Sentenza del 06/10/2017 n. 524 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
La deducibilità di un costo e la detraibilità dell'IVA addebitata in via di rivalsa dipendono dalla effettiva inerenza del bene acquistato o del servizio fruito da un lato, e dalla puntuale indicazione in fattura degli stessi, di modo da permettere all'Ufficio un riscontro in merito all'afferenza stessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ancona che aveva accolto il ricorso della società contro alcuni recuperi fiscali. I rilievi riguardavano: la deduzione di beni strumentali, la genericità delle fatture relative a servizi internazionali di ricerca di mercato prestati da una società sammarinese, l'effettivo svolgimento di tali servizi, la deducibilità dei costi per la sostituzione o potenziamento del motore di un'autovettura acquisita in leasing e la deduzione dei rimborsi chilometrici corrisposti agli amministratori oltre i limiti fiscalmente riconosciuti.
La decisione
L'appello è stato parzialmente accolto. Sono stati ritenuti fondati i recuperi relativi ai punti 1, 2, 3 e 5: la società aveva limitato al 40% la detrazione per i beni strumentali, le fatture per i servizi internazionali erano troppo generiche per dimostrare natura, inerenza e competenza dell'operazione, non era stata provata l'effettiva esecuzione delle ricerche di mercato da parte della società sammarinese e i rimborsi chilometrici eccedevano il limite fiscalmente deducibile. È stato invece respinto il rilievo relativo al costo del motore installato sul bene in leasing: il costo era riferibile all'utilizzatore e doveva essere iscritto tra i costi pluriennali e ammortizzato per la durata residua del contratto di leasing. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 21 del d.P.R. 633/1972
Dalla fattura deve risultare la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi che formano oggetto dell'operazione.
La fattura non deve necessariamente seguire un modello descrittivo predeterminato, ma deve contenere informazioni sufficienti a consentire i controlli sull'effettiva natura dell'operazione, sulla sua inerenza e sulla competenza. Una descrizione generica può rendere il documento inidoneo a supportare la detrazione IVA e la deduzione del costo.
Norme fiscali sulla deducibilità dei costi inerenti e dei rimborsi chilometrici
Sono deducibili soltanto i costi effettivamente inerenti all'attività d'impresa e documentati in misura conforme ai limiti fiscali applicabili. I rimborsi chilometrici eccedenti il costo fiscalmente riconosciuto non possono essere dedotti.
Disciplina fiscale dei costi pluriennali relativi a beni di terzi
Le spese sostenute dall'utilizzatore per interventi su un bene detenuto in leasing, come la sostituzione o il potenziamento del motore, possono essere capitalizzate tra i costi pluriennali e ammortizzate lungo la durata residua del contratto, se collegate all'utilizzo economico del bene.
Massime di principio
- La detrazione IVA e la deduzione dei costi richiedono non solo una fattura formalmente esistente, ma anche una descrizione sufficientemente precisa del bene o servizio, tale da consentire di verificarne l'inerenza e la competenza.
- Per i servizi di consulenza, ricerca di mercato o intermediazione, la mera fattura o il contratto non sono necessariamente sufficienti: è opportuno conservare relazioni, report, dati, corrispondenza e altri riscontri oggettivi dell'attività effettivamente svolta.
- Quando il servizio fatturato non coincide con l'attività concretamente documentata, l'Amministrazione finanziaria può contestare sia la deduzione del costo sia la detrazione dell'IVA.
- Le spese sostenute su beni detenuti in leasing non sono automaticamente indeducibili solo perché il bene appartiene alla società concedente. Se sono funzionali all'attività dell'utilizzatore, possono essere trattate come costi pluriennali e ammortizzate secondo la durata residua del contratto.
- I costi e i rimborsi devono rispettare gli eventuali limiti quantitativi previsti dalla normativa fiscale; la sola inerenza all'attività non consente di dedurre la parte eccedente.
- In caso di impugnazione parziale, il giudice può accogliere solo alcuni rilievi dell'Amministrazione e compensare le spese quando l'esito è misto o la questione presenta obiettive difficoltà interpretative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 ott 2017Sentenza del 06/10/2017 n. 102 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 6 ott 2017Sentenza del 06/10/2017 n. 227 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 6 ott 2017Sentenza del 06/10/2017 n. 521 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 6 ott 2017Sentenza del 06/10/2017 n. 522 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 6 ott 2017Sentenza del 06/10/2017 n. 523 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 6 ott 2017Sentenza del 06/10/2017 n. 838 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →