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Risoluzione

Risoluzione n. 135 del 6/12/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’esenzione IVA dell’art. 10, n. 22, DPR 633/1972 ha natura oggettiva e può applicarsi anche a prestazioni rese da un soggetto affidatario esterno, ma solo se si tratta di attività effettivamente proprie e tipiche della biblioteca. Nel caso della gestione di una biblioteca comunale, non tutte le attività descritte nell’istanza sono automaticamente esenti: occorre distinguere quelle riconducibili a raccolta, catalogazione, conservazione, archiviazione e consultazione da altre attività di natura diversa.

IVA esente per alcune prestazioni proprie delle biblioteche affidate a terzi

Esenzione IVA per le prestazioni proprie delle biblioteche

La risoluzione affronta il tema dell’applicabilità dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, n. 22, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione al servizio di gestione di una biblioteca comunale affidato a una cooperativa. L’Agenzia delle Entrate precisa che la norma ha natura oggettiva, ma richiede comunque che le attività rese rientrino effettivamente tra quelle proprie delle biblioteche.

Quesito prospettato

La società cooperativa Alfa, aggiudicataria dell’appalto per la gestione del servizio di biblioteca comunale, svolge attività di:

  • informazione e orientamento;
  • prestito libri;
  • gestione e conservazione del patrimonio librario;
  • gestione amministrativa;
  • promozione e valorizzazione del servizio bibliotecario;
  • collaborazione alle iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura.

La società chiede se tale attività di gestione, resa nei confronti del Comune, possa essere considerata operazione esente da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 22, del d.P.R. n. 633/1972.

Soluzione interpretativa del contribuente

L’istante sostiene che l’attività sia esente in quanto la disposizione ha carattere oggettivo. A sostegno richiama i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 1 dell’8 gennaio 2002, relativa alle prestazioni rese nell’ambito delle case di riposo ai sensi del n. 21 dello stesso art. 10.

Natura oggettiva dell’esenzione

L’Agenzia richiama il contenuto dell’art. 10, n. 22, che esenta da IVA:

  • le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili;
  • nonché quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili.

L’Amministrazione osserva, in coerenza con precedenti risoluzioni in materia di musei e mostre, che la disposizione ha valenza oggettiva: l’esenzione si applica indipendentemente dal soggetto che effettua la prestazione. Ne consegue che:

  • non rileva la natura giuridica del soggetto esecutore;
  • non è determinante il soggetto destinatario della prestazione;
  • l’esenzione può operare sia quando le prestazioni sono rese direttamente sia quando sono affidate indirettamente a terzi.

Limiti applicativi: occorre verificare la tipologia concreta delle prestazioni

Pur riconoscendo la natura oggettiva della norma, l’Agenzia precisa che nel caso concreto occorre accertare se le prestazioni rese dall’affidataria siano davvero "prestazioni proprie delle biblioteche".

A tal fine richiama l’art. 101 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 41, che definisce le biblioteche come strutture permanenti che raccolgono e conservano un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, assicurandone la consultazione per promuovere lettura e studio.

Prestazioni tipiche delle biblioteche

Secondo la risoluzione, possono qualificarsi come prestazioni proprie, cioè tipiche, delle biblioteche:

  • raccolta;
  • catalogazione;
  • conservazione;
  • archiviazione;
  • consultazione, anche su supporto informatico;
  • di libri o di altro materiale utile per finalità di studio e ricerca.

Restano invece escluse dall’ambito dell’esenzione le attività diverse da quelle indicate.

Esito sul caso concreto

L’Agenzia conclude che non tutte le prestazioni rese dalla cooperativa affidataria della gestione della biblioteca, come descritte nell’istanza, possono essere considerate in via generale prestazioni proprie delle biblioteche. Di conseguenza, possono beneficiare dell’esenzione IVA solo le attività che realizzino di fatto funzioni tipiche della biblioteca.

Per consentire l’applicazione corretta del regime, tali attività devono inoltre essere:

  • distintamente individuate;
  • separatamente considerate ai fini della determinazione del corrispettivo.

Chiusura procedurale

La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, su istanza di interpello presentata dalla Direzione Regionale.

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