Cassazione Penale, Sentenza n. 29667/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile per omissione di atti d'ufficio relativi a controlli urbanistico-edilizi e alla mancata redazione di una relazione tecnica/sopralluogo e/o all'omessa adozione tempestiva di provvedimenti (ordinanze di demolizione/sospensione) nei confronti di immobili privi di titoli abilitativi. In sede di appello la condotta era stata riqualificata ai sensi dell'art. 328, comma 1, cod. pen. (omissione di atti d'ufficio "da compiere senza ritardo"), mentre il ricorrente contestava tale qualificazione, evidenziando che gli atti amministrativi in materia edilizia non rientrano tra quelli da compiere "senza ritardo" per "ragioni di giustizia, o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico, o di igiene e sanità", nonché che egli non era tra i soggetti obbligati dagli specifici obblighi previsti dall'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001; il ricorso denunciava inoltre profili di vizio motivazionale e violazione del diritto di difesa con riferimento alla riqualificazione in pejus e alla prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul primo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché "il fatto non sussiste". Il Collegio ha escluso che la condotta dell'imputato integrasse il reato previsto dall'art. 328, comma 1, cod. pen., rilevando che gli atti in materia urbanistico-edilizia (quali l'ordinanza di sospensione dei lavori o gli accertamenti di regolarità urbanistica) non rientrano tra gli atti che devono essere compiuti "senza ritardo" per ragioni inerenti all'attività giurisdizionale, al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria; perciò la riqualificazione operata in appello era errata e la condanna va annullata.
Norme richiamate
art. 328 cod. pen., comma 1
"da compiere senza ritardo per ragioni di giustizia, o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico, o di igiene e sanità"
La Corte interpreta questa norma come riferita esclusivamente ad atti autorizzati da una norma giuridica destinati alla pronta attuazione del diritto obiettivo e funzionali all'attività del giudice, del pubblico ministero o della polizia giudiziaria; non includono provvedimenti amministrativi cautelari in materia urbanistica (es. ordinanze di sospensione) emanati per finalità diverse.
art. 323 cod. pen.
Norma richiamata nel contesto della qualificazione originaria del fatto; la Cassazione non conferma la ricorrelazione in art. 328 e quindi esclude l'integrazione dell'omissione sancita da tale ultimo articolo.
art. 27 d.P.R. n. 380/2001
Rilevata come norma che definisce specifici obblighi nell'ambito dell'attività urbanistico-edilizia; la mancata appartenenza del ricorrente al novero dei soggetti cui incombevano gli obblighi è elemento rilevante a difesa.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma processuale citata dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte ha ritenuto assorbente il primo motivo e non ha disatteso profili formali invocati.
art. 546 cod. proc. pen.
Norma sul rito abbreviato; richiamata nelle censure relative alla motivazione e alla correttezza della valutazione probatoria e logica della sentenza impugnata.
art. 157 cod. pen.
Invocata nella discussione sulla prescrizione e sulla riqualificazione del reato in pejus; la decisione della Cassazione evita la problematica soggiacente annullando per "fatto non sussiste".
art. 521 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai poteri di riqualificazione in appello e al rispetto del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto però che la riqualificazione fosse infondata di fatto e di diritto.
art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Richiamata solo in ordine alle modalità di svolgimento dell'udienza (camere di consiglio in via telematica) e non rilevante per la decisione di merito.
Massime di principio
- La fattispecie di cui all'art. 328, comma 1, cod. pen. si applica solo agli atti "da compiere senza ritardo" quando tali atti siano espressamente destinati a far valere o attuare diritti obiettivi e/o a consentire l'attività dell'autorità giudiziaria, del pubblico ministero o della polizia giudiziaria; provvedimenti amministrativi edilizi cautelari (es. ordinanze di sospensione o demolizione) non rientrano automaticamente in questa categoria.
- Nella valutazione di omissione di atti d'ufficio è essenziale individuare la fonte normativa che impone l'obbligo e il tipo di finalità dell'atto: se l'obbligo deriva da una norma amministrativa con finalità di tutela urbanistica/paesaggistica, l'omissione non necessariamente integra l'art. 328 cod. pen.
- La corretta qualificazione giuridica del fatto è cruciale, anche per gli effetti sulla prescrizione; la riqualificazione in sede di appello non può fondarsi su un'errata interpretazione giuridica che trasformi un mero inadempimento amministrativo in omissione di atti "da compiere senza ritardo" a fini penali.
- In contenziosi simili va sempre verificato se l'imputato rientri fra i soggetti specificamente obbligati da norme come il d.P.R. n. 380/2001: l'assenza di tale obbligo personale può costituire valida difesa contro l'imputazione.
- La distinzione tra atti amministrativi cautelari e atti giudiziari o di indagine è determinante: gli atti aventi funzione preventiva/disciplinare amministrativa non sono, di regola, assimilabili a quelli "necessari senza ritardo" per ragioni di giustizia e quindi la loro omissione non integra automaticamente il reato di cui all'art. 328.
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