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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13410/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta per più episodi di cessione di stupefacenti (cocaina, crack, hashish) e ricettazione. Il ricorrente ha articolato due motivi: 1) censura per presunta errata applicazione dell'art. 273 c.p.p. e motivazione illogica nella parte in cui non sarebbe stato annullato il provvedimento rispetto alle condotte ascritte successivamente al 28/05/2023, deducendo che gli appuntamenti riferiti nelle informazioni si riferivano a un numero di telefono sequestrato il 28/05/2023; 2) censura per errata applicazione e falsa applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., sostenendo l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione (stante la pregressa misura meno afflittiva rispettata) e la mancata proporzionalità/adeguatezza della custodia cautelare in carcere rispetto a misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché relativo a questioni non previamente dedotte in sede di riesame, in applicazione del principio devolutivo; inoltre il giudice ha ritenuto che la datazione delle condotte era stata valutata congruamente dal Tribunale del riesame e che la gravità indiziaria sussisteva. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato che il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità, numerosità e ripetitività delle cessioni anche se compiute in passato e che l'attualità del pericolo non va confusa con l'imminenza di un nuovo reato. Il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la prognosi negativa circa l'attitudine del ricorrente al rispetto di misure meno afflittive e la non idoneità degli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico) a interrompere i contatti con la rete di fornitori e acquirenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73, commi 1 e 4

    art.73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale penale che disciplina le condotte di traffico/cessione di sostanze stupefacenti ritenute ascritte al ricorrente; la pronuncia si fonda sulle imputazioni formulate ai sensi di tale norma

  • codice di procedura penale, art.273, comma 1

    Richiamato dal ricorrente come presunta base di errore, la Corte ha ritenuto la questione inammissibile perché non oggetto del giudizio di riesame; in pratica è stato applicato il principio che questioni non devolute al giudice del riesame non possono essere vagliate in Cassazione

  • codice di procedura penale, art.274, comma 1, lett. c)

    art.274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Dispositivo relativo alle esigenze cautelari, in particolare al pericolo di reiterazione del reato; la Corte conferma che il pericolo di reiterazione può essere legittimamente desunto dalle modalità, dalla numerosità e dalla ripetitività delle condotte anche se risalenti nel tempo

  • codice di procedura penale, artt.274 e 275

    Articoli che regolano i presupposti e la scelta delle misure cautelari personali; la sentenza richiama che la valutazione circa la proporzionalità e l'adeguatezza della misura è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se logicamente motivata

  • codice di procedura penale, art.606, comma 3

    Principio devolutivo: in sede di giudizio de libertate le questioni non effettivamente rimesse al giudice del riesame non sono proponibili in Cassazione; motivo per cui il primo motivo è stato dichiarato inammissibile

  • disposizioni di attuazione c.p.p., art.94, comma 1-ter

    art.94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti conseguenti al rigetto del ricorso e alla trasmissione degli atti alla cancelleria

Massime di principio

  • Il pericolo di reiterazione (art.274 c.p.p.) può essere desunto dalla natura, numerosità e modalità delle condotte precedenti: non è necessario provare l'imminenza di un nuovo reato, ma la continuità del periculum libertatis valutata sulla base degli elementi fattuali concreti.
  • La valutazione prognostica circa la pericolosità e l'adeguatezza/proporzionalità della misura cautelare è in larga misura riservata al giudice del merito (GIP/Riesame) e la Cassazione rivede tale apprezzamento solo se manca logica o motivazione.
  • Questioni non sollevate in sede di riesame non possono essere introdotte in Cassazione per effetto del principio devolutivo: la difesa deve articolare tutte le censure rilevanti già davanti al giudice del riesame.
  • La mera distanza temporale dei fatti non esclude la sussistenza delle esigenze cautelari; se le cessioni appaiono ripetute e l'indagato è punto di riferimento stabile per più acquirenti, misure meno afflittive possono essere ritenute insufficienti a interrompere i contatti illeciti.
  • Le risultanze di analisi di telefoni cellulari e le sommarie informazioni rese dagli acquirenti possono costituire compendio indiziario idoneo a dimostrare la qualità di cedente stabile e la gravità indiziaria per la misura cautelare.
  • Nel valutare l'adeguatezza di misure alternative (arresti domiciliari, controllo elettronico), il giudice considera non solo la possibilità di controllo tecnico ma anche l'effettiva capacità della misura di recidere i contatti con la rete delittuosa.

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