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Risoluzione

Risoluzione n. 138 del 13/12/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, ai fini IRAP, sono deducibili i costi per il personale impiegato nella ricerca e sviluppo anche se assunto, distaccato, titolare di borse di studio o di contratti di collaborazione, purché ricorrano le condizioni previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 e, per le borse di studio, non operi l’esclusione dell’art. 10. Viene confermata l’irrilevanza della tipologia contrattuale ai fini dell’agevolazione, già affermata dalla prassi precedente.

Deduzione IRAP dei costi per personale addetto alla ricerca e sviluppo

Deduzione IRAP dei costi del personale addetto alla ricerca e sviluppo

La risoluzione affronta il quesito di un Consorzio Nazionale Interuniversitario, ente non commerciale, che svolge attività di promozione e coordinamento di ricerche scientifiche e applicative. Il documento chiarisce l’ambito applicativo dell’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446/1997 in relazione ai costi del personale impiegato nella ricerca e sviluppo, con riferimento a diverse tipologie di rapporto di lavoro e collaborazione.

Contesto normativo e interpretazione generale

L’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446/1997 consente, per i soggetti ivi indicati, la deduzione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, compresi quelli sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per programmi comuni di ricerca e sviluppo. La deduzione è subordinata all’attestazione di effettività dei costi da parte dei soggetti previsti dalla norma.

La risoluzione richiama la circolare n. 13/E del 5 aprile 2005, che ha precisato come l’agevolazione riguardi sia la ricerca di base sia la ricerca applicata e sviluppo, intendendo per queste ultime le attività finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto. Richiama inoltre la risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2006, che ha chiarito la ratio della disposizione: agevolare il settore della ricerca a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata.

Tipologie di personale esaminate

Il Consorzio aveva indicato cinque possibili forme di impiego del personale:

  • assunzione con contratto a tempo determinato o indeterminato;
  • distacco da enti pubblici o soggetti privati con contratto oneroso e rimborso dei costi sostenuti dal distaccante;
  • borse di studio finalizzate a specifici temi di ricerca;
  • contratti di collaborazione a progetto;
  • contratti di collaborazione occasionale con obiettivo specifico.

L’istanza chiedeva se tutti questi costi potessero rientrare tra i “costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo” deducibili ai fini IRAP.

Personale assunto alle dipendenze del Consorzio

Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato e impiegato nella ricerca e sviluppo, la risoluzione ritiene ammessa la deduzione dalla base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446/1997.

Personale distaccato da altri enti o soggetti privati

La risoluzione richiama l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, secondo cui:

  • per il soggetto distaccante, gli importi recuperati a titolo di oneri del personale distaccato non concorrono alla base imponibile;
  • per il soggetto distaccatario, tali importi sono in via generale costi relativi al personale e quindi non deducibili.

Tuttavia, se il personale distaccato è addetto alla ricerca e sviluppo, opera la deroga dell’art. 11, comma 1, lett. a), e i relativi costi possono essere dedotti dal distaccatario. Pertanto, il Consorzio può dedurre anche i costi relativi al personale distaccato impiegato nel settore della ricerca e sviluppo.

Borse di studio finalizzate alla ricerca

Per le somme corrisposte a titolo di borse di studio, la risoluzione richiama l’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, applicabile agli enti privati non commerciali, che esclude in ogni caso dalla base imponibile talune somme di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR, relative a borse di studio o assegni.

Viene precisato che tale disciplina generale non si applica automaticamente alle borse di studio specificamente destinate alla ricerca e sviluppo, le quali, se non già escluse dalla base imponibile ai sensi dell’art. 10, comma 1, possono essere dedotte in base all’art. 11, comma 1, lett. a). Nel caso concreto, dunque, le borse di studio finalizzate a specifici temi di ricerca risultano deducibili, a condizione che non rientrino tra quelle escluse dalla base imponibile IRAP.

Contratti di collaborazione a progetto

La risoluzione conferma la deducibilità dei costi sostenuti per contratti di collaborazione a progetto stipulati con personale addetto alla ricerca e sviluppo. Il chiarimento si fonda sulla risoluzione n. 57/E del 2006, secondo cui l’agevolazione si applica anche ai costi relativi agli addetti alla ricerca e sviluppo che operano sulla base di rapporti di collaborazione.

Contratti di collaborazione occasionale

Anche i costi derivanti da contratti di collaborazione occasionale stipulati con personale addetto alla ricerca e sviluppo sono considerati deducibili, purché siano finalizzati alla realizzazione di uno specifico e puntuale obiettivo. La deducibilità è dunque riconosciuta anche per questa tipologia di rapporto, in coerenza con l’impostazione già espressa nella precedente prassi.

Principio conclusivo

La conclusione della risoluzione è favorevole al contribuente: ai fini IRAP, il Consorzio può dedurre i costi riferiti a tutte le tipologie di personale indicate, sempre che il personale sia effettivamente addetto alla ricerca e sviluppo e che, per le borse di studio, non operi l’esclusione prevista dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997. La tipologia contrattuale, di per sé, non preclude la deduzione.

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