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Risoluzione

Risoluzione n. 140 del 14/12/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo può spettare a chi, nel triennio precedente, ha svolto solo attività agricola nei limiti del reddito agrario; l’istanza però è dichiarata inammissibile perché presentata dopo l’avvio dell’attività. Restano necessari tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa e dal provvedimento attuativo.

Regime agevolato nuove iniziative e precedente attività agricola

Regime agevolato per nuove iniziative e attività agricola precedente

La risoluzione esamina il rapporto tra il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo, previsto dall’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una precedente attività agricola svolta da una persona fisica. Il documento chiarisce sia un profilo procedurale di ammissibilità dell’interpello, sia il merito della possibilità di accedere al beneficio.

Quesito presentato

Il contribuente svolge attività di agricoltore e intende iniziare, insieme a quella agricola, l’attività di intermediazione di macchinari elettromedicali. Chiede se, per la nuova attività, possa applicare il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali previsto dall’articolo 13 della legge n. 388 del 2000.

Posizione del contribuente

Il contribuente ritiene di poter fruire del regime agevolato per la nuova attività, sostenendo che l’attività già esercitata è agricola e non commerciale. Richiama in particolare i limiti dell’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, per affermare che la precedente attività non costituirebbe ostacolo all’agevolazione.

Inammissibilità dell’interpello

L’Agenzia delle Entrate rileva in via preliminare l’inammissibilità dell’interpello. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, l’istanza deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello. Nel caso concreto tale condizione non è rispettata, poiché l’interpellante ha già avviato dal 1 agosto 2006 l’attività di intermediazione di apparecchiature elettromedicali e ha dichiarato di avvalersi del regime agevolato.

Esame del merito in via di consulenza

Pur dichiarando l’interpello inammissibile, l’Agenzia formula comunque un parere di merito, precisando che non produce gli effetti tipici dell’interpello ex articolo 11, commi 2 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ma è riconducibile all’attività di consulenza giuridica richiamata dalla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.

Presupposti del regime agevolato

L’articolo 13, comma 1, della legge n. 388 del 2000 consente alle persone fisiche che intraprendono un’attività artistica, professionale o d’impresa di avvalersi, per il periodo d’imposta di inizio e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato con imposta sostitutiva dell’IRPEF. Il beneficio è subordinato alle condizioni indicate dal comma 2 del medesimo articolo. In particolare, la lettera a) richiede che il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.

Significato del requisito di novità

La risoluzione richiama la circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001, secondo cui la norma mira a incentivare l’intrapresa economica delle persone fisiche, sostenendole nei primi anni di attività, caratterizzati normalmente da costi iniziali elevati e da un ridotto volume d’affari. Il carattere della novità è quindi essenziale per accedere al regime.

Secondo l’Agenzia, possono beneficiare del regime solo i soggetti che, nel triennio precedente l’inizio della nuova attività, non abbiano svolto attività di lavoro autonomo o di impresa in generale. Il riferimento va inteso, in termini fiscali, alle attività produttive di reddito di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR o di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR.

Rapporto con l’attività agricola

L’Agenzia distingue l’attività agricola che produce reddito agrario dall’attività che genera reddito d’impresa. L’attività agricola dell’interpellante, nei limiti dell’articolo 32 del TUIR, produce reddito agrario, cioè la parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio di attività agricola entro la potenzialità del terreno.

Producono invece reddito d’impresa gli imprenditori agricoli che superano i limiti stabiliti dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del TUIR; in tali casi il reddito deriva dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 55 del TUIR.

Conclusione sul diritto al regime

L’Agenzia ritiene applicabile il regime agevolato di cui all’articolo 13 della legge n. 388 del 2000 ai contribuenti che, nel triennio precedente, abbiano svolto soltanto un’attività produttiva di reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del TUIR, nei limiti ivi stabiliti. Ne consegue che la precedente attività agricola, se contenuta entro tali limiti e non trasformata in reddito d’impresa, non preclude di per sé l’accesso al beneficio per la nuova attività.

Ulteriori condizioni da verificare

La risoluzione precisa che, per fruire del regime, devono comunque sussistere tutti gli altri requisiti previsti:

  • dall’articolo 13 della legge n. 388 del 2000;
  • dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2001, contenente le disposizioni di attuazione dell’articolo 13.

Effetti della risposta

La risposta è resa dalla Direzione centrale normativa e contenzioso, su interpello presentato alla Direzione regionale del Veneto, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209. Tuttavia, per effetto dell’inammissibilità dell’istanza, il parere reso nel merito non ha gli effetti tipici dell’interpello.

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