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Sentenza

Sentenza n. 205/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Bologna- Sportello Unico per l’Immigrazione del 28 novembre 2025 e comunicato in pari data, con il quale veniva revocato il nulla osta al lavoro subordinato in precedenza rilasciato nella pratica n. -OMISSIS- relativa all’ingresso dei lavoratori stranieri secondo le quote stabilite nei decreti regolanti i flussi di ingresso annuali.

Giustizia amministrativa202600010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato nell’ambito della procedura di ingresso per lavoro secondo le quote dei decreti flussi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il provvedimento era stato adottato dopo che l’amministrazione aveva rilevato l’inidoneità o insufficienza di alcuni documenti e aveva richiesto un’autodichiarazione ai sensi dell’art. 22, comma 2-ter, d.lgs. n. 286/1998. In una prima dichiarazione il datore di lavoro aveva attestato di avere presentato precedenti istanze, senza precisare le ragioni della mancata sottoscrizione dei contratti di soggiorno; a seguito di una successiva richiesta di integrazione, era stata trasmessa una nuova dichiarazione nella quale si affermava, invece, di non avere presentato precedenti domande. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto; eccesso di potere, irragionevolezza e sproporzione, sostenendo che la divergenza dichiarativa poteva dipendere da errore materiale, incomprensione delle richieste o difficoltà linguistiche e che non era imputabile alla lavoratrice; difetto di motivazione sulla carenza documentale e sull’idoneità della divergenza a giustificare la revoca; violazione dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 43 d.l. n. 73/2002, assumendo che la presenza di precedenti istanze avrebbe dovuto comportare l’inammissibilità della domanda e non la revoca del nulla osta; violazione del legittimo affidamento, della buona fede e divieto di contraddittorietà; difetto di istruttoria per mancata verifica d’ufficio della documentazione e della situazione della lavoratrice. È stato inoltre dedotto che le precedenti domande erano fuori quota e rinunciate e che il procedimento penale conseguente ai fatti dichiarativi era stato archiviato.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l’amministrazione aveva comunicato il preavviso di revoca, o più propriamente l’avvio del procedimento di revoca, sia al datore di lavoro sia alla lavoratrice, agli indirizzi indicati nella domanda. Inoltre, l’autodichiarazione mancante doveva essere resa dal richiedente/datore di lavoro, sicché la comunicazione era stata correttamente indirizzata in via principale a tale soggetto. Le censure di merito sono state esaminate congiuntamente e respinte. L’art. 22, comma 2-ter, d.lgs. n. 286/1998 rende irricevibile la richiesta del datore di lavoro che, nel triennio precedente, abbia presentato una precedente richiesta di nulla osta senza sottoscrivere il contratto di soggiorno, salvo prova di una causa non imputabile. Il nulla osta può essere rilasciato prima del completamento delle verifiche sugli elementi ostativi; l’amministrazione può quindi richiedere successivamente la documentazione necessaria a verificare l’ammissibilità della domanda. Nel caso concreto, le due autodichiarazioni erano contraddittorie e, soprattutto, la richiedente non aveva fornito alcuna informazione idonea a dimostrare che la mancata sottoscrizione dei precedenti contratti di soggiorno fosse dipesa da causa non imputabile. La revoca non era dunque fondata sulla sola divergenza formale, ma sull’impossibilità di accertare un requisito di ammissibilità della domanda. Il procedimento penale archiviato non incideva sull’obbligo dell’amministrazione di verificare l’ammissibilità secondo la disciplina di settore. Il provvedimento era adeguatamente motivato; non sussisteva lesione dell’affidamento, poiché la carenza documentale era stata comunicata contestualmente al rilascio del nulla osta e all’avvio del procedimento di revoca; non vi era difetto di istruttoria, avendo l’amministrazione richiesto per due volte la documentazione integrativa, mai validamente prodotta. Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 2-ter, d.lgs. n. 286/1998

    È irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile.

    La norma impone di verificare, anche dopo il rilascio del nulla osta, se il datore di lavoro abbia presentato precedenti richieste nel triennio senza sottoscrivere il contratto di soggiorno e se tale mancata sottoscrizione sia dipesa da causa non imputabile. In mancanza delle informazioni e della prova necessarie, l’amministrazione non può accertare l’ammissibilità della domanda e può revocare il nulla osta.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Le garanzie partecipative risultano rispettate quando l’amministrazione comunica l’avvio del procedimento di revoca e la carenza documentale ai soggetti interessati, in particolare al datore di lavoro tenuto a rendere l’autodichiarazione richiesta.

  • art. 46 d.P.R. n. 445/2000

    La divergenza tra autodichiarazioni rese in momenti successivi può essere valutata dall’amministrazione ai fini della verifica della completezza e attendibilità della documentazione necessaria per l’ammissibilità della domanda.

  • art. 22 d.lgs. n. 286/1998

    Il rilascio del nulla osta non impedisce all’amministrazione di completare successivamente le verifiche sugli elementi ostativi e sui requisiti di ammissibilità previsti dalla disciplina dell’ingresso per lavoro.

  • art. 43 d.l. n. 73/2002

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente in relazione agli effetti delle precedenti domande, ma il giudice ritiene decisiva la necessità di verificare l’ammissibilità ai sensi dell’art. 22, comma 2-ter, d.lgs. n. 286/1998.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti all’esito della camera di consiglio.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 22, comma 2-ter, d.lgs. n. 286/1998, la domanda di nulla osta al lavoro è irricevibile quando il datore di lavoro abbia presentato, nel triennio precedente, una richiesta analoga senza sottoscrivere il contratto di soggiorno, salvo che dimostri che la mancata sottoscrizione è dipesa da causa a lui non imputabile.
  • Quando il datore di lavoro rende dichiarazioni contraddittorie sulle precedenti richieste di nulla osta e non fornisce gli elementi necessari a dimostrare la non imputabilità della mancata sottoscrizione dei precedenti contratti di soggiorno, l’amministrazione può revocare il nulla osta già rilasciato, perché non è possibile accertare un requisito di ammissibilità della domanda.
  • Il rilascio del nulla osta al lavoro prima del completamento delle verifiche sugli elementi ostativi non consolida una posizione definitiva del beneficiario e non impedisce all’amministrazione di richiedere successivamente documenti integrativi e di revocare il titolo qualora tali verifiche non possano essere positivamente concluse.
  • Non sussiste violazione delle garanzie partecipative quando l’amministrazione comunica l’avvio del procedimento di revoca sia al lavoratore sia al datore di lavoro e indirizza principalmente a quest’ultimo la richiesta di autodichiarazione, trattandosi del soggetto tenuto a renderla.
  • L’amministrazione non è tenuta a supplire d’ufficio alla mancata produzione di documentazione essenziale per verificare l’ammissibilità della domanda quando abbia richiesto più volte l’integrazione documentale e l’interessato non abbia fornito informazioni coerenti e sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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