Risoluzione n. 141 del 14/12/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione disciplina le modalità di versamento, in caso di mancato addebito, delle somme riscosse dai rivenditori convenzionati di generi di monopolio e valori bollati per il contributo unificato. Stabilisce i codici tributo da usare nel modello F24 per il riversamento delle somme, dei relativi interessi e delle commissioni dovute all’Agenzia.
Riversamento del contributo unificato da parte degli intermediari
Contributo unificato: riversamento delle somme riscosse dagli intermediari
La risoluzione interviene sulle modalità di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, con particolare riguardo ai casi di mancato addebito delle somme incassate dai rivenditori di generi di monopolio e valori bollati convenzionati. Il documento individua i codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il riversamento delle somme riscosse, dei relativi interessi e dei costi sostenuti dall’Agenzia per l’operazione di addebito.
Quadro normativo di riferimento
Viene richiamato l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, che disciplina le modalità di versamento del contributo unificato mediante:
- modello F23;
- conto corrente postale;
- versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
Si richiama inoltre l’articolo 2 del medesimo decreto, che prevede che i rapporti tra gli intermediari della riscossione di cui alla lettera c) e il Ministero delle finanze siano regolati da apposita convenzione. La convenzione richiamata disciplina, all’articolo 7, comma 2, le modalità di riversamento delle somme riscosse e, al comma 4, prevede che in caso di mancato addebito i versamenti tardivi possano essere effettuati anche con modalità di pagamento individuate dall’Agenzia.
Modalità di riversamento in caso di mancato addebito
Per consentire il riversamento delle somme riscosse e dei relativi interessi, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i rivenditori convenzionati devono compilare il modello F24 indicando specifici codici tributo.
I codici tributo individuati sono:
- 941S: “Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel territorio della Regione Siciliana a titolo di contributo unificato per le spese di giustizia e dei relativi interessi”;
- 941T: “Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel restante territorio nazionale a titolo di contributo unificato per le spese di giustizia e dei relativi interessi”.
Indicazioni di compilazione del modello F24
I codici tributo 941S e 941T devono essere indicati:
- nella sezione Erario;
- esclusivamente in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a debito versati”;
- con indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno in cui si effettua il versamento, espresso nella forma “AAAA”.
Commissioni per riversamento intermediari
Per il versamento dei costi sostenuti dall’Agenzia per l’operazione di addebito, i rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati devono utilizzare il codice tributo TABF, denominato “Commissioni per riversamento intermediari”. Anche tale codice va indicato esclusivamente nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme esposte nella colonna “importo a debito versati”.
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