Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 136 del 6/12/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 136/2006 chiarisce che, nelle partecipazioni in società di persone intestate a una società fiduciaria, il reddito è imputabile ai fiducianti e non alla fiduciaria. I fiducianti persone fisiche devono indicare il reddito nel quadro RH del modello Unico PF con i dati della società partecipata; la fiduciaria comunica i soci effettivi e può usare il quadro SK per la corretta attribuzione, restando ferma la facoltà dell’Amministrazione di richiedere i dati identificativi ex art. 32 DPR 600/1973.

Interpello su imputazione dei redditi di partecipazioni intestate fiduciariamente e obblighi dichiarativi

Risoluzione n. 136 del 7 dicembre 2006 - intestazione fiduciaria e imputazione dei redditi

La risoluzione affronta il regime fiscale delle partecipazioni in società di persone intestate fiduciariamente a una società fiduciaria e i conseguenti obblighi di comunicazione e dichiarazione. Il chiarimento riguarda in particolare la corretta imputazione dei redditi ai fiducianti e i modelli/quadranti da utilizzare.

Quesito presentato

La società Alfa Srl, fiduciaria ex legge 23 novembre 1939, n. 1966 e regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, intesta a proprio nome, per conto di clienti fiducianti, quote di società di persone di cui all’art. 5, comma 1, TUIR, in particolare quote di accomandanti in società in accomandita semplice.

L’istante chiede:

  • con quale strumento comunicare all’Amministrazione finanziaria i dati identificativi dei fiducianti;
  • se i redditi, le perdite, le ritenute e i crediti d’imposta formalmente imputati alla fiduciaria debbano invece essere fiscalmente imputati ai fiducianti;
  • quali quadri del modello Unico debbano compilare i fiducianti persone fisiche non esercenti arti o professioni né impresa.

Soluzione prospettata dal contribuente

Secondo la società istante:

  • la società partecipata dovrebbe indicare nel modello Unico Società di Persone, quadro RK, la fiduciaria come socio al quale imputare redditi e perdite;
  • la fiduciaria dovrebbe poi indicare i fiducianti nel modello 770, quadro SK, per imputare loro i componenti reddituali.

Per i fiducianti persone fisiche, la società ritiene che nel modello Unico Persone Fisiche, quadro RH, possano essere indicati i dati della società fiduciaria anziché quelli della società partecipata, per preservare l’anonimato dell’intestazione fiduciaria verso i terzi.

La medesima impostazione viene proposta anche per i redditi imputati ai sensi dell’art. 116 TUIR e per altri casi in cui la fiduciaria sia interposta tra erogante e beneficiario.

Principio generale richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama il principio secondo cui l’intestazione fiduciaria non modifica il soggetto passivo d’imposta, che resta il fiduciante. Vengono richiamati, tra gli altri:

  • circolare Ministero delle Finanze n. 16 del 10 maggio 1985;
  • risoluzione n. 133/E dell’8 ottobre 1999;
  • circolare Agenzia delle Entrate n. 49/E del 22 novembre 2004.

Viene ribadito che, nel rapporto fiduciario, la società fiduciaria dispone dei beni nell’interesse del socio fiduciante entro i limiti del mandato, e che i fiducianti devono essere considerati gli effettivi proprietari dei beni formalmente intestati alla fiduciaria.

Impostazione civilistica e fiscale richiamata

La risoluzione valorizza la prevalenza della titolarità effettiva rispetto a quella apparente, osservando che:

  • la società fiduciaria è fiscalmente trasparente nei rapporti tra socio fiduciante e Amministrazione finanziaria;
  • il legislatore, anche in ambito civilistico, distingue tra proprietà e intestazione;
  • l’art. 1, ultimo comma, del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 prevede l’obbligo per le società fiduciarie di dichiarare le generalità degli effettivi proprietari dei titoli azionari intestati a proprio nome e appartenenti a terzi.

La risoluzione richiama inoltre l’art. 1, comma 1, del DM 4 febbraio 1998 e l’art. 9 della legge n. 1745 del 1962, che impongono la comunicazione dei nomi degli effettivi proprietari delle azioni intestate alla fiduciaria sulle quali siano stati riscossi utili.

Implicazioni per le partecipazioni in società di persone

L’Agenzia afferma che i fiducianti sono i soggetti cui deve essere imputato il reddito distribuito dalla società partecipata, in quanto effettivi possessori del reddito derivante dalla partecipazione formalmente intestata alla fiduciaria.

Con specifico riferimento alle partecipazioni in società di persone intestate fiduciariamente, viene osservato che il rapporto fiduciario è normalmente configurabile quando la partecipazione riguarda il solo capitale e non comporta responsabilità illimitata o ingerenza nella gestione; ciò vale, in particolare, per le partecipazioni di soci accomandanti in società in accomandita semplice.

Ne consegue che:

  • il reddito delle società di persone partecipate tramite rapporto fiduciario deve essere imputato ai fiducianti;
  • la fiduciaria non è il soggetto cui attribuire sostanzialmente tali redditi.

Indicazioni dichiarative per i fiducianti persone fisiche

Per i fiducianti persone fisiche non esercenti attività d’impresa o professionale, l’Agenzia stabilisce che essi devono dichiarare il reddito di partecipazione nel modello Unico Persone Fisiche, quadro RH.

In tale quadro devono essere indicati i dati identificativi della società partecipata e non quelli della società fiduciaria, poiché lo schermo fiduciario rileva nei rapporti con i terzi per la società partecipata e non per il socio.

Adempimenti della società partecipata e della fiduciaria

La società partecipata può indicare i dati della società fiduciaria nel quadro RK del modello Unico Società di Persone, in luogo di quelli dei fiducianti.

La società fiduciaria deve a sua volta indicare i nominativi degli effettivi partecipanti alla società di persone e i redditi ad essi attribuiti.

L’Agenzia precisa che:

  • non può essere utilizzata la prima sezione del quadro SK, perché destinata agli utili da partecipazione in società di capitali e non al reddito d’impresa;
  • può invece essere utilizzata la sezione del quadro SK prevista per le fiduciarie che indicano i fiducianti che abbiano optato per la trasparenza ai sensi degli artt. 115 e 116 TUIR, ossia i righi SK8 e SK9.

Tale sezione viene considerata idonea anche per la corretta attribuzione del reddito d’impresa prodotto da società di persone e imputato ai soci accomandanti.

Poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria

La risoluzione conclude ricordando che l’Amministrazione finanziaria conserva la facoltà di richiedere alla società fiduciaria i dati identificativi dei soci effettivi ai sensi dell’art. 32, primo comma, n. 7, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Esito della risposta

In sintesi, la risoluzione afferma che:

  • i redditi derivanti da partecipazioni in società di persone intestate fiduciariamente sono imputati ai fiducianti;
  • i fiducianti persone fisiche dichiarano tali redditi nel quadro RH del modello Unico PF, indicando la società partecipata;
  • la fiduciaria può gestire la comunicazione dei dati dei soci effettivi tramite il quadro SK, secondo le modalità richiamate dalla prassi;
  • resta impregiudicata la potestà di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.