sanzioni oggetto di conciliazione. Ha invece accolto il secondo motivo: in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'IVA pagata all'interposto fittizio non è detraibile, salvo che il contribuente dimostri la propria inconsapevolezza e l'uso della diligenza richiesta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriori accertamenti e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26, commi 1, 2 e 3

    La nota di variazione non può più essere emessa "dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile".

    La detrazione o il recupero dell'IVA tramite nota di variazione richiede la prova dell'operazione originaria e dei presupposti sostanziali e temporali previsti dalla norma. Nel caso concreto, tuttavia, il motivo dell'Ufficio è stato dichiarato inammissibile per carenze processuali e per avere contestato, con un motivo di violazione di legge, accertamenti di fatto.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1

    Il diritto alla detrazione IVA presuppone che l'imposta sia riferibile ad acquisti effettivi e inerenti all'attività del soggetto passivo; non può fondarsi su operazioni inesistenti.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7

    L'IVA indicata in fattura per operazioni inesistenti non attribuisce automaticamente il diritto alla detrazione. Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'imposta versata al soggetto interposto fittizio, anziché al reale cedente, non è detraibile, salvo la prova che il contribuente fosse inconsapevole della frode e avesse adottato la diligenza richiesta.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    La violazione di legge deve essere distinta dalla contestazione degli accertamenti di fatto. Quest'ultima deve essere proposta, nei limiti consentiti, mediante il motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo. Inoltre, il ricorso deve consentire alla Corte di verificare direttamente gli atti e i documenti sui quali si fonda.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione contiene una statuizione implicita logicamente incompatibile con la tesi della parte; nel caso concreto, l'annullamento delle sanzioni IVA implicava che esse fossero state considerate autonome rispetto alle altre sanzioni.

Massime di principio

  • Per detrarre l'IVA relativa a un'operazione soggettivamente inesistente non basta dimostrare che la prestazione o il bene siano stati effettivamente ricevuti: il contribuente deve anche dimostrare di non essere stato consapevole della frode e di avere adottato adeguate verifiche e cautele professionali.
  • Quando l'Amministrazione contesta una nota di variazione IVA, è necessario documentare chiaramente l'operazione originaria, la causa della variazione e il rispetto dei termini e delle condizioni previste dall'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.
  • Nel giudizio di cassazione non è possibile introdurre per la prima volta accertamenti di fatto non esaminati dai giudici di merito; inoltre, il ricorrente deve trascrivere o indicare con precisione gli atti e i documenti decisivi.
  • La condanna penale del rappresentante costituisce un elemento rilevante, ma ai fini della detrazione IVA occorre comunque valutare anche la posizione soggettiva del contribuente e la sua eventuale inconsapevolezza, insieme alla diligenza concretamente adottata.
  • L'annullamento delle sanzioni riferite a specifici recuperi IVA può essere autonomo rispetto ad altre sanzioni fiscali definite mediante conciliazione, se la decisione giudiziale lo stabilisce anche implicitamente.

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