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Sentenza

Sentenza n. 1564/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza a decreto ingiuntivo telematico esecutivo emesso dal Tribunale di Crotone

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ricorrente aveva promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Comune per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo telematico emesso dal Tribunale di Crotone, notificato e munito di dichiarazione di esecutorietà. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha notificato al Comune una dichiarazione di rinuncia al ricorso, successivamente depositata in giudizio. L’amministrazione intimata non si è costituita e non ha proposto opposizione alla rinuncia.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando che la rinuncia era stata notificata secondo le modalità previste dall’art. 84 c.p.a. e che non vi era stata opposizione dell’amministrazione intimata. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione e dell’esito del giudizio di ottemperanza. La sentenza dispone inoltre che sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, notificata alla parte costituita o intimata secondo le modalità previste, consente la definizione del giudizio quando non vi sia opposizione.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è applicata per dichiarare l’estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso non opposta.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, la rinuncia al ricorso notificata secondo le modalità previste dall’art. 84 c.p.a. e non opposta dalla parte intimata comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • In un giudizio di ottemperanza, la mancata costituzione dell’amministrazione intimata e la rinuncia non opposta al ricorso giustificano, in assenza di ulteriori ragioni, la mancata liquidazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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