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Sentenza

Sentenza del 06/10/2017 n. 227 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Imu - Agevolazioni per abitazione principale - Dimora abituale dell'intero nucleo familiare - Necessita - Ratio: le norme agevolative fiscali sono di stretta interpretazione e non estensibili ai casi non espressamente previsti dalla norma.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che non sussistessero i presupposti del tributo, poiché egli aveva residenza anagrafica e fiscale nell'immobile di sua proprietà a Monte Argentario, mentre il coniuge aveva residenza anagrafica e fiscale in un diverso immobile di proprietà sito nel Comune di Roma. Entrambi avevano quindi usufruito dell'esenzione IMU per le rispettive abitazioni. La controversia riguardava l'interpretazione del requisito dell'abitazione principale e, in particolare, se ciascun coniuge potesse beneficiare autonomamente dell'agevolazione per il proprio immobile quando i componenti del nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente in Comuni diversi.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto che l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 richieda, per qualificare un immobile come abitazione principale, che vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente sia il possessore sia il suo nucleo familiare. La previsione secondo cui, in caso di immobili diversi situati nello stesso Comune, l'agevolazione si applica a un solo immobile non è stata interpretata come autorizzazione a riconoscere l'esenzione per più immobili ubicati in Comuni diversi. Richiamando anche Cassazione, sez. V, n. 14389/2010, la Commissione ha affermato che le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a casi non espressamente previsti dalla legge. Di conseguenza, il contribuente non ha ottenuto il riconoscimento dell'agevolazione richiesta.

Norme richiamate

  • Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

    Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale si applicano per un solo immobile.

    La norma richiede la coincidenza tra possesso, residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del nucleo familiare. La Commissione ha escluso che l'agevolazione possa essere riconosciuta autonomamente per immobili di coniugi situati in Comuni diversi, in assenza di una previsione normativa espressa.

  • Art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    La disposizione è stata richiamata quale precedente normativo in materia ICI per il concetto di abitazione principale e per il principio di interpretazione rigorosa delle agevolazioni fiscali.

  • Cassazione civile, sez. V, sentenza n. 14389/2010

    Le agevolazioni fiscali sono soggette a interpretazione restrittiva e non possono essere estese a fattispecie non espressamente contemplate dalla legge. Ai fini dell'agevolazione per abitazione principale, rileva l'immobile nel quale dimora abitualmente il nucleo familiare.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali costituiscono eccezioni alla regola generale dell'imposizione e devono essere interpretate in modo rigoroso, senza applicazioni analogiche o estensive.
  • Per l'IMU, la qualifica di abitazione principale richiede normalmente la compresenza dei requisiti di possesso, residenza anagrafica e dimora abituale secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.
  • La mera residenza anagrafica separata dei coniugi o dei componenti del nucleo familiare non garantisce automaticamente il diritto a fruire dell'esenzione su più immobili.
  • Quando i componenti del nucleo familiare utilizzano abitazioni diverse, occorre verificare la specifica formulazione normativa vigente e la collocazione territoriale degli immobili; non si può presumere che ogni abitazione sia agevolabile.
  • In caso di dubbio sull'applicazione di un'esenzione, prevale l'interpretazione letterale della norma e il contribuente deve dimostrare la piena sussistenza di tutti i requisiti richiesti.

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