Risoluzione n. 137 del 13/12/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’attività di ricerca e selezione del personale, quando resa a soggetti domiciliati o stabiliti fuori dall’Unione europea, non è rilevante ai fini IVA perché qualificabile come prestazione complessa di consulenza tecnica, ai sensi dell’art. 7 del DPR 633/1972 e della definizione del DLgs 276/2003.
Territorialità IVA per attività di ricerca e selezione del personale resa a operatori extra UE
Territorialità IVA delle prestazioni di ricerca e selezione del personale
La risoluzione esamina il trattamento IVA dell’attività di ricerca e selezione del personale svolta da una società autorizzata e iscritta nell’Albo delle agenzie per il lavoro. Il chiarimento riguarda in particolare le prestazioni rese a operatori economici domiciliati fuori dall’Unione europea e conclude per la non rilevanza ai fini IVA per difetto del requisito territoriale.
Quesito posto dalla società
La società istante svolge principalmente attività di ricerca e selezione del personale, autorizzata dal Ministero del Lavoro e iscritta nella sezione IV dell’Albo delle agenzie per il lavoro. L’attività è descritta come un processo articolato in più fasi:
- individuazione di un campione di profili adeguato alle esigenze del cliente;
- pre-screening telefonico dei candidati;
- colloqui diretti con i candidati selezionati;
- redazione di report da inviare ai clienti;
- organizzazione di incontri tra candidati e clienti;
- assistenza ai clienti nelle successive fasi fino all’individuazione del candidato e al suo inserimento.
La società chiede quale sia il corretto trattamento IVA di tale attività quando sia resa a operatori economici domiciliati fuori dall’Unione europea.
Tesi prospettata dall’istante
Secondo l’istante, l’attività descritta costituirebbe una prestazione di consulenza tecnica, in quanto caratterizzata da una valutazione prevalentemente soggettiva. In questa prospettiva, le prestazioni rese a operatori commerciali domiciliati fuori dall’Unione europea sarebbero esenti da IVA, indipendentemente dal luogo di utilizzo, ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lettere d) e f), del DPR n. 633/1972.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate sulla nozione di consulenza
L’Agenzia richiama i propri precedenti chiarimenti secondo cui sono prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale quelle che si concretano in giudizi, precisazioni, chiarimenti e pareri, nelle quali assume rilievo prevalente la valutazione soggettiva del prestatore. Vengono richiamate, tra le altre, le risoluzioni n. 153 del 2002 e n. 122 del 2005.
Solo tali prestazioni, se rese a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non rilevano ai fini IVA per carenza del requisito territoriale, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera f), del DPR n. 633 del 1972.
Chiarimento sul criterio di utilizzo
La risoluzione richiama anche la Circolare n. 10 del 2005, secondo cui, nelle ipotesi di consulenza e assistenza tecnica o legale rese a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, le operazioni non sono imponibili ai fini IVA “senza che possa essere invocato, come ulteriore criterio di attrazione a tassazione, quello dell’utilizzo nel territorio dello Stato”.
Qualificazione dell’attività di ricerca e selezione del personale
Per il caso concreto, la Direzione valorizza anche la definizione normativa di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), del DLgs n. 276 del 2003, che qualifica la “ricerca e selezione del personale” come attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell’organizzazione committente, attraverso l’individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative.
La definizione comprende, tra l’altro:
- analisi del contesto organizzativo del committente;
- individuazione e definizione delle esigenze;
- definizione del profilo di competenze e capacità della candidatura ideale;
- pianificazione e realizzazione della ricerca tramite più canali di reclutamento;
- valutazione delle candidature con appropriati strumenti selettivi;
- formazione della rosa dei candidati più idonei;
- progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo;
- assistenza nella fase di inserimento;
- verifica e valutazione dell’inserimento e del potenziale dei candidati.
Conclusione dell’Amministrazione finanziaria
L’Agenzia ritiene che la prestazione in esame, essendo complessa e riconducibile alla definizione di ricerca e selezione del personale prevista dal DLgs n. 276 del 2003, integri un’attività di consulenza tecnica. Di conseguenza, se resa a un soggetto domiciliato o stabilito fuori dell’Unione europea, essa non è rilevante ai fini IVA per difetto del requisito territoriale.
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