Ordinanza n. 9/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. 0025523 del 2 settembre 2025, con il quale il Comune di Vieste ha rigettato la domanda di autorizzazione presentata da Cellnex Italia Spa, Zefiro Net e Vodafone Italia Spa e, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs 259/2003, per la “sostituzione di impianto di telefonia esistente e contestuale adeguamento tecnologico di preesistenti impianti di telefonia mobile in Loc. Intresiglio (foglio 7 p.lla 3100)” (doc. 1); - del provvedimento prot. 0025371 del 1° settembre 2025, con il quale il Comune di Vieste ha rigettato la domanda di autorizzazione paesaggistica presentata da Cellnex Italia Spa, Zefiro Net eVodafone Italia Spa relativa alla “sostituzione di impianto di telefonia esistente e contestuale adeguamento tecnologico di preesistenti impianti di telefonia mobile in Loc. Intresiglio (foglio 7 p.lla 3100)” (doc. 2); - della nota prot. 0009245 del 28 marzo 2025 (doc. 3), con la quale il Comune ha comunicato i motivi ostativi al rilascio della autorizzazione paesaggistica, alla luce del parere negativo della Commissione locale per il paesaggio; - del parere negativo della commissione locale per il paesaggio della seduta del 19 novembre 2024 per il quale: “l'opera risulta in contrasto con le misure di salvaguardia di cui agli art. 55 co. 2 lett. a2) e a8), art. 63 co. 2 lett. a2) e a6), art. 80 co. 2 lett. a2), art. 82 co. 2 lett. a2)” delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera del 16 febbraio 2015, n. 176; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi comunali relativi all'autorizzazione per la sostituzione e l'adeguamento tecnologico di un impianto di telefonia mobile e alla connessa autorizzazione paesaggistica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il diniego comunale dell'autorizzazione prevista dall'art. 44 del d.lgs. 259/2003 per la sostituzione di un impianto di telefonia esistente e l'adeguamento tecnologico di impianti preesistenti, nonché il diniego dell'autorizzazione paesaggistica, la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e il parere negativo della Commissione locale per il paesaggio. Il parere paesaggistico aveva ritenuto l'intervento contrastante con specifiche misure di salvaguardia delle NTA del PPTR. In sede istruttoria, la ricorrente ha controdedotto alle motivazioni del preavviso di diniego e ha chiesto la convocazione di una conferenza di servizi. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori motivi di legittimità dedotti né formula una valutazione definitiva sulla fondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo anzitutto meramente interlocutorie le osservazioni presentate dalla società in risposta al preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990 e alla richiesta di convocazione di una conferenza di servizi. Ha inoltre escluso la sussistenza di un pericolo di pregiudizio derivante dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, negando quindi il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare. L'ordinanza non definisce il merito delle censure contro i dinieghi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2003
“sostituzione di impianto di telefonia esistente e contestuale adeguamento tecnologico di preesistenti impianti di telefonia mobile in Loc. Intresiglio (foglio 7 p.lla 3100)”
La disposizione è indicata quale base normativa della domanda di autorizzazione per l'intervento sull'impianto di telefonia mobile; l'ordinanza cautelare non ne interpreta ulteriormente il contenuto.
art. 10-bis l. 241/1990
Il Comune ha comunicato il preavviso di diniego ai sensi della disposizione; il TAR qualifica come meramente interlocutorie le osservazioni presentate dalla società in risposta.
art. 55 c.p.a.
È la norma processuale richiamata per la domanda cautelare; la sospensione è stata negata per l'insussistenza del pericolo di pregiudizio.
art. 55 co. 13 c.p.a.
La disposizione è richiamata nel dispositivo quanto all'esecuzione dell'ordinanza da parte dell'amministrazione; il testo non offre ulteriori elementi interpretativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato richiede la sussistenza di un pericolo di pregiudizio derivante dalla sua esecuzione; in assenza di tale pericolo, la domanda cautelare deve essere respinta.
- Le osservazioni presentate dal privato in risposta al preavviso di diniego possono essere qualificate come meramente interlocutorie quando non risultino idonee, allo stato della cognizione cautelare, a superare le motivazioni ostative dell'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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