Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 15625/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento in parte qua, del provvedimento di assegnazione del punteggio (reso visibile in data 30 novembre 2023) attribuito dalla Commissione di esame alla prova scritta del ricorrente nell''ambito del procedimento di selezione per l''assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità da inquadrare nell''area dei funzionari per attività tributaria, con particolare riferimento al punteggio relativo alla domanda n° 47 la cui risposta è stata erroneamente ritenuta non corretta.

Giustizia amministrativa202400771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: attribuzione del punteggio alla risposta del candidato al quesito n. 47 della prova scritta della selezione per l’assunzione di funzionari per attività tributaria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato, che aveva conseguito 22,45/30, superando la soglia minima di 21/30 ma senza collocarsi tra i vincitori, ha impugnato il punteggio attribuito alla risposta al quesito n. 47, sostenendo che la risposta da lui selezionata — secondo cui nelle società a responsabilità limitata è vietato il conferimento di beni in natura e prestazioni d’opera e servizi — non dovesse essere valutata come errata; l’Agenzia riteneva invece corretta la risposta che ammetteva il conferimento di tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, comprese le prestazioni d’opera o di servizi. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per mancata notifica ad almeno un controinteressato e per difetto di prova di resistenza, rilevando che l’eventuale incremento avrebbe portato il punteggio a 22,96, comunque inferiore a 23,20, attribuito all’ultimo vincitore, e ha contestato nel merito la fondatezza della censura. Dopo che il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha prospettato una possibile definizione in rito, il ricorrente ha dichiarato cessato il proprio interesse perché assunto a tempo indeterminato presso un’altra amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di essere stato assunto a tempo indeterminato presso un’altra amministrazione. Non ha quindi deciso nel merito la contestazione sulla risposta al quesito n. 47 né le eccezioni dell’Agenzia relative alla notifica ai controinteressati e alla prova di resistenza. Spese compensate per le peculiari caratteristiche della questione, anche in fatto.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso l’attribuzione di un punteggio concorsuale diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara che è venuto meno il proprio interesse alla decisione; nel caso deciso, il venir meno dell’interesse è stato ricondotto all’assunzione a tempo indeterminato presso un’altra amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.