Sentenza n. 458/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 2829 del 2025: per l'ottemperanza del Ministero alla sentenza n. 2605/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino sez. Lavoro per il riconoscimento della “Carta del docente”. quanto al ricorso n. 2833 del 2025: per l'ottemperanza alla sentenza n. 2212/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino sez. Lavoro; per il riconoscimento della “Carta del docente”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione, di sentenze del Tribunale ordinario di Torino che riconoscevano il diritto alla Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Sono stati proposti due ricorsi per ottemperanza, riuniti per identità di motivazione e dispositivo, al fine di ottenere l'esecuzione di due sentenze del Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, relative al riconoscimento della Carta del docente. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione aveva adempiuto a quanto stabilito dai titoli giudiziali. L'adempimento è intervenuto successivamente alla proposizione dei ricorsi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'Amministrazione ha dato esecuzione alle sentenze oggetto dei giudizi di ottemperanza. Ha tuttavia posto le spese a carico dell'Amministrazione, rilevando che l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione dei ricorsi. Per ciascun ricorso sono state liquidate complessivamente spese professionali pari a € 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché la refusione del contributo unificato alle condizioni di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale durante il giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adempimento sopravvenuto dell'Amministrazione non esclude la condanna alle spese se l'esecuzione del titolo è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza; le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
- La riunione di ricorsi per ottemperanza con identica motivazione e dispositivo può essere disposta per ragioni organizzative e di speditezza senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né incidere sulla distinta liquidazione delle spese.
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