Risoluzione n. 139 del 13/12/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che ai fini IRAP sono deducibili le spese per disabili anche se riferite a contratti non tipici, purché sia comprovata e indicata la condizione di disabilità; nel caso di co.co.co. la deduzione non spetta se lo stato di disabile non risulta dal contratto, mentre è ammessa per borse-lavoro e tirocini finalizzati all’assunzione se collegati allo stato di disabilità accertato. Viene inoltre indicato dove riportare tali spese nel quadro IQ del modello IRAP.
Deducibilità IRAP di somme per disabili prima dell'assunzione e compilazione quadro IQ
Deducibilità IRAP delle spese per lavoratori disabili
La risoluzione affronta un interpello dell’Università degli studi Beta in merito alla deducibilità, ai fini IRAP, di somme corrisposte a soggetti disabili prima dell’assunzione in servizio. Il chiarimento riguarda sia i compensi erogati nell’ambito di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sia le borse-lavoro riconosciute per tirocini finalizzati all’assunzione.
Quesito posto dall’istante
L’istante chiede se possano essere dedotte dalla base imponibile IRAP le somme corrisposte a soggetti disabili:
- in base a contratti di collaborazione coordinata e continuativa, quando dal contratto non risulti lo stato di disabile;
- a titolo di borse-lavoro per tirocini finalizzati all’assunzione, attivati tramite convenzione con la Provincia.
Viene inoltre richiesto un chiarimento sulla corretta compilazione del quadro IQ della dichiarazione IRAP.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L’Università ritiene che le somme corrisposte prima dell’assunzione, sia per contratti di collaborazione coordinata e continuativa sia per borse-lavoro, siano deducibili perché qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’articolo 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui nella determinazione della base imponibile IRAP sono deducibili, tra l’altro, le spese relative ai disabili.
La disposizione è letta nel senso che:
- la norma prevede la deducibilità di specifiche spese, incluse quelle per soggetti disabili;
- non viene richiamata alcuna tipologia contrattuale particolare;
- ai fini dell’agevolazione rileva la sussistenza della condizione di disabile in capo al lavoratore.
La risoluzione richiama anche la precedente risoluzione n. 64/E del 16 maggio 2006, nella quale era stato chiarito che la finalità della deduzione è ridurre il costo del lavoro e favorire l’inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro dei soggetti disabili.
Per l’individuazione dei disabili rilevanti, si fa riferimento:
- all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore di tale legge, alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
È inoltre necessario che la minorazione sia riconosciuta dagli organi competenti secondo le disposizioni delle citate leggi.
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa
L’Agenzia precisa che la tipologia contrattuale, in sé, non è decisiva per la deducibilità IRAP delle spese sostenute per lavoratori disabili.
Tuttavia, in coerenza con la finalità della norma, il contratto di collaborazione deve essere coerente con l’inserimento del disabile nel mondo del lavoro e la condizione di minorazione deve risultare dal contratto stesso.
Ne consegue che:
- se dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa non emerge lo stato di disabilità del lavoratore, la deduzione non può essere applicata;
- resta fermo quanto chiarito nella risoluzione n. 64/E del 2006 per l’ipotesi in cui la disabilità sopravvenga nel corso del rapporto.
Borse-lavoro e tirocini finalizzati all’assunzione
Per le borse-lavoro corrisposte nell’ambito di tirocini finalizzati all’assunzione, l’Agenzia richiama la legge n. 68 del 1999, in particolare:
- l’articolo 7, comma 1, che consente l’assunzione anche tramite convenzioni;
- l’articolo 11, commi 1 e 2, che prevede convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo dei disabili e contempla tra le modalità possibili anche lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento;
- l’articolo 13, comma 3, che riconosce il tirocinio finalizzato all’assunzione, fino a dodici mesi rinnovabili una sola volta, quale modalità che assolve l’obbligo di assunzione per la durata relativa.
Da ciò l’Agenzia conclude che il tirocinio finalizzato all’assunzione è compatibile con la deduzione IRAP delle somme corrisposte a titolo di borsa-lavoro, purché:
- il tirocinio sia costituito in ragione dello stato di disabilità;
- la disabilità sia accertata dagli organi competenti ai sensi della legge n. 68 del 1999.
Compilazione del modello IRAP
Per le spese relative ai lavoratori disabili deducibili secondo i criteri indicati, l’Agenzia indica la collocazione nel modello di dichiarazione IRAP:
- sezione I: "Attività istituzionali";
- rigo IQ2: "Deduzioni";
- seconda colonna: "Spese apprendisti e disabili".
Conclusione operativa
In sintesi, la risoluzione conferma la deducibilità IRAP delle spese per disabili quando la relativa condizione sia accertata e rilevi nel rapporto o nel tirocinio. La deduzione non spetta, invece, per contratti di collaborazione nei quali lo stato di disabilità non risulti espressamente, mentre è ammessa per borse-lavoro con tirocinio finalizzato all’assunzione se il percorso è legato alla disabilità riconosciuta.
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