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Sentenza

Sentenza del 06/10/2017 n. 838 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Processo - Spese processuali - Mancata costituzione in giudizio parte soccombente - Non rileva

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione, con sentenza 28 marzo 2001, n. 4485, ha stabilito che la mancata costituzione in giudizio della parte soccombente non impedisce la sua condanna alle spese processuali. La condanna dipende dall'esito della controversia e non dalla partecipazione attiva della parte al processo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguardava se la parte soccombente, rimasta contumace e non costituitasi in giudizio, potesse essere condannata al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La parte che perde la causa può essere condannata al pagamento delle spese processuali anche se non si è costituita in giudizio.
  • La contumacia o mancata costituzione non esonera automaticamente la parte soccombente dall'applicazione del principio della soccombenza.
  • La decisione sulle spese è collegata principalmente all'esito della controversia, salvo eventuali motivi di compensazione o altre valutazioni discrezionali previste dalla legge.

Testo integrale

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